BGer 1P.104/2003
 
BGer 1P.104/2003 vom 04.03.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.104/2003 /col
Sentenza del 4 marzo 2003
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi;
cancelliere Gadoni.
Parti
S.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Mauro Belgeri,
via Bramantino 3, 6601 Locarno,
contro
A.________, patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari, via Nassa 36-38, 6901 Lugano,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 18 dicembre 2002 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 13 febbraio 2001 il Pretore del distretto di Lugano ha riconosciuto S.________ colpevole di registrazione clandestina di conversazioni e di diffamazione e l'ha condannata alla pena di quattro giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e a una multa di fr. 300.--.
B.
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), adita dall'accusata, ne ha parzialmente accolto, in quanto ammissibile, il ricorso. Essa ha in particolare ravvisato un vizio essenziale di procedura; ha quindi riformato il giudizio pretorile dichiarando nullo il decreto d'accusa relativo alla diffamazione e pronunciando una multa di fr. 200.-- per il reato di registrazione clandestina di conversazioni.
C.
S.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questa sentenza chiedendo di annullarla e di disporre il rinvio degli atti alla CCRP per l'emanazione di un giudizio assolutorio. La ricorrente postula inoltre di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a).
Secondo l'art. 90 cpv. 1 OG l'atto di ricorso di diritto pubblico, oltre la designazione della decisione impugnata, deve contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a) e l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b). Nell'ambito di questo rimedio il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate. Il presente gravame non adempie queste esigenze (DTF 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b, 122 I 70 consid. 1c, 119 Ia 197 consid. 1d): le critiche formulate contro la sentenza impugnata sono di carattere appellatorio e quindi inammissibili.
La ricorrente accenna invero a una serie di disposizioni costituzionali che ritiene violate, ma si limita nel seguito del gravame a esporre la sua versione dei fatti e a censurare la mancata assunzione di talune prove, senza spiegare, con una motivazione conforme alle citate esigenze, in che consisterebbero le pretese violazioni e senza confrontarsi con la dovuta precisione con le puntuali argomentazioni esposte dalla Corte cantonale. D'altra parte, ove accenna a un asserito arbitrio, la ricorrente, tanto più se patrocinata da un avvocato, come è qui il caso, avrebbe dovuto motivare in modo approfondito per quali ragioni il giudizio impugnato non solo sarebbe discutibile, bensì del tutto insostenibile, in evidente contraddizione con la situazione di fatto, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico indiscusso oppure in chiaro contrasto con il sentimento di giustizia e di equità (cfr. DTF 128 I 273 consid. 2.1 e i numerosi rinvii).
2.
Ne consegue che, nelle citate condizioni, il ricorso di diritto pubblico deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 90 OG. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). La domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta essendo il gravame sin dall'inizio manifestamente privo di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (inc. n. 17.2001.21).
Losanna, 4 marzo 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: