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Original
 
[AZA 7]
I 372/01 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e
Kernen; Scartazzini, cancelliere
Sentenza del 4 settembre 2001
nella causa
D._________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Nicola Snider, Via Castelrotto 15, 6600 Locarno,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
Fatti :
A.- D._________, nato nel 1948, di professione manovale, è affetto da osteoporosi della colonna lombare.
In data 30 giugno 1999, dopo la disattenzione di una prima richiesta respinta il 14 dicembre 1998 per inadempimento del termine di attesa di un anno previsto dalla legge, l'interessato ha presentato una nuova domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
Esperiti accertamenti di natura medica ed economica, per decisione del 13 marzo 2000 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) del Cantone Ticino ha riconosciuto un grado d'invalidità del 60 %. Ha quindi assegnato all'assicurato, con effetto dal 1° marzo 2000, una mezza rendita d'invalidità, rispettivamente una rendita completiva per la moglie ed una rendita semplice per entrambi i figli. Con successivi provvedimenti del 14 e 25 agosto nonché 13 settembre 2000, l'amministrazione ha stabilito l'ammontare delle relative rendite, facendone decorrere il diritto sin dal 1° maggio 1999 e procedendo alla compensazione con altre prestazioni versate durante quel periodo.
B.- Rappresentato dall'avvocato N. Snider, di Locarno, l'interessato è insorto contro le suindicate decisioni con ricorsi del 13 aprile e 14 settembre 2000 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Chiedeva il riconoscimento del diritto ad una rendita intera a far tempo dal 1° maggio 1999.
Congiunte le due cause, con giudizio del 7 maggio 2001 l'autorità di ricorso adita ha respinto i gravami e confermato le decisioni in lite.
C.- Sempre tramite il suo legale, l'assicurato interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso la pronunzia cantonale.
Protestate spese e ripetibili, ribadisce le argomentazioni addotte e le conclusioni formulate in sede di prima istanza, proponendo pure l'eventuale allestimento di una perizia medica. Invocate le proprie precarie possibilità di reperire un lavoro, dovute a motivi congiunturali, alla bassa scolarità e alle difficoltà per motivi di lingua, postula che il suo caso sia esaminato alla luce della concreta, realistica e adeguata situazione effettiva.
Rispondendo al gravame, l'UAI ne propone la disattenzione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
Diritto :
1.- Oggetto della presente lite è unicamente il tema di sapere se l'assicurato abbia diritto ad una rendita d'invalidità intera a contare dal 1° maggio 1999 o se invece a ragione la precedente istanza abbia tutelato l'esito della procedura esperita dall'UAI riconoscendo il diritto ad una mezza rendita a partire da tale data, fondata su un grado d'invalidità del 60%.
Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale ha esattamente e sotto ogni aspetto illustrato le norme legali e di ordinanza nonché i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, ragione per cui a detta esposizione basta fare riferimento e prestare adesione.
2.- a) Per quel che attiene all'applicazione del suindicato ordinamento alla fattispecie concreta, questa Corte non vede fondati motivi per scostarsi dalle convincenti conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure. Per determinare l'incapacità lavorativa dell'interessato, l'UAI ed il Tribunale delle assicurazioni si sono fondati essenzialmente sui rapporti stilati dal dott. B._________, medico curante dell'assicurato espressosi in data 22 maggio e 24 agosto 1998, nonché 5 e 19 novembre 1999. Dopo attenta disamina di tali atti, cui si poteva attribuire piena forza probante per quanto riguardava il giudizio relativo allo stato di salute e all'incidenza delle affezioni riscontrate sulla capacità lavorativa, la precedente istanza ha ritenuto essere dimostrato con la certezza richiesta nelle assicurazioni sociali che l'interessato era totalmente incapace al lavoro nella precedente professione di manovale, mentre in attività leggere egli era abile nella misura del 60 %.
Partendo da questo grado d'incapacità lavorativa, la Corte cantonale ha quindi stabilito il tasso d'invalidità emergente dal raffronto del reddito da invalido, determinato in applicazione della più recente giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 126 V 75 segg.), pari a fr. 20 425.- annui, con il reddito da persona valida, corrispondente a fr. 51 382.-: ne risultava un'invalidità del 60,25 %.
b) Nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente contesta le suesposte conclusioni asserendo in sostanza, pur concordando in via di massima con l'insieme dei pertinenti principi esaurientemente esposti dalla precedente istanza, che nel caso di specie si dovrebbe nondimeno tener conto dei concreti aspetti della situazione effettiva.
Occorre innanzitutto rilevare che a ragione, nella risposta al gravame in oggetto, l'UAI ha sottolineato come nessun elemento lasci supporre che il medico curante, dott.
B._________, non abbia potuto esprimersi con cognizione di causa in merito allo stato di salute del proprio paziente, né che egli abbia esulato dalle sue competenze fornendo giudizi di natura economica sul caso. Si deve pure ribadire che il grado d'invalidità va determinato in condizioni normali di mercato del lavoro e che quindi l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee ad un danno alla salute, quale la particolare situazione di mercato in una determinata regione e la conseguente mancanza di un certo tipo di attività, non giustifica il riconoscimento di una rendita. Infatti, per costante giurisprudenza, se un assicurato non reperisce un lavoro adeguato a dipendenza dell'età, di una formazione insufficiente o di difficoltà a comprendere o farsi comprendere per motivi di lingua, l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a risponderne; l'"incapacità di lavoro" che ne risulta non è dovuta a una causa per la quale la legge le impone di prestare (DTF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 pag. 333 consid. 3c, 1989 pag. 325 consid. 2b). Nell'ordinamento giuridico svizzero la mancanza di lavoro dovuta o squilibri del mercato del lavoro viene considerata nei limiti della legge dell'assicurazione contro la disoccupazione e non da quella per l'invalidità. Ne deriva che gli argomenti invocati dall'insorgente nel ricorso di diritto amministrativo non sono attendibili e vanno disattesi.
c) In esito a quanto precede, osservato come il ricorrente non abbia saputo evidenziare né in sede cantonale né nel ricorso di diritto amministrativo circostanze suscettibili di sovvertire le suesposte conclusioni, il gravame deve essere respinto, mentre merita conferma il giudizio cantonale.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa cantonale di compensazione, Bellinzona, e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 4 settembre 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
Il Cancelliere :