BGer 2A.283/2003
 
BGer 2A.283/2003 vom 20.06.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
2A.283/2003 /bom
Sentenza del 20 giugno 2003
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Wurzburger, presidente,
Hungerbühler, Müller,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.A.________,
ricorrente,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
permesso di dimora,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 6 maggio 2003 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 22 aprile 2000 A.A.________ (1970), cittadino nigeriano, si è sposato in patria con la cittadina svizzera B.A.________ (1967). Per tal motivo l'interessato, il quale aveva già soggiornato nel nostro Paese quale richiedente l'asilo sotto le false generalità di C.________ e D.________, è stato autorizzato ad entrare in Svizzera il 28 ottobre 2000 e gli è stato rilasciato un permesso di dimora, poi regolarmente rinnovato fino al 27 ottobre 2002.
Nell'aprile 2002 A.A.________ si è trasferito a E.________ e il 29 agosto successivo il Pretore del Distretto di Lugano ha autorizzato i coniugi a vivere separati. Interrogati dalla polizia cantonale, il marito ha affermato che voleva ricomporre la comunione domestica, mentre la moglie ha dichiarato di volere divorziare al più presto.
B.
Considerata la premessa situazione, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha rifiutato, il 15 novembre 2002, di rinnovare il permesso di dimora di A.A.________ e gli ha fissato un termine per lasciare il Cantone. La citata autorità ha ritenuto che era manifestamente abusivo appellarsi al connubio per ottenere un'autorizzazione di soggiorno.
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 21 gennaio 2003, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 6 maggio 2003.
C.
L'11 giugno 2003 A.A.________ ha esperito un ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale, con cui chiede che la sentenza governativa sia annullata e che gli venga rilasciato un permesso di dimora. Postula inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 126 II 106 consid. 1).
1.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri [LDDS; RS 142.20]; DTF 127 II 60 consid. 1a; 126 II 425 consid. 1 con numerosi rinvii).
1.2 Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Il rifiuto del rilascio del permesso sollecitato dal ricorrente, sposato con una cittadina svizzera dal 22 aprile 2000, può quindi essere sottoposto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG a contrario). Sapere se questo diritto sussista ancora (cfr. art. 7 cpv. 1 seconda frase e cpv. 2 LDDS) è un problema di merito, non di ammissibilità (DTF 122 II 289 consid. 1b; 120 Ib 6 consid. 1).
2.
2.1 I fatti accertati dal Tribunale amministrativo sono vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 2 OG). Dalla sentenza querelata emerge - ciò che peraltro il ricorrente medesimo non contesta - che i coniugi A.________ hanno convissuto dal 28 ottobre 2000 fino al mese di aprile 2002, quando si sono separati di fatto. In effetti dal 1° maggio 2002 il ricorrente abita da solo. Inoltre il 29 agosto 2002 il Pretore del Distretto di Lugano ha autorizzato i coniugi a vivere separati, attribuendo l'abitazione coniugale alla moglie e obbligando il marito a versarle un contributo alimentare. Infine, la consorte, interrogata dalla polizia il 29 settembre 2002, ha affermato che era intenzionata a divorziare il più presto possibile. Da allora, tra gli interessati non sussiste più una vera e propria relazione sentimentale. Orbene, riguardo a queste constatazioni, il ricorrente non fa valere elementi atti a dimostrare che la relazione coniugale sussisterebbe tuttora come anche non dimostra né fornisce la prova che vi sia la possibilità - o perlomeno la volontà da parte di entrambi i coniugi - di una ripresa della vita comune, la quale è stata peraltro alquanto breve. Per gli stessi motivi la separazione della coppia non può essere definita temporanea. In queste condizioni, è dunque senza incorrere nella violazione del diritto federale che il Tribunale cantonale amministrativo è giunto alla conclusione che il ricorrente, abusando dei diritti che gli derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, si richiama ad un matrimonio esistente soltanto sulle carte al solo scopo di potere fruire dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera (sulla nozione di abuso di diritto, cfr. DTF 128 II 145 consid 2.2.; 127 II 49 consid. 5a; 123 II 49 consid. 4 e 5; 121 II 97 consid. 2 e 4).
2.2 Visto quanto precede, il fatto che sia stata la moglie del ricorrente a volere la separazione, come anche la circostanza che questi abbia un lavoro e sia bene integrato in Svizzera non sono di rilievo ai fini del giudizio.
3.
Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 36a cpv. 3 OG).
4.
Per i motivi esposti, la sentenza impugnata si rivela giustificata: il ricorso, infondato, dev'essere respinto e il giudizio querelato confermato. La causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'emanazione del presente giudizio l'istanza, contenuta nel ricorso, volta al conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
5.
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
1.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
2.
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione.
Losanna, 20 giugno 2003
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: