BGer 1P.393/2002
 
BGer 1P.393/2002 vom 13.03.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.393/2002 /bom
Sentenza del 13 marzo 2003
I Corte di diritto pubblico
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi,
cancelliere Gadoni.
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Olivier Corda, studio legale e notarile avv. Giovanni Poma, corso Elvezia 27, 6900 Lugano,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. dott. Gianmaria Bianchetti, via Canova 18, 6901 Lugano,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
Presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio, via Pretorio 16, 6901 Lugano
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
procedimento penale
(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 14 giugno 2002 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)
Fatti:
A.
Il 24 gennaio 2002 il Presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha riconosciuto A.________ colpevole di truffa e falsità in documenti per avere indotto, il 10 marzo 1999, B.________ a versargli fr. 40'000.-- sulla base di promesse subdole e per averle consegnato falsi documenti bancari a sostegno della bontà del proposito.
L'imputato è stato condannato a tre mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e all'espulsione dalla Svizzera per tre anni. La vittima, costituitasi parte civile, è stata rinviata al foro civile per le pretese risarcitorie.
B.
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), adita da A.________, ne ha respinto in quanto ammissibile il ricorso. Ha ritenuto non arbitrari gli accertamenti dei fatti e le valutazioni delle prove del primo Giudice, dichiarato inammissibile la censura di violazione dell'art. 146 CP perché fondata su fatti diversi da quelli accertati, e confermato la pena inflitta.
C.
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Fa valere una violazione degli art. 29 e 32 Cost., degli art. 6 e 13 CEDU, dell'art. 2 cpv. 1 del Protocollo n. 7 alla CEDU, e dell'art. 14 cpv. 5 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II); lamenta inoltre l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'applicazione del diritto cantonale di procedura. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
D.
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni, mentre il Procuratore pubblico chiede di respingere il ricorso. La parte civile ha chiesto di non concedere l'effetto sospensivo.
Con decreto del 12 settembre 2002 il Presidente della Corte ha negato al gravame il chiesto effetto sospensivo.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a).
1.1 Il ricorrente fa valere una violazione di norme procedurali cantonali, del diritto di essere sentito, di altre disposizioni costituzionali e convenzionali di rango costituzionale, nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Queste censure sono proponibili nel ricorso diritto pubblico, mentre non lo sarebbero nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 268 e segg. PP, che il ricorrente non ha comunque presentato (cfr. art. 269 cpv. 2 e 273 cpv. 1 lett. b PP; DTF 127 I 38 consid. 2, 120 Ia 31 consid. 2b pag. 36, 120 IV 113 consid. 1a, 119 IV 17 consid. 1, 118 IV 88 consid. 2b; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, pag. 505 segg.). Sono inoltre questioni di fatto, di massima esaminabili nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, quelle riferite a ciò che l'autore sapeva, voleva o accettava (DTF 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a). Censure riferite alla pretesa mancata realizzazione della truffa (art. 146 CP), segnatamente del requisito dell'inganno astuto, che è elemento oggettivo costitutivo del reato (DTF 122 IV 246 consid. 3a), attengono per contro al diritto penale materiale federale e devono essere fatte valere con un ricorso per cassazione: esse sono inammissibili presentate nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 269 cpv. 1 PP, art. 84 cpv. 2 OG).
1.2 Gli altri requisiti di ammissibilità sono chiaramente adempiuti (art. 84 cpv. 1 lett. a, 87 e 89 OG) e la legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 88 OG).
2.
Il ricorrente fa innanzitutto valere un'applicazione arbitraria dell'art. 288 lett. a CPP/TI, secondo cui il ricorso per cassazione è ammesso per errata applicazione del diritto, e dell'art. 295 cpv. 2 CPP/TI, secondo cui la CCRP non è vincolata dalle motivazioni delle parti. Lamenta inoltre una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), la Corte cantonale non avendo esaminato la censura di mancata realizzazione della truffa.
2.1 La CCRP ha dichiarato inammissibile la censura di violazione del diritto federale, segnatamente dell'art. 146 cpv. 1 CP, poiché basata su premesse infondate. In realtà, il ricorrente si appoggiava al presupposto, non ammesso dai Giudici, che ben prima del 10 marzo 1999 la vittima avesse sufficienti motivi per diffidare dell'accusato e quindi per non consegnargli l'importo di fr. 40'000.--. La Corte cantonale ha comunque pure soggiunto che, sulla base dei fatti accertati, la fattispecie costituiva un caso scolastico di truffa.
2.2 Le censure sollevate in proposito nel gravame dinanzi alla CCRP e parzialmente citate nel presente ricorso, tendevano innanzitutto a contestare gli accertamenti del primo Giudice riguardo alla causa e alle ragioni del versamento, isolando dal contesto l'episodio della consegna del denaro all'accusato da parte della vittima. I criticati aspetti fattuali, e le ulteriori circostanze ritenute determinanti, sono però stati esaminati approfonditamente dal primo Giudice e ulteriormente vagliati dalla CCRP entro i limiti del suo potere d'esame (cfr., sulla cognizione della CCRP, la sentenza 1P.105/2001 del 28 maggio 2001, consid. 2a/bb e 4, pubblicata in RDAT II-2001 n. 58 pag. 227 segg.). Al proposito la Corte cantonale ha in particolare rilevato che il primo Giudice, in difetto di elementi più concludenti, quali una comunicazione della banca che smascherasse l'imputato, a ragione non aveva conferito valore determinante al fatto che le precedenti operazioni immobiliari non erano state tempestivamente concluse, tanto più che per un immobile le trattative apparivano ancora aperte. Le affermazioni del ricorrente sulla sua disponibilità di ingenti importi da investire, rese evidenti e rafforzate da atti scritti, risultavano in effetti credibili agli occhi della vittima, tanto da trattenerla da ulteriori verifiche sulla situazione finanziaria dell'accusato e sulle sue possibilità d'accesso a importanti crediti bancari. Secondo la CCRP il Presidente della Corte di merito non aveva quindi abusato del potere di apprezzamento accertando che, alla consegna della somma di fr. 40'000.--, la parte civile fosse sempre realmente convinta di trattare con una persona che poteva concretamente aiutarla nell'operazione immobiliare nonostante il mancato rispetto da parte dell'imputato di precedenti pattuizioni.
In tali circostanze, visto il limitato potere d'esame della CCRP sulle questioni di fatto, la Corte cantonale poteva, senza incorrere nell'arbitrio, né violare il diritto di essere sentito, anche non esaminare ulteriormente l'applicazione dell'art. 146 CP, e in particolare il requisito dell'inganno astuto, visto che il ricorrente ne contestava la realizzazione con argomentazioni che riguardavano e rimettevano in discussione i fatti accertati dal primo giudice e confermati dalla CCRP (cfr., sulla nozione di arbitrio, consid. 3.1 e rinvii).
2.3 Né la CCRP ha violato gli art. 32 cpv. 3 Cost., 2 cpv. 1 del Protocollo n. 7 alla CEDU, e 14 cpv. 5 del Patto ONU II, riguardanti il diritto dell'imputato di fare esaminare il giudizio penale da un tribunale superiore. L'esercizio del diritto e le condizioni per avvalersene sono in effetti di principio stabiliti dal diritto interno e cantonale, cui è lasciato un ampio margine d'apprezzamento nella scelta del rimedio (DTF 128 I 237 consid. 3 e rinvii); a questo proposito, il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire che la CCRP ticinese è un tribunale di seconda istanza ai sensi delle citate disposizioni, sebbene il ricorso per cassazione preveda un esame dei fatti e delle prove limitato all'arbitrio (DTF 124 I 92 consid. 2).
3.
Secondo il ricorrente i Giudici cantonali avrebbero dovuto accertare che, al momento del versamento, la controparte diffidava dell'accusato a causa della sua condotta anteriore, non avendo egli adempiuto a precedenti pattuizioni.
3.1 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il Giudice di merito, il cui operato è già stato esaminato, nei limiti delle facoltà che le competevano, dalla CCRP, dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 118 Ia 28 consid. 1b). Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii, 125 II 10 consid. 3a). Secondo la giurisprudenza, il Tribunale federale annulla d'altra parte la decisione impugnata quand'essa è insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii, 125 II 129 consid. 5b).
3.2 Il ricorrente si limita essenzialmente a contrapporre al giudizio impugnato una sua differente interpretazione dei fatti, asserendo in sostanza che l'argomentazione della CCRP sarebbe contraria alla logica: ciò non basta a sostanziare l'arbitrio. Comunque, la Corte cantonale ha riconosciuto che la mancata tempestiva prestazione della garanzia pattuita non costituiva un segnale positivo. Essa ha però ulteriormente accertato che il comportamento dell'accusato tendeva a tenere aperte e procrastinare le trattative immobiliari con la vittima, dandole l'impressione di essere un facoltoso uomo d'affari, e ch'egli ha fatto uso al riguardo di falsi documenti bancari. Inoltre, viste anche l'esistenza di scritti redatti da un legale e la mancanza di una comunicazione della banca che smascherasse l'accusato, la CCRP poteva, senza incorrere nell'arbitrio, non ritenere decisiva la mancata tempestiva prestazione della garanzia. La conclusione della CCRP secondo cui il 10 marzo 1999 la vittima era sempre realmente convinta di trattare con una persona in grado concretamente di aiutarla non risulta quindi manifestamente insostenibile.
4.
Il ricorrente fa infine valere una violazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP/TI secondo cui la CCRP respinge con decisione sommariamente motivata i ricorsi manifestamente inammissibili o manifestamente infondati. Sostiene che l'applicazione arbitraria di tale norma avrebbe comportato una violazione del suo diritto di essere sentito.
Risulta che la CCRP ha formalmente reso il suo giudizio in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP/TI, senza quindi fare uso della possibilità di chiedere osservazioni sul ricorso alle parti interessate (cfr. art. 291 cpv. 2 CPP/TI). Il ricorrente medesimo riconosce tuttavia che essa ha esaurientemente esaminato e trattato il gravame, dando esplicitamente atto che talune censure non apparivano banali. In tali circostanze, che la CCRP abbia per finire ritenuto il ricorso manifestamente infondato, e non semplicemente infondato come prospettato dal ricorrente, non ha comportato arbitrio nel risultato della sentenza (cfr. DTF 128 I 273 consid. 2.1). Tale modo di procedere non ha d'altra parte violato il diritto di essere sentito del ricorrente, ritenuto che l'art. 29 cpv. 2 Cost. e l'art. 6 n. 1 CEDU non sanciscono di principio un diritto per l'accusato di comparire personalmente e di esprimersi oralmente dinanzi all'autorità di ricorso nell'ambito di un rimedio come quello in discussione (cfr. DTF 107 Ia 163 consid. 2; cfr. inoltre DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvio, riguardanti l'art. 4 vCost.). Ciò tanto più che il ricorrente non aveva esplicitamente preteso in sede ricorsuale cantonale la comparizione personale.
5.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese processuali e le ripetibili - la parte civile ha limitato la risposta al solo effetto sospensivo - seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e art. 159 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte privata un'indennità di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico, al Presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 13 marzo 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: