BGer U 165/2002
 
BGer U 165/2002 vom 14.04.2003
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
U 165/02
Sentenza del 14 aprile 2003
IIIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Kernen; Grisanti, cancelliere
Parti
M.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Sergio Sciuchetti, Corso Pestalozzi 21b, 6901 Lugano,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 23 aprile 2002)
Fatti:
A.
In data 9 agosto 1994 M.________, nato nel 1936, all'epoca dei fatti alle dipendenze della ditta U.________ AG in qualità di rappresentante, e in quanto tale assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), mentre si trovava in viaggio di lavoro, è rimasto vittima di un incidente della circolazione, a seguito del quale ha in particolare riportato un "colpo di frusta" cervicale. Dopo avere assunto il caso ed aver corrisposto le prestazioni di legge, l'INSAI, mediante comunicazione del 16 febbraio 1995, ha dichiarato l'interessato completamente abile al lavoro dal profilo infortunistico a far tempo dal 16 gennaio 1995 e ha sospeso il diritto ad ulteriori prestazioni assicurative.
Dopo essersi dovuto sottoporre, a dipendenza della presenza di disfunzioni del rachide lombare, a due interventi operatori nel 1997 e nel 1998, M.________, con l'assistenza dell'avv. Luca Maghetti, ha quindi segnalato all'INSAI in data 31 agosto 1999 il persistere di gravi disturbi asseritamente riconducibili all'infortunio del 9 agosto 1994 e ha annunciato la necessità di ulteriori trattamenti medici, postulando l'assunzione delle relative spese.
Per decisione del 29 dicembre 1999, confermata in data 13 marzo 2000 anche in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato - nel frattempo sottopostosi ad un terzo intervento operatorio presso la Clinica X.________ -, l'INSAI ha negato ogni ulteriore obbligo prestativo a dipendenza dell'infortunio 9 agosto 1994, ritenendo i disturbi lamentati dall'assicurato non essere (più) in nesso di causalità (naturale) con l'evento in esame.
B.
M.________, con il patrocinio dell'avv. Maghetti, è insorto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo in sostanza il riconoscimento delle prestazioni di legge anche dopo il mese di gennaio 1995.
La Corte cantonale, preso atto degli esiti di una perizia giudiziaria commissionata alla Clinica Y.________, ha respinto, per pronuncia 23 aprile 2002, il gravame, confermando l'assenza, al più tardi dal mese di agosto 1995, del necessario nesso di causalità naturale fra l'evento infortunistico in oggetto e i disturbi lamentati dall'interessato, con la precisazione che dal momento della ripresa dell'attività a tempo pieno sino all'agosto 1995 egli non aveva necessitato di cure mediche.
C.
M.________, ora rappresentato dall'avv. Sergio Sciuchetti, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio cantonale nonché il riconoscimento di una rendita di invalidità per un grado di incapacità di guadagno di almeno il 40%. In via subordinata, postula la retrocessione degli atti per complemento istruttorio.
L'INSAI propone la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
1.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia i giudici di prime cure hanno diffusamente esposto i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, evidenziando in particolare la necessità - indispensabile per ammettere l'obbligo prestativo dell'assicuratore infortuni - di stabilire un nesso di causalità naturale (DTF 119 V 337 consid. 1 con riferimenti) e adeguata (cfr. pure DTF 123 V 103 consid. 3d, 139 consid. 3c e i riferimenti ivi citati) tra l'evento infortunistico e il conseguente danno alla salute e rammentando i principi in materia di valutazione delle prove con particolare riferimento alla questione del valore probatorio attribuito ai referti peritali giudiziari (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa, 122 V 160 consid. 1c e riferimenti). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
1.2 Come già ricordato a più riprese da questa Corte, se uno stato patologico preesistente è aggravato oppure si manifesta in seguito a un infortunio, l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni di corrispondere le prestazioni decade se l'evento non costituisce (più) la causa naturale (e adeguata) del danno, ossia se quest'ultimo è da ricondurre soltanto ed esclusivamente a fattori extrainfortunistici. Ciò si verifica in particolare con il ripristino dello stato di salute esistente immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante) oppure con il raggiungimento di quello stato che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe intervenuto anche senza l'infortunio (status quo sine; cfr. RAMI 1994 no. U 206 pag. 328 consid. 3b, 1992 no. U 142 pag. 75 consid. 4b e riferimenti). L'estinzione del nesso di causalità deve essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali. Per contro, la semplice possibilità che l'evento non esplichi più effetto causale non è sufficiente. Trattandosi nel caso di specie della soppressione del diritto a prestazioni, l'onere della prova non incombe all'assicurato, bensì all'assicuratore (RAMI 2000 no. U 363 pag. 46 consid. 2, 1994 no. U 206 pag. 329, 1992 no. U 142 pag. 76 consid. 4b).
1.3 Per determinarsi sull'esistenza di un rapporto di causalità naturale e sulla sua estinzione, il Tribunale deve ricorrere, in ambito medico, per necessità di cose, alle indicazioni del personale sanitario specializzato. Così, il giudice non si discosta, senza motivi impellenti, dalla valutazione di un perito giudiziario, il cui compito consiste per l'appunto nel fornire all'autorità giudiziaria le conoscenze specialistiche indispensabili per chiarire una determinata fattispecie dal profilo sanitario. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 353 consid. 3b/aa e riferimenti).
2.
2.1 L'istanza precedente, dopo avere messo a confronto e ponderato la portata degli atti medici prodotti dall'ente assicuratore e dall'assicurato, ha pertinentemente ritenuto necessario disporre una perizia giudiziaria.
Il perito incaricato, dott. H.________, esposta la pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), preso atto delle dichiarazioni dell'assicurato e posta la diagnosi di sindrome cervicale intermittente come pure di sindrome da dolore cronico lombare con status dopo distorsione della colonna lombare (agosto 1994) e status dopo interventi di stabilizzazione della colonna lombare (1997, 1998 e 2000), è giunto alla conclusione che l'infortunio in oggetto aveva provocato soltanto un peggioramento temporaneo dello stato preesistente, caratterizzato dalla presenza di gravi alterazioni degenerative alla colonna cervicale e lombare, di modo che lo status quo sine doveva considerarsi ristabilito al più tardi a distanza di un anno dall'incidente della circolazione, ossia a partire dal mese di agosto 1995.
2.2 Questa Corte non ravvisa alcun valido motivo per dipartirsi dalle chiare e convincenti conclusioni del dott. H.________ che sono state poste a fondamento della pronuncia cantonale. Né sono suscettibili di modificare tale convincimento le censure sollevate dall'insorgente.
2.2.1 Non può così essere seguita la tesi ricorsuale secondo cui la perizia giudiziaria risulterebbe carente dal profilo anamnestico. Da notare, in realtà, che sono piuttosto le valutazioni del dott. G.________, incaricato da M.________ di esprimere un proprio parere (cfr. rapporti di visita 18 agosto e 10 novembre 1999), a non riportare con la necessaria completezza e chiarezza la pregressa situazione valetudinaria, omettendo in particolare di evidenziare (sufficientemente) le gravi alterazioni degenerative preesistenti (cfr. perizia giudiziaria, pag. 7: "Im Bereich der Hals-, Brust- als auch der Lendenwirbelsäule sind erhebliche Vorzustände im Sinne von degenerativen Veränderungen aufgrund der Aufnahmen vom Dezember 1994 ersichtlich"), e a prevalersi dell'inapplicabile enunciato "post hoc, ergo propter hoc" (cfr. DTF 119 V 341 in fine nonché consid. 5b non pubblicato in RAMI 2000 no. U 359 pag. 29) per il fatto che l'assicurato, prima dell'evento, avrebbe praticato sport e non avrebbe accusato limitazioni della capacità lavorativa.
2.2.2 Per il resto, la validità della valutazione peritale è confermata pure dal fatto che essa è conforme alla prassi del Tribunale federale delle assicurazioni e alla letteratura medica in materia in base alle quali, in simili condizioni, in assenza di lesioni strutturali post-traumatiche oggettivabili mediante indagine radiologica (cfr. perizia giudiziaria, pag. 7: "Aufgrund der vorliegenden Röntgenabklärungen kann sowohl im Bereich der Hals- als auch der Lendenwirbelsäule eine strukturell traumatische Läsion ausgeschlossen werden"; cfr. pure RAMI 2000 no. U 363 pag. 45), il genere di trauma subìto dal ricorrente cessa di produrre i propri effetti al più tardi 6-12 mesi dal verificarsi dell'infortunio, in concreto, quindi, non oltre il 9 agosto 1995 (cfr. sentenza del 9 luglio 2001 in re S., U 483/00, consid. 4c, e sentenze ivi citate).
2.2.3 Né può, in contrasto con le tavole processuali, trovare accoglimento la censura secondo cui il perito giudiziario non avrebbe tenuto conto della presenza di alcuni disturbi (vertigini, nausee, stati depressivi, ecc.) normalmente associabili agli infortuni del tipo "colpo di frusta" (DTF 117 V 360 consid. 4b) ed avrebbe relativizzato la problematica cervicale.
A tal proposito basti ricordare che la documentazione medica agli atti, alla quale ha fatto capo pure il dott. H.________, smentisce la presenza di nausee o vertigini (cfr. il certificato 19 settembre 1994 del dott. P.________). Per il resto, il ricorrente sembra dimenticare quanto da lui riferito al perito in occasione della visita del 16 febbraio 2001, nel cui ambito aveva indicato come i mal di testa fossero ormai stati relegati in secondo piano rispetto alla sintomatologia lombare, e come i dolori cervicali, eccezion fatta per qualche occasionale fastidio notturno, non fossero gravi e non lo limitassero in alcun modo (cfr. perizia giudiziaria, pag. 4).
3.
Stante quanto precede, si deve ritenere che a giusta ragione la Corte cantonale si è fondata sulle conclusioni del referto peritale del dott. H.________ per giudicare la vertenza in oggetto. Già solo per questo motivo, il gravame di M.________ non può trovare accoglimento. Non mette pertanto più conto di esaminare ulteriormente la questione, sollevata in sede cantonale, di sapere se anche altrimenti l'INSAI - in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla comunicazione informale del 16 febbraio 1995, con la quale esso istituto aveva chiaramente negato, a partire da tale data, ogni ulteriore prestazione assicurativa, come pure del fatto che le spese per gli interventi operatori del 1997 e 1998 fossero state assunte dall'assicuratore malattia - avrebbe potuto respingere la domanda dell'assicurato e confidare nel carattere definitivo della propria decisione informale ("de facto-Verfügung"; cfr. DTF 126 V 24 consid. 4b con riferimenti).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 14 aprile 2003
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: