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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.139/2003 /viz
Sentenza del 30 luglio 2003
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
Composizione
Giudici federali Escher, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.
Parti
X.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Francesca Gemnetti,
viale Officina 8, 6501 Bellinzona,
contro
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
condizioni d'incanto,
ricorso del 13 giugno 2003 contro la decisione emanata il 28 maggio 2003 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con decisione 18 novembre 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha stralciato dai ruoli un primo ricorso del 23 ottobre 2002 presentato da X.________ contro l'operato dell'Ufficio fallimenti di Lugano nell' ambito delle procedure fallimentari A.________ S.A., B.________ S.A., C.________ S.A., D.________ S.A. ed E.________ S.A. L'autorità di vigilanza ha considerato privo d'oggetto il gravame, poiché l'Ufficio ha integralmente accolto le richieste ivi formulate con provvedimento del 29 ottobre 2002.
2.
Il 18 novembre 2002 X.________ è nuovamente insorto contro l'operato dell'Ufficio, chiedendo nuovamente l'erezione di una nuova perizia concernente la particella n. xxx RFD di Paradiso di proprietà delle predette società e la modifica dell'elenco oneri. Con sentenza 28 maggio 2003 l'autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile l'impugnativa. I giudici cantonali hanno ritenuto superata la richiesta di una nuova perizia dal provvedimento 29 ottobre 2002 che ha portato alla decisione del 18 novembre 2002. Essi hanno pure considerato tardive le censure relative all'elenco oneri, poiché questo era stato depositato nel luglio 1995. Infine, l'autorità di vigilanza ha reputato premature le contestazioni riguardanti gli interessi maturati fino al 2002 sulle tassazioni comunali e cantonali, poiché esse potranno, se necessario, essere proposte in sede di contestazione dello stato di ripartizione.
3.
Con ricorso del 13 giugno 2003 X.________ postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento delle condizioni d'asta dell'8 novembre 2002 (che sono da riformulare e nuovamente depositare), l'allestimento di una nuova perizia e di un nuovo elenco oneri, nonché la rifusione delle ripetibili per la procedura federale e per le due procedure cantonali. Dei motivi del ricorso si dirà nei considerandi che seguono.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
4.
Giusta l'art. 19 cpv. 1 LEF la decisione dell'autorità cantonale superiore di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento. L'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione (art. 79 cpv. 1 OG).
Occorre innanzi tutto osservare che in concreto il ricorrente pare misconoscere che i giudici cantonali hanno dichiarato irricevibile il ricorso del 18 novembre 2002. È vero che la sentenza impugnata contiene un evidente errore di scrittura, poiché il suo dispositivo indica che il "ricorso 23 ottobre 2002" è irricevibile. È tuttavia manifesto da una semplice lettura sia della prima pagina, in cui l'autorità di vigilanza indica di statuire sul ricorso 18 novembre 2002, sia della motivazione della sentenza impugnata, in cui viene specificato che il ricorso del 23 ottobre 2002 è stato stralciato dai ruoli il 18 novembre 2002, che in realtà l'autorità ha dichiarato irricevibile il ricorso del 18 novembre 2002. Ora, ciò premesso, il ricorrente non sembra confrontarsi con la motivazione della decisione che ha dichiarato irricevibile il suo gravame, motivo per cui anche nella sede federale il suo ricorso si rivela in larga misura inammissibile. Ciò vale segnatamente per la richiesta di allestire una nuova perizia: il ricorrente ignora completamente la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui tale domanda sarebbe superata dal provvedimento del 29 ottobre 2002, e non spiega in che modo tale constatazione violi il diritto federale.
5.
Il ricorrente sostiene che l'8 novembre 2002 sono state pubblicate nuove condizioni d'asta, che lo hanno costretto ad inoltrare un nuovo ricorso, causandogli spese che devono essergli rifuse. Così facendo egli sembra dimenticare che giusta l'art. 62 cpv. 2 OTLEF nella procedura di cui agli art. 17 a 19 LEF non è riconosciuta alcuna indennità alle parti.
6.
L'autorità di vigilanza ha reputato le censure rivolte contro all'elenco oneri, depositato nel 1995, manifestamente tardive. Essa ha pure spiegato che le contestazioni concernenti gli interessi maturati fino al 2002 sono premature, poiché potranno essere proposte in sede di contestazione dello stato di ripartizione.
Il ricorrente afferma di aver un diritto alla rettifica dell'elenco oneri, poiché questo sarebbe nullo a causa dell'inclusione di "crediti di miglioria" inesistenti. Sennonché, per l'eventualità che un creditore ritenga che nell'elenco oneri figurino crediti inesistenti, la LEF prevede la possibilità d'inoltrare un'azione di contestazione della graduatoria (DTF 120 III 32 consid. 2b) e non quella di chiedere "la rettifica in ogni tempo" all'autorità di vigilanza. Atteso che il motivo invocato dal ricorrente non comporta la nullità dell'elenco oneri, la conclusione dell' autorità di vigilanza, secondo cui le censure contro di esso rivolte sono tardive, non viola il diritto federale. Si può ancora osservare che il ricorrente non censura minimamente la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui le contestazioni inerenti agli interessi sono premature.
7.
Da quanto precede discende che il ricorso è, nella ridotta misura in cui si rivela ammissibile, manifestamente infondato. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).
Per questi motivi, la Camera pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, all'Ufficio fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 30 luglio 2003
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero
La presidente: Il cancelliere: