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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2P.79/2003 /bom
Sentenza del 4 luglio 2003
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Wurzburger, presidente,
Hungerbühler e Müller,
cancelliere Cassina.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Manuele Bianchi, via Moree 3, 6850 Mendrisio,
contro
Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
art. 9, 27, 29 e 36 Cost., art. 6 CEDU (ammissione alla pratica legale),
ricorso di diritto pubblico contro la decisione del
17 febbraio 2003 della Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
L'8 gennaio 2003 il lic. iur. A.________ ha presentato dinanzi alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino un'istanza d'iscrizione alla pratica legale.
Il 7 febbraio 2003 la predetta autorità si è rivolta al Ministero pubblico del Cantone Ticino per chiedere se nei confronti dell'istante - che in passato aveva ricoperto la funzione quale capo dell'Ufficio giuridico per una Sezione dell'amministrazione cantonale - fossero pendenti dei procedimenti penali. Con uno scritto del 10 febbraio successivo il Procuratore Generale del Cantone Ticino ha informato la Camera per l'avvocatura e il notariato del fatto che contro la persona in questione era pendente un'istruttoria penale per i reati di corruzione passiva, accettazione di doni, violazione del segreto d'ufficio, falsità in documenti e soppressione di documenti. Interpellato telefonicamente l'11 febbraio 2003 dalla medesima Camera, il Ministero pubblico ticinese ha inoltre precisato che l'interessato era rimasto in stato di arresto dal 25 settembre 2001 al 15 marzo 2002.
Preso atto di ciò, il 17 febbraio 2003 la Camera per l'avvocatura e il notariato ha respinto l'istanza di iscrizione alla pratica legale inoltrata da A.________, rilevando che questi non adempiva le condizioni di moralità e di ottima reputazione imposte dalla legislazione ticinese e, più precisamente, dall'art. 1 lett. d del regolamento cantonale sull'avvocatura del 28 ottobre 2002 (RAvv).
B.
Il 20 marzo 2003 A.________ ha inoltrato davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico con il quale chiede che la citata decisione sia annullata. Censura la violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.), della libertà economica (art. 27 Cost.) e del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 CEDU).
Chiamata ad esprimersi, la Camera per l'avvocatura e il notariato del Cantone Ticino ha rinunciato a formulare osservazioni ed ha dichiarato di volersi rimettere al giudizio di questa Corte.
Diritto:
1.
Per costante giurisprudenza il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 128 I 177 consid. 1, 46 consid. 1a; 128 II 66 consid. 1 e riferimenti ivi menzionati).
1.1 Il 1° giugno 2002 è entrata in vigore la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61). La medesima concerne in linea di principio unicamente le persone che sono titolari di una patente di avvocato (art. 2 cpv. 1 LLCA) e non le persone che, come nel caso di specie, intendono conseguire un simile brevetto. Per quest'ultimi la legge federale in questione prevede soltanto il possesso di un valido titolo di studio e un praticantato di almeno un anno in Svizzera, concluso con il superamento di un esame (art. 7 cpv. 1 lett. a e b LLCA). Per il resto la formazione degli avvocati rimane di competenza dei Cantoni, i quali sono liberi di stabilire delle condizioni più restrittive di quelle appena esposte per il rilascio delle patenti (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 1999, FF 1999 VI pag. 4983 e segg., ed in particolare pag. 5014).
1.2 La decisione impugnata, con cui la Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello ha negato al ricorrente l'iscrizione nell'elenco dei praticanti del Cantone Ticino, poggia pertanto su norme di diritto cantonale autonomo, e ciò anche se l'art. 5 cpv. 1 della legge ticinese sull'avvocatura, del 16 settembre 2002 (LAvv) fa riferimento all'art. 8 lett. a, b e c LLCA per quanto concerne le condizioni che devono essere adempiute da chi aspira ad ottenere una simile iscrizione. Ne consegue che il presente ricorso di diritto pubblico, interposto tempestivamente da una persona legittimata ad agire contro una decisione di ultima istanza cantonale (art. 30 cpv. 2 lett. b LAvv), è di massima ricevibile giusta gli art. 84 e segg. OG.
2.
2.1 Il ricorrente si lamenta di non avere avuto la possibilità di prendere visione e di esprimersi, prima che fosse emanata la decisione litigiosa, in merito allo scritto con cui il 10 febbraio 2003 il Procuratore Generale ha informato la Camera per l'avvocatura e il notariato del procedimento penale pendente nei suoi confronti. Censura quindi la violazione del suo diritto di essere sentito ed invoca a questo proposito la disattenzione degli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 CEDU.
La garanzia costituzionale in questione ha natura formale: poiché una sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza materiale del ricorso, si rende necessario esaminare immediatamente se la medesima sia stata disattesa (DTF 124 V 183 consid. 4a; 122 II 469 consid. 4a con rinvii; sentenza del Tribunale federale del 19 settembre 2000 nella causa 2P.67/2000, pubblicata in: RDAT 2001 I n. 13 consid. 2a).
2.2 La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di procedura, la cui applicazione il Tribunale federale esamina unicamente dal profilo dell'arbitrio. Indipendentemente da ciò, l'autorità cantonale deve rispettare le garanzie minime sancite dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 127 III 193 consid. 3; 125 I 257 consid. 3a). In concreto il ricorrente non adduce che una norma di diritto cantonale sia stata disattesa. Ai fini del giudizio, va quindi esaminato se i principi minimi che la prassi ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 Cost. - sul cui rispetto il Tribunale federale si pronuncia con piena cognizione - siano stati lesi (DTF 125 I 257 consid. 3a).
Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito garantisce al cittadino, tra l'altro, la facoltà di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento, prima che sia emanata una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica. Tale facoltà comprende, segnatamente, il diritto di prendere visione degli atti di causa suscettibili d'influenzare il giudizio di merito e quello di determinarsi in proposito (DTF 127 III 576 consid. 2c; 127 V 431 consid. 3a; cfr. anche: Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 225). Di conseguenza, l'autorità che inserisce nel fascicolo di causa nuovi atti di cui intende prevalersi ai fini del giudizio è tenuta, in linea di massima, ad avvisarne le parti (DTF 124 II 132 consid. 2b; 114 Ia 97 consid. 2). Tale principio non è tuttavia assoluto e vi si può derogare, segnatamente quando l'autorità avrebbe potuto pronunciarsi anche senza prendere in considerazione gli atti di cui il ricorrente afferma non avere avuto conoscenza. Questi non può inoltre lamentare la violazione del suo diritto di essere sentito quando gli atti litigiosi gli sono già noti ed egli ha potuto consultare l'inserto di causa, senza che l'autorità intimata fosse obbligata a trasmettergli detti documenti (DTF 101 Ia 298 consid. 4a e b).
2.3 Nella fattispecie in esame, la Camera per l'avvocatura e il notariato del Cantone Ticino si è fondata sulle informazioni trasmessele per via epistolare e telefonica dal Ministero pubblico per negare al ricorrente l'iscrizione nell'elenco dei praticanti. È incontestato che quest'ultimo non ha avuto conoscenza né della citata lettera del 10 febbraio 2003 del Procuratore Generale, né della conversazione telefonica avvenuta il giorno seguente, prima che fosse emanata la decisione qui impugnata; di conseguenza, egli non ha potuto formulare alcuna osservazione al riguardo. Inoltre nessun elemento permette di affermare che egli avrebbe dovuto supporre dell'esistenza del suddetto scritto: in effetti, l'interessato non è stato nemmeno avvisato del fatto che la Camera per l'avvocatura e il notariato aveva chiesto all'autorità penale cantonale informazioni sul suo conto. Il fatto poi che, come affermato nella decisione litigiosa, in Ticino fosse notorio che all'interno della Sezione dell'amministrazione cantonale si erano verificate delle irregolarità e che in seguito a ciò erano state avviate delle indagini penali, non dispensava la Camera per l'avvocatura e il notariato dall'offrire al ricorrente la possibilità di pronunciarsi in merito alle dichiarazioni - per altro alquanto succinte e generiche - del Procuratore Generale, così da poter fornire la propria versione di fatti e spiegare il proprio ruolo nella vicenda.
Oltretutto, secondo l'insorgente, il semplice fatto che egli risulti coinvolto in un'inchiesta penale non basterebbe ad escluderlo dall'iscrizione alla pratica legale in quanto l'art. 8 cpv. 1 LLCA, a cui fa riferimento l'art. 5 cpv. 1 LAvv, non pone quale condizione il possesso di un'ottima reputazione, ma consente alla competente autorità cantonale di intervenire soltanto in presenza di condanne penali incompatibili con l'esercizio della professione e iscritte nel casellario giudiziale. Ora, non vi è dubbio che, qualora la Camera per l'avvocatura e il notariato avesse dato a A.________ la facoltà di determinarsi sugli elementi raccolti presso il Ministero pubblico ticinese, questi avrebbe potuto far valere già davanti a quell'autorità detto argomento o perlomeno sostenere che i fatti stabiliti dall'inchiesta penale promossa nei suoi confronti non sarebbero sufficienti a questo stadio della procedura per negargli l'iscrizione alla pratica legale. Ciò avrebbe permesso alla predetta Camera - a cui spetta in primo luogo il compito di interpretare le disposizioni di diritto cantonale che è chiamata ad applicare e di verificarne la compatibilità con il diritto di rango superiore - di esaminare nel merito la tesi dell'insorgente e, se del caso, di esporre nella sua pronuncia i motivi per i quali la stessa non poteva essere seguita.
Per tutti questi motivi, la decisione impugnata risulta dunque lesiva del diritto di essere sentito del ricorrente.
3.
3.1 Stante quanto precede, il ricorso di diritto pubblico deve essere accolto, senza che si renda necessario esaminare la fondatezza o meno delle altre doglianze fatte valere dall'insorgente. La decisione impugnata va dunque annullata.
3.2 Visto l'esito del gravame e considerato che lo Stato del Cantone Ticino è intervenuto in causa senza alcun interesse pecuniario, si prescinde dal prelievo delle spese processuali (art. 156 cpv. 2 OG). Esso dovrà però corrispondere al ricorrente, patrocinato da un legale, un importo a titolo di ripetibili della sede federale (art. 159 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
Non si preleva tassa di giustizia.
3.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Losanna, 4 luglio 2003
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: