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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.358/2003 /bom
Sentenza del 26 agosto 2003
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Wurzburger, presidente,
Müller e Merkli,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.________ SA,
B.________ Inc.,
ricorrenti, entrambe patrocinate dall'avv. John Rossi, Studio legale Spiess Brunoni Pedrazzini Molino, via G.B. Pioda 14, casella postale 3339, 6901 Lugano,
contro
Commissione federale delle banche,
Schwanengasse 12, casella postale, 3001 Berna.
Oggetto
assistenza amministrativa internazionale richiesta dalla Commission des Opérations de Bourse nella causa C.________,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del
3 luglio 2003 della Commissione federale delle banche.
Fatti:
A.
Il 17 dicembre 2001 la quotazione dei titoli della società C.________ è stata sospesa, in seguito all'annuncio da parte di E.________ del lancio di un progetto di offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli C.________ a EUR 52 per azione. Il 28 dicembre 2001 la quotazione dei titoli C.________ ha ripreso con un netto rialzo (EUR 53,15) e questo in un volume inusuale di 298'013 titoli acquistati, di cui 245'124 da parte del solo D.________. L'offerta pubblica di E.________ è iniziata ufficialmente il 10 gennaio 2002. Durante tutto il mese di gennaio il titolo C.________ ha evoluto al di sopra del prezzo dell'offerta (EUR 57 il 17 gennaio 2002) e il 28 gennaio 2002 ha chiuso a EUR 59 con 1'191'922 titoli scambiati (30,5% del capitale della società). Lo stesso giorno D.________, acquirente di questi titoli, ha depositato un progetto di offerta concorrente a EUR 59 per azione, ciò che ha portato ad una nuova sospensione della quotazione dei titoli C.________. Il 6 febbraio 2002 E.________ ha aumentato la sua offerta a EUR 65 per azione. Alla ripresa della quotazione, il 15 febbraio 2002, il corso dell'azione C.________ ha chiuso a EUR 66 per azione. Il 26 febbraio 2002 D.________ ha acquistato 696'561 titoli C.________ a EUR 66,50, portando così la sua partecipazione nel capitale della società C.________ al 54,3%, ciò che ha implicato un aumentato automatico del prezzo da lui proposto a EUR 66,50. Il 5 marzo 2002 E.________ ha annunciato di rinunciare alla sua offerta pubblica di acquisto.
B.
Dopo avere aperto un'inchiesta al fine di determinare se le transazioni sui titoli C.________ fossero state effettuate rispettando sia le disposizioni legali e regolamentari applicabili (uso d'informazioni privilegiate e manipolazione dei corsi) sia la regolamentazione in materia di offerte pubbliche, la "Commission des Opérations de Bourse (COB)" francese ha richiesto, il 5 luglio 2002, l'assistenza amministrativa della Commissione federale delle banche (Commissione federale) al fine di ottenere informazioni sulla vendita, il 28 gennaio 2002, di 10'000 titoli C.________ tramite l'intermediazione della banca F.________ di Ginevra.
In data 2 e 7 agosto 2002 la banca F.________ ha informato la Commissione federale che il 19 luglio 2001 erano state acquistate 10'000 azioni C.________ al corso di EUR 47,50 per conto della B.________ Inc., vendute poi il 28 gennaio 2002 a EUR 59. Avente diritto economico del conto risultava essere G.________, domiciliato in Francia; le operazioni erano state effettuate nell'ambito del mandato di gestione conferito dalla B.________ Inc. al gerente esterno, la A.________ SA.
In seguito a numerosi scambi di corrispondenza tra la Commissione federale e A.________ SA avvenuti tra ottobre 2002 e marzo 2003, quest'ultima ha informato la Commissione federale che l'ordine di acquisto dei titoli C.________ era stato dato alla banca F.________ dal beneficiario economico della B.________ Inc., G.________. Le informazioni sono state confermate dalla banca il 7 aprile 2003, la quale precisava poi che la vendita era stata ordinata dalla A.________ SA, su ordine trasmessole da G.________.
C.
Con decisione del 3 luglio 2003 la Commissione federale, considerando che non si poteva escludere la presenza di un sospetto iniziale sufficiente, ha risolto di concedere l'assistenza amministrativa alla COB ed d'informarla che 10'000 titoli C.________ erano stati acquistati il 19 luglio 2001 al corso EUR 47,50 a favore della B.________ Inc., ed erano stati venduti il 28 gennaio 2002 al corso EUR 59. Avente diritto economico del conto intestato alla B.________ Inc. risultava essere G.________. L'acquisto era avvenuto sulla base di valutazioni del mercato.
D.
Il 7 agosto 2003 la A.________ SA e la B.________ Inc. hanno presentato un ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale con cui chiedono che la decisione della Commissione federale sia annullata, in via subordinata che venga autorizzato unicamente la trasmissione delle contabili bancarie della F.________ del 20 luglio 2001 e del 29 gennaio 2002.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che la COB è un'autorità di sorveglianza sui mercati dei valori mobiliari ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 lett. a LBVM, alla quale può essere, in linea di principio, prestata assistenza amministrativa (DTF 127 II 323 consid. 7b e richiami).
Il ricorso, inoltrato tempestivamente (art. 106 cpv. 1 OG) da ricorrenti legittimate ad agire (art. 103 lett. a OG; DTF 125 II 450 consid. 1b) è, in linea di principio, ammissibile.
2.
Nella loro impugnativa le ricorrenti contestano unicamente che sia dato un sospetto iniziale sufficiente. Invano. Come già rilevato da questa Corte, l'assistenza amministrativa va unicamente rifiutata se si è in presenza di una "fishing expedition" (su questa nozione, cfr. DTF 127 II 142 consid. 5a e richiami). Se ciò non è il caso, la Commissione federale deve unicamente controllare se vi sono indizi sufficienti di distorsione del mercato atti a giustificare la domanda di assistenza (DTF 127 II 142 consid. 5a). Essa non esamina pertanto se i sospetti sono fondati o no, se gli stessi sono confermati o smentiti dalle informazioni ottenute né se queste ultime si riferiscono ad un comportamento sospetto o meno (DTF 128 II 407 consid. 5.2.1). Non spetta infatti all'autorità richiesta determinare se siano dati gli elementi costitutivi di un delitto d'iniziati, tale esame incombendo all'autorità richiedente, in concreto, alla COB (cfr. DTF 126 II 409 consid. 5b/aa, 126 consid. 6a/bb, 86 consid. 5b). È invece determinante sapere se le operazioni litigiose sono state effettuate nel corso di un periodo sensibile. Orbene, nella presente fattispecie, è incontestato che la vendita (la data dell'acquisto non essendo di rilievo) dei 10'000 titoli C.________ in questione è avvenuta il 28 gennaio 2002, ossia proprio durante un periodo sensibile, ciò che è sufficiente per ammettere la presenza di un sospetto iniziale sufficiente. Va poi osservato che questo sospetto iniziale è corroborato da altri elementi, elencati nella decisione querelata, ai cui pertinenti considerandi - qui condivisi- va rinviato (art. 36a cpv. 3 OG).
3.
Manifestamente infondato, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 7, 153 e 153a OG). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico delle ricorrenti, con vincolo di solidarietà.
3.
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti e alla Commissione federale delle banche.
Losanna, 26 agosto 2003
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: