Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.22/2003
6S.52/2003/bom
Sentenza del 2 maggio 2003
Corte di cassazione penale
Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Wiprächtiger e Karlen,
cancelliere Ponti.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Michele Patuzzo,
via Nassa 25 / riva Vela 12, 6900 Lugano,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
Camera dei ricorsi penali, via Pretorio 16,
6901 Lugano.
Oggetto
art. 8 e 9 Cost. e art. 6 CEDU (procedura penale
amministrativa; arbitrio, principio di uguaglianza,
diniego di giustizia); risarcimento dei danni materiali, indennità per torto morale.
ricorso di diritto pubblico e ricorso per cassazione contro la sentenza 8 gennaio 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
In data 15 aprile 1996 l'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) emetteva nei confronti di A.________, titolare a Lugano di una ditta individuale che si occupa di amministrazioni immobiliari, un decreto penale accusandolo di correità in ripetuta frode fiscale aggravata giusta l'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) e, eventualmente, di intenzionale messa in pericolo dell'imposta sulla cifra d'affari. Con decisione penale del 5 luglio 1996 l'autorità fiscale, respingendo l'opposizione interposta dall'interessato, lo condannava al pagamento di una multa di fr. 30'000.-- per complicità in frode fiscale e per intenzionale messa in pericolo dell'imposta. Essa lo dichiarava inoltre responsabile in solido con altri coimputati del pagamento di fr. 7'558'152.-- a titolo di recupero di imposta.
B.
In conformità all'art. 72 DPA A.________ chiedeva di essere giudicato da un tribunale. Il 19 agosto 1996 l'AFC lo rinviava quindi a giudizio davanti all'autorità giudiziaria cantonale competente secondo gli art. 73 e segg. DPA. Esperiti i necessari accertamenti e concluso il dibattimento, con sentenza del 20 giugno 1997 la Corte delle assise correzionali di Lugano assolveva l'imputato sia dal reato di messa in pericolo dell'imposta, sia da quello di complicità in truffa in materia di tasse, in quest'ultimo caso per intervenuta prescrizione assoluta del reato. Questa sentenza non è stata impugnata ed è cresciuta in giudicato.
C.
Fondandosi sugli art. 99 e segg. DPA nonché 317 e segg. CPP/TI, il 26 agosto 1997 A.________ inoltrava alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello ticinese (CRP) un'istanza chiedente il risarcimento dei danni materiali causatigli dal menzionato procedimento penale nonché un'adeguata indennità per torto morale, per complessivi fr. 40'784.40.
La CRP, con giudizio dell'8 gennaio 2003, dichiarava l'istanza irricevibile, non essendo competente a statuire in merito.
D.
Con tempestivi gravami di diritto pubblico e per cassazione, A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza della CRP, chiedendone l'annullamento. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
E.
Preso atto dei ricorsi, con osservazioni del 7 marzo 2003 la CRP si è rimessa al giudizio del Tribunale federale.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a; 127 III 41 consid. 2a).
1.2 Il ricorso di diritto pubblico ha natura sussidiaria (art. 84 cpv. 2 OG). Con esso possono essere censurati in particolare la violazione dei diritti costituzionali, mentre la lesione del diritto federale va fatta valere con ricorso per cassazione (art. 269 PP). Nella fattispecie, tenuto conto dell'esito dei gravami, conviene derogare alla regola prevista all'art. 275 cpv. 5 PP ed esaminare in primo luogo il ricorso per cassazione.
I. Ricorso per cassazione (6S.52/2003)
2.
Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 PP). La Corte di cassazione del Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 PP). La motivazione del ricorso non deve criticare accertamenti di fatto né addurre fatti nuovi né proporre eccezioni ed impugnazioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b PP). Nella misura in cui il ricorrente contesta l'accertamento dei fatti operati dalla CRP il suo gravame risulta pertanto inammissibile.
3.
La CRP ha ritenuto che l'istanza di risarcimento presentata dal ricorrente non fosse ricevibile, dichiarandosi incompetente a statuire in merito. Secondo l'ultima istanza cantonale infatti, il diritto all'indennità in favore di quelle persone che, nell'ambito di un procedimento giudiziario fondato sul diritto penale amministrativo federale, sono state prosciolte dalle accuse, è disciplinato esaustivamente dagli art. 99 a 102 DPA, ad esclusione quindi delle norme di procedura penale cantonale normalmente applicabili (v. sentenza impugnata, consid. 1, pag. 4). Da ciò, essi hanno dedotto che, giusta i combinati disposti di cui all'art. 79 cpv. 1 e 101 DPA, la competenza di decidere su questo genere di indennità spettava alla medesima corte che ha statuito sul merito della vertenza, vale a dire alla Corte delle assise correzionali (v. sentenza impugnata, consid. 2, pagg. 5-6).
L'insorgente contesta questo ragionamento e ritiene che la CRP, declinando la sua competenza con il pretesto che l'art. 101 DPA escluderebbe l'applicabilità delle norme procedurali cantonali, abbia violato il diritto federale. Egli fa notare da un lato che l'art. 80 DPA riserva espressamente i rimedi giuridici del diritto cantonale e, dall'altro, che l'art. 82 DPA prevede che per la procedura davanti ai tribunali cantonali si applicano le disposizioni del diritto cantonale e quindi, per quanto attiene all'indennità chiesta nel caso in esame, gli art. 317 e segg. del CPP/TI.
4.
Il ricorrente è stato giudicato nell'ambito di un procedimento penale amministrativo avviato dall'AFC per presunte infrazioni alla legislazione federale in materia di imposta sulla cifra d'affari. Le disposizioni applicabili alla presente vertenza sono quindi - senza dubbio - quelle della legge federale sul diritto penale amministrativo; trattandosi di indennità chieste da un imputato in seguito all'abbandono del procedimento o al suo proscioglimento dalle accuse, ci si deve quindi riferire in primo luogo agli art. 99 e segg. DPA. Queste norme istituiscono una responsabilità della Confederazione (art. 99 cpv. 3 DPA) che si estende anche ai casi - come nella fattispecie - in cui il procedimento penale amministrativo si è concluso con una decisione emanata da un'istanza giudiziaria cantonale (K. Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Berna 1998, n. 12 ad art. 99 DPA, pag. 186).
4.1 Secondo l'art. 99 cpv. 1 DPA, l'imputato che ha beneficiato dell'abbandono del procedimento o che è stato punito soltanto per inosservanza di prescrizioni d'ordine, ha diritto ad un'indennità per i pregiudizi sofferti nel procedimento amministrativo; la richiesta di tale indennità deve essere presentata all'amministrazione in causa, che decide in merito (art. 100 cpv. 3 e 4 DPA); nel procedimento giudiziario l'art. 101 DPA dispone invece che è la stessa autorità cantonale giudicante ("il tribunale") che decide sull'indennità dovuta per i pregiudizi causati all'imputato prosciolto (inclusi quelli sofferti nel procedimento amministrativo), previo notifica all'amministrazione in causa della possibilità di esprimersi sul diritto all'indennità e sull'ammontare della stessa (art. 101 cpv. 2 DPA; DTF 106 IV 405 consid. 6). Ciò significa che nella fattispecie toccava alla Corte delle assise correzionali di Lugano - e non alla CRP - pronunciarsi sulle eventuali richieste di indennità avanzate dagli imputati. Questa conclusione si impone anche in virtù del chiaro tenore dell'art. 79 cpv. 1 DPA, per il quale la sentenza resa dal tribunale cantonale competente a giudicare nel merito deve indicare anche il diritto alle indennità giusta gli art. 99 e 101 DPA.
4.2 Il ricorrente sostiene però che tale soluzione non avrebbe alcun senso, dato che l'accusato non potrebbe seriamente quantificare la propria richiesta di indennità ancor prima di sapere se e in quale misura sarà prosciolto dai reati imputatigli; parimenti, l'amministrazione - alla quale, come visto, deve essere previamente data possibilità di esprimersi (art. 101 cpv. 2 DPA) - non potrebbe pronunciarsi sul diritto all'indennità e sul suo ammontare senza nemmeno sapere se l'accusato risulti o meno colpevole. Egli ritiene che, diversamente dalla soluzione scelta nella sentenza impugnata fondata sull'art. 101 DPA, la procedura di risarcimento degli art. 317 e segg. CPP/TI, nella misura in cui concede un anno di tempo alle parti per adire la CRP a procedimento penale terminato, garantisce a tutti gli interessati (imputato, amministrazione) la possibilità di esprimersi con piena cognizione di causa su un eventuale diritto all'indennità e sul suo ammontare.
Queste censure, pur se comprensibili, risultano infondate. L'art. 11 dell'Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32) prevede che l'imputato che chiede un'indennità giusta gli art. 99 o 101 DPA deve presentare all'autorità incaricata di stabilirla una distinta particolareggiata, in doppia copia se si tratta di un procedimento giudiziario, menzionando in particolare le spese del difensore, i disborsi e le altre spese e la perdita di guadagno (art. 11 cpv. 2 lett. a, b e c). Ciò significa che il legislatore federale non pretende - contrariamente all'opinione espressa dal ricorrente - che l'imputato formuli nel dettaglio la propria richiesta di indennità già nel corso del procedimento giudiziario; basta che nel dibattimento egli si riservi la possibilità di chiederla qualora fosse prosciolto dalle accuse.
Ricevuta la distinta, il tribunale giudicante potrà quindi notificarla all'amministrazione per le necessarie osservazioni (art. 101 cpv. 2 DPA) e statuire in un secondo tempo sull'indennità.
Ora, se dagli atti emerge che il ricorrente ha effettivamente chiesto durante il dibattimento il versamento di un'indennità ai sensi dell'art. 99 DPA in caso di suo proscioglimento (v. verbale del dibattimento in atti, pag. 4 in alto), non risulta però che, a procedimento concluso, egli abbia notificato alla Corte delle assise correzionali la distinta della sua richiesta di indennizzo come prescritto dall'art. 11 della menzionata ordinanza. Egli ha invece (erroneamente) adito la CRP sulla base dell'apposita procedura cantonale.
4.3 Invocando gli art. 80 e 82 DPA l'insorgente sostiene che la sua richiesta d'indennità andava giudicata secondo le regole previste dalla legislazione cantonale, e precisamente dagli art. 317 e segg. CPP/TI. A torto. L'art. 82 DPA riserva infatti l'applicazione delle norme di diritto cantonale nella procedura davanti ai tribunali cantonali unicamente nella misura in cui gli art. 73 a 81 DPA non prevedono altrimenti. Ora, come esposto in precedenza (v. consid. 4.1 supra), la procedura per le domande di indennizzo in seguito a proscioglimento nel procedimento giudiziario è già definita dai combinati disposti di cui agli art. 79 cpv. 1 e 101 DPA, che indicano chiaramente quale è l'autorità competente a decidere in materia. A giusta ragione la CRP ha dunque concluso per l'inapplicabilità degli art. 317 e segg. CPP/TI, ed ha escluso che essa potesse dichiararsi competente a statuire in merito alle richieste del ricorrente sulla base di queste norme (v. sentenza impugnata, pag. 6, in fondo). Quanto all'art. 80 cpv. 1 DPA, esso prevede semplicemente l'ammissibilità dei rimedi giuridici del diritto cantonale, ossia, nel caso specifico, la possibilità di impugnare il giudizio di merito emesso dalla Corte delle assise davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino.
4.4 Infine, nemmeno il riferimento alla sentenza DTF 106 IV 405 può giovare alle tesi del ricorrente. In quella decisione il Tribunale federale non aveva messo in dubbio la facoltà per il tribunale cantonale di merito (in quel caso il Gerichtspräsident VIII di Berna) di statuire anche sull'indennità chiesta dall'accusato, rilevando tuttavia che conformemente all'art. 101 cpv. 2 DPA simile decisione non poteva essere presa senza aver dato preventivamente la possibilità all'amministrazione in causa di esprimersi sia sul principio, sia sull'ammontare dell'indennità richiesta (DTF 106 IV 405 consid. 6, pag. 412).
5.
Alla luce di queste considerazioni, ne scende che la CRP non ha violato il diritto federale dichiarandosi incompetente a statuire sull'istanza d'indennizzo inoltrata dal ricorrente. Il ricorso per cassazione va pertanto disatteso.
II. Ricorso di diritto pubblico (6P.22/2003)
6.
6.1 Il gravame, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), interposto contro una decisione emanata dall'ultima istanza cantonale, adempie il requisito dell'esaurimento del corso delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG). Il ricorrente è senz'altro legittimato (art. 88 OG).
6.2 Salvo eccezioni che non si avverano in concreto, il ricorso di diritto pubblico ha natura puramente cassatoria (DTF 127 II 1 consid. 2c; 125 I 104 consid. 1b; 124 I 327 consid. 4a-c). Il ricorrente ha chiesto, oltre all'annullamento della decisione impugnata, il rinvio degli atti all'autorità cantonale per un nuovo giudizio: questa conclusione, priva di ingiunzioni vincolanti, è di per sé proponibile e, pur se sostanzialmente superflua, non contrasta con la natura cassatoria del rimedio (DTF 118 Ia 184 consid. 1d; 110 II 249 consid. 1c).
7.
Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG l'atto di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziale e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati; deve inoltre precisare in che cosa consiste l'asserita violazione. Ne segue che, in questo ambito, il Tribunale federale vaglia solo quelle censure che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato, conformemente all'obbligo di articolare le censure con una motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre che, ed in quale misura, la decisione impugnata colpisce il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 127 III 279 consid. 1c; 126 III 534 consid. 1b; 125 I 492 consid. 1b). Per richiamarsi con successo all'arbitrio, il ricorrente deve dimostrare - con un'argomentazione precisa - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità; secondo la giurisprudenza costante non vi è inoltre applicazione arbitraria della legge per il solo fatto che un'altra interpretazione appare pure sostenibile o persino migliore (DTF 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 124 I 247 consid. 5).
8.
Malgrado qualche enunciazione di principio, il ricorso di diritto pubblico in esame non è sempre rispettoso dei requisiti menzionati al paragrafo precedente; censurando l'arbitrarietà della sentenza cantonale in più punti il ricorrente, con motivazioni peraltro identiche a quelle esposte nel parallelo ricorso per cassazione, lamenta in realtà violazioni del diritto federale - ed in particolare delle norme del DPA - che sono suscettibili di essere invocate unicamente nell'ambito di quest'ultimo rimedio (art. 269 PP). Qui di seguito saranno trattate soltanto le censure, debitamente motivate, che riguardano specificatamente la violazione di diritti costituzionali o affini.
8.1 Il ricorrente sostiene che la decisione della CRP comporta una violazione del principio dell'uguaglianza giuridica garantito dall'art. 8 Cost. per il fatto che la richiesta di indennità dell'accusato prosciolto seguirebbe due procedure diverse (con tempi e diritti diversi) a seconda che ci si trovi nel procedimento amministrativo (art. 99 DPA) oppure nel procedimento giudiziario (art. 101 DPA).
La censura non ha pregio. Il principio dell'uguaglianza o parità di trattamento iscritto all'art. 8 Cost. (e in precedenza dedotto dall'art. 4 vCost.) impone di trattare fattispecie giuridicamente uguali in modo uguale e fattispecie giuridicamente diverse in modo diverso, a meno che non vi siano ragioni serie e obiettive che giustifichino un trattamento differenziato (DTF 122 I 61 consid. 3a con rinvii). Ora, le procedure citate dal ricorrente (quella amministrativa e quella giudiziaria) sono, pacificamente, due procedure diverse, che concernono autorità differenti, con termini e mezzi di impugnazione dissimili; non vi è quindi ragione che debbano avere la medesima regolamentazione. Peraltro, come già rilevato nella trattazione del parallelo ricorso per cassazione, la sistematica della legge non impedisce che anche la domanda di indennità chiesta nell'ambito del procedimento giudiziario possa essere giudicata in un secondo tempo, con giudizio separato da quello di merito, non fosse altro per dare all'imputato prosciolto la possibilità di formulare con sufficiente determinazione le proprie pretese e all'amministrazione in causa l'occasione di proporre delle osservazioni circostanziate all'istanza (v. consid. 4.2 supra).
8.2 L'insorgente invoca poi una violazione della protezione della buona fede. Egli assevera di aver presentato la propria domanda di indennità davanti alla Corte delle assise correzionali senza tuttavia che la stessa fosse esaminata, con il valido argomento (a quanto pare espresso oralmente dai giudici di prima istanza), che giusta il diritto cantonale l'autorità preposta all'esame di simili richieste era la CRP.
8.2.1 L'art. 9 Cost. istituisce un diritto fondamentale del singolo cittadino ad essere trattato secondo il principio della buona fede dagli organi dello Stato (cfr. Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 485). Tale principio tutela l'amministrato nei confronti dell'autorità quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni di quest'ultima. Per prassi un'informazione, anche se erronea, è vincolante quando, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, l'autorità era competente a rilasciarla, il destinatario non poteva riconoscerne l'inesattezza e - sempre che nel frattempo l'ordinamento legale non sia cambiato - questi, fidandosi dell'informazione ricevuta, abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 31 consid. 3a; 126 II 377 consid. 3a).
8.2.2 Ora, se è vero che nella fattispecie l'insorgente aveva avanzato in sede di dibattimento una richiesta di indennità ai sensi dell'art. 99 DPA e che la sentenza della Corte delle assise correzionali non vi fa cenno alcuno, non risulta, né egli lo ha provato in alcun modo, che abbia ricevuto dal Presidente di quella corte vincolanti indicazioni sulla presunta competenza esclusiva della CRP a pronunciarsi in merito, in quanto così previsto dal codice di procedura penale ticinese. In assenza di qualsiasi assicurazione, affermazione o informazione inesatta fornita dall'autorità competente, o che poteva essere dal ricorrente ritenuta tale, non può essere adombrata alcuna violazione del principio della tutela della buona fede. La relativa censura, non suffragata da alcun elemento agli atti, va quindi disattesa.
8.3 Il ricorrente ravvisa un diniego di giustizia per il fatto che il solo tribunale che poteva essere competente a decidere sulla domanda di indennità ex art. 99 DPA, ossia la CRP, ha dichiarato a torto la sua richiesta irricevibile, dopo che già la Corte delle assise correzionali aveva indicato di non potersi pronunciare a questo proposito. Questa censura è infondata: come esposto nell'ambito del ricorso per cassazione, la CRP ha constatato - in modo conforme al diritto federale - che le norme del diritto penale amministrativo (art. 99 e segg. DPA) escludono una sua competenza a statuire sulle domande di indennità in seguito a proscioglimento dell'imputato nel procedimento giudiziario, dato che questa è attribuita ex art. 101 DPA al medesimo tribunale che ha giudicato nel merito, ossia, in concreto, alla Corte delle assise correzionali.
8.4 Il ricorrente si duole inoltre della lentezza ingiustificata con cui è stata trattata la sua istanza, evasa dalla CRP a distanza di oltre 5 anni dal suo inoltro e dopo una serie di solleciti infruttuosi. Egli considera come adempiuti i presupposti del diniego di giustizia formale sotto la forma di ritardata giustizia nonché del formalismo eccessivo.
8.4.1 La ritardata giustizia è assimilata a un rifiuto di decidere proibito dall'art. 29 cpv. 1 Cost. e, in precedenza, dall'art. 4 vCost. (DTF 119 Ia 237 consid. 2a). Un'autorità viola questa disposizione quando differisce al di là di un termine ragionevole la sua decisione. La lunghezza di tale termine dipende dalla natura e dall'importanza della causa in esame; al riguardo contano solo gli elementi oggettivi in relazione con il caso in esame e non le circostanze esterne, quali un sovraccarico di lavoro o una negligenza dell'autorità (DTF 107 Ib 160 consid. 3c; 103 V 190 consid. 3c).
8.4.2 Nel presente caso ci si potrebbe effettivamente chiedere se un termine di oltre 5 anni per decidere sulla sorte della domanda di indennità presentata non sia eccessivo, pur tenuto conto di tutte le circostanze del caso. Dagli atti non risulta tuttavia che contro l'inazione della CRP a statuire sulla citata domanda il ricorrente abbia presentato dei ricorsi per ritardata giustizia, limitandosi invece ad indirizzare alla Corte cantonale dei solleciti a scadenze più o meno regolari.
Va inoltre ricordato che il ricorso di diritto pubblico, per essere ammissibile, esige l'esistenza di un interesse attuale e pratico all'annullamento della decisione impugnata e all'esame delle censure sollevate (art. 88 OG; DTF 120 Ia 165 consid. 1a; 118 Ia 46 consid. 3c, 488 consid. 1a e la giurisprudenza citata). Tale interesse deve ancora esistere al momento in cui il Tribunale federale si pronuncia, in quanto quest'ultimo giudica solamente su questioni concrete e non teoriche (DTF 125 I 394 consid. 4a; 120 Ia 165 consid. 1a). Nella fattispecie la CRP ha constatato, in modo conforme al diritto federale come si è visto nell'ambito del ricorso per cassazione, che la procedura di indennizzo intentata dal ricorrente era sbagliata, giacché fondata su norme cantonali inapplicabili e indirizzata ad un'autorità incompetente; l'interesse attuale e pratico che potrebbe giustificare un esame del merito della censura sollevata difetta quindi manifestamente, una decisione di accoglimento del gravame per ritardata giustizia non avendo alcun effetto sulla posizione del ricorrente.
8.5 Il ricorrente ritiene che la sentenza impugnata violi anche il suo diritto di essere sentito protetto costituzionalmente all'art. 29 cpv. 2 Cost., giacché i giudici cantonali avrebbero erroneamente indicato che l'indennità non è stata chiesta nel corso del pubblico dibattimento. Già si è detto però che questa omissione da parte della CRP non può influire sull'esito del giudizio, posto che il ricorrente, pur essendosi effettivamente riservato in sede di dibattimento la facoltà di chiedere una indennità ai sensi dell'art. 99 DPA, non ha successivamente inoltrato la distinta dettagliata all'autorità preposta secondo le norme della DPA (v. consid. 4.2 supra). Al riguardo si rammenta inoltre che il Tribunale federale annulla una decisione emessa in sede cantonale quando appare arbitraria e insostenibile non solo nella sua motivazione ma anche nell'esito, e ciò non è il caso in concreto (DTF 124 I 247 consid. 5; 123 I 1 consid. 4a).
8.6 Invocando una violazione dell'art. 6 n. 1 CEDU, da ultimo l'insorgente ritiene che la CRP ha negato il diritto al dibattimento da lui chiesto in caso di mancata adesione alla richiesta di indennità da parte dell'AFC. Ora, a prescindere dal fatto che la procedura prevista agli art. 99-101 DPA non prevede l'obbligo di indire un dibattimento in seguito alle osservazioni dell'amministrazione, la censura è irricevibile, dato che il ricorrente non indica - in contrasto con l'obbligo di motivazione di cui all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - quale pregiudizio avrebbe comportato la mancata convocazione di tale dibattimento. Giova inoltre osservare che la CRP non ha respinto l'istanza presentata dal ricorrente basandosi sulle considerazioni espresse dall'AFC nelle proprie osservazioni del 25 settembre 1997 (che riteneva l'istanza ammissibile, ancorché infondata), bensì l'ha dichiarata irricevibile perché incompetente a statuire sul merito.
9.
In esito alle considerazioni che precedono, anche il ricorso di diritto pubblico deve essere respinto nella misura in cui è ammissibile.
III. Spese
10.
Visto l'esito dei ricorsi, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 156 cpv. 1 OG e 278 cpv. 1 PP).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui sono ammissibili, il ricorso di diritto pubblico e il ricorso per cassazione sono respinti.
2.
La tassa di giustizia di complessivi fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e al Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Camera dei ricorsi penali.
Losanna, 2 maggio 2003
In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: