BGer I 321/2000
 
BGer I 321/2000 vom 21.08.2001
[AZA 7]
I 321/00 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Scartazzini, cancelliere
Sentenza del 21 agosto 2001
nella causa
C._________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Renata Loss Campana, Via Pellandini 1, 6501 Bellinzona,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
Fatti :
A.- C._________, nato nel 1935, di professione impresario costruttore indipendente, è affetto da coronaropatia e stato dopo ricostruzione della cuffia rotatoria della spalla destra. Egli ha presentato, in data 6 novembre 1996, una domanda tendente all'assegnazione di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
Mediante decisione del 14 dicembre 1998, fondatosi segnatamente su un referto sanitario allestito dal prof.
N._________ in data 19 febbraio 1998 e su una sua nota completiva dell'11 maggio seguente, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) del Cantone Ticino ha riconosciuto all'interessato il diritto ad un quarto di rendita in base ad un grado d'invalidità del 40 %, erogando la prestazione con effetto dal 1° novembre 1996.
B.- Rappresentato dall'avv. Renata Loss Campana, di Bellinzona, l'assicurato è insorto contro il provvedimento amministrativo con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Riteneva che in base agli accertamenti di natura medica ed economica il grado d'inabilità lavorativa andava quantificato almeno nella misura del 79 %, con conseguente diritto ad una rendita intera. Chiedeva altresì l'allestimento di una perizia medica giudiziaria.
Con giudizio del 6 aprile 2000 l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame, confermando quanto stabilito dall'UAI e rinunciando all'assunzione di nuove prove.
C.- Tramite la sua patrocinatrice, C._________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo contro il suindicato giudizio.
Fa valere in sostanza che la precedente Corte si contraddice nella misura in cui, pur ammettendo che nel caso di assicurati indipendenti la graduazione dell'invalidità debba avvenire secondo il metodo straordinario, abbia considerato dover applicare in concreto quello ordinario di raffronto dei redditi. In realtà, comunque, detto confronto non sarebbe stato effettuato e nemmeno il giudice di prime cure avrebbe chiarito per quale motivo il prof. N._________, espressosi sulla sua incapacità lavorativa in sede amministrativa, abbia dapprima ritenuto un'inabilità complessiva del 50 %, per poi ridurla, senza motivazione alcuna, al 40 %. Protestate spese e ripetibili, conclude chiedendo il riconoscimento di un grado d'invalidità del 66 2/3 % almeno e del diritto ad una rendita intera a far tempo dal 1° gennaio 1996.
Rispondendo al gravame, l'UAI ne propone la disattenzione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
Diritto :
1.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio la precedente istanza ha illustrato in modo pertinente e completo le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, per cui a detta esposizione basta fare semplicemente riferimento.
2.- a) Nel caso di specie, per stabilire l'incapacità lavorativa del ricorrente dovuta ai disturbi di coronaropatia e stato dopo ricostruzione della cuffia rotatoria della spalla destra, l'autorità di ricorso cantonale si è fondata in sostanza sulla relazione sanitaria redatta il 19 febbraio 1998 dal prof. N._________, primario dell'Ospedale X._________, su una nota completiva 11 maggio 1998 dello stesso medico, nonché su un referto peritale allestito il 22 dicembre 1997 dal dott. G._________, specialista in reumatologia. Ha invece considerato che il parere del cardiologo dott. M._________, medico curante dell'assicurato, il quale si era espresso segnatamente in un rapporto del 18 novembre 1996 e in sede d'impugnativa a livello cantonale in data 20 dicembre 1999, non era decisivo in quanto non indicava quali specifiche limitazioni l'interessato incontrerebbe nell'esercizio della sua professione d'impresario costruttore. Nemmeno risultavano convincenti, a mente della Corte cantonale, le certificazioni del dott. T._________, specialista presso il Centro Y._________, le quali attestavano, secondo una determinazione del 15 giugno 1998, un grado d'incapacità del 50 % almeno, né infine quelle di altri sanitari già espressisi in precedenza.
L'interpretazione di questi atti fatta dal giudice cantonale e posta a base della sua valutazione dell'incapacità di lavoro non può essere condivisa e deve pertanto essere disattesa. È innanzitutto opportuno rilevare che il prof. N._________, nel referto del 19 febbraio 1998, aveva dichiarato causare l'affezione cardiaca che affliggeva l'assicurato un'incapacità del 40 %. Egli aveva soggiunto che, sommata questa inabilità con incapacità dovuta all'affezione della spalla destra, valutata dal dott.
G._________ al 10 %, si doveva considerare essere C._________ portatore di un'incapacità lavorativa totale del 50 %. Ulteriormente, su richiesta dell'amministrazione, la quale invitava il prof. N._________ ad esprimersi in merito ad una nota del sanitario dell'UAI del 24 aprile 1998, nota che tuttavia non è rassegnata agli atti dell'inserto, il predetto medico ha dichiarato, l'11 maggio 1998, che le limitazioni imputabili all'apparato locomotorio (10 %) potevano essere comprese in quelle riconducibili alle turbe cardiache (40 %). Ora, questo punto di vista, decisivo in concreto, non è stato chiarito dal precedente giudice, il quale si è limitato a rilevare come il dott. G._________ non avesse menzionato alcuna controindicazione per quanto riguardava il possibile svolgimento di lavori amministrativi e direzionali nella ditta del ricorrente.
b) Le conclusioni della Corte cantonale non possono essere tutelate nemmeno per quanto attiene alla valutazione dell'invalidità, segnatamente ove si osservi che essa non ha, pur avendo optato per il metodo ordinario del raffronto dei redditi e descritto ampiamente i meccanismi dello stesso, effettuato un simile confronto.
Nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente contesta poi l'impossibilità di raffrontare le mansioni esercitate prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute (metodo straordinario di determinazione dell'invalidità) per cessazione definitiva dell'attività indipendente sin dal novembre 1995. A suo avviso, il lavoro svolto è rimasto in realtà il medesimo, essendo però rilevato che aveva dovuto subentrare il proprio figlio nella conduzione della ditta a causa del precario suo stato di salute e in seguito alla propria riduzione del rendimento. Da un altro lato, risultava utopico considerare che egli potesse, come proposto dal prof. N._________, impiegare la sua residua capacità lavorativa eseguendo durante 4 a 5 ore al giorno mansioni amministrative e dirigenziali per la propria ditta. In effetti, afferma l'insorgente, i lavori d'ufficio sono da sempre stati svolti dalla moglie e sono di entità limitata, viste le dimensioni della ditta. Di conseguenza, spazio per altro lavoro non vi sarebbe, in quanto non esistente nell'impresa.
Ritenuta corretta l'applicazione del metodo del raffronto dei redditi, il giudice cantonale non ha tenuto conto delle suindicate censure, già invocate dal ricorrente in sede di prima istanza. Detti elementi avrebbero dovuto permettere di decidere, innanzitutto, se effettivamente tale metodo fosse quello da adottare in concreto o se invece si giustificasse, come sostenuto dall'insorgente, di far capo a quello straordinario. Dopodiché si doveva determinare, in base ad accertamenti di natura medica ed economica attendibili, raffrontando o i redditi ipotetici di C._________ o le mansioni da lui esercitate prima e dopo il manifestarsi del danno alla salute, il grado d'invalidità ed il conseguente diritto ad una rendita, nonché la data a partire dalla quale simile diritto doveva essere riconosciuto.
3.- Deriva da quanto suesposto che le istanze inferiori non hanno compiutamente vagliato la vertenza. Ne discende che, accolto il ricorso, gli atti devono essere rinviati alla Corte cantonale affinché proceda conformemente ai precedenti considerandi.
4.- Vincente in causa, l'insorgente, patrocinato da una legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 135 e 159 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel
senso che, annullati il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 6 aprile 2000 e
la decisione querelata del 14 dicembre 1998, la causa
è rinviata all'autorità giudiziaria cantonale affinché,
dopo aver proceduto conformemente ai considerandi,
renda un nuovo giudizio.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. L'Ufficio opponente verserà a C._________ la somma di fr. 2500.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 21 agosto 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
Il Cancelliere :