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Original
 
[AZA 7]
U 252/99 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Schäuble, cancelliere
Sentenza del 27 luglio 2001
nella causa
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
contro
B.________, opponente, rappresentato dal Sindacato FLMO,
Via Canonica 3, 6900 Lugano,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
F a t t i :
A.- L'8 giugno 1993, B.________, nato nel 1964, allora
manovale alle dipendenze della ditta F.________, rimase
vittima di un infortunio non professionale: scivolato su un
sasso, mentre stava pescando, riportò una contusione alla
regione lombosacrale. Indagini eseguite il successivo
21 luglio consentirono l'accertamento di una discopatia
L4/L5 con protrusione discale dorsale e dorsolaterale destra.
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni
di legge.
Dopo aver in precedenza riconosciuto all'assicurato il
diritto a indennità per menomazione all'integrità del
12,5%, l'INSAI, mediante decisione 9 febbraio 1998, dispose
l'erogazione di una rendita d'invalidità del 30% dal 1° dicembre
1997, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,
il 17 aprile 1998.
Nel frattempo il caso era pure stato annunciato all'assicurazione
per l'invalidità.
Per atto amministrativo 15 aprile 1998 l'Ufficio dell'assicurazione
invalidità del Cantone Ticino (UAI) negò
l'assegnazione di una rendita per il motivo che l'assicurato
non presentava un'invalidità attingente il livello pensionabile
del 40%.
B.- Assistito dal Sindacato dell'industria, della costruzione
e dei servizi (FLMO) di Lugano, B.________
produsse ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino sia avverso la decisione dell'INSAI, sia avverso
l'atto dell'UAI. Postulò il riconoscimento di un tasso
d'invalidità del 60% in ambedue i settori assicurativi.
Con giudizio 18 giugno 1999, congiunti i procedimenti,
l'autorità giudiziaria cantonale accolse parzialmente i
gravami, nel senso che condannò l'INSAI a versare, dalla
data stabilita, una rendita del 49%, mentre all'UAI fece
obbligo di accordare un quarto di rendita dal 1° gennaio
1995.
C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di
diritto amministrativo mediante il quale chiede di annullare
la pronunzia querelata e di stabilire il grado d'invalidità
al 30%, conformemente al provvedimento su opposizione
litigioso.
Sempre tramite il sindacato FLMO, l'assicurato propone,
con protesta di tasse, spese e ripetibili, la reiezione
del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali rinuncia a determinarsi.
D.- Pure l'UAI è insorto al Tribunale federale delle
assicurazioni con un ricorso di diritto amministrativo.
L'impugnativa è però stata ritirata e la causa stralciata
dai ruoli il 28 gennaio 2000 (causa I 446/99).
D i r i t t o :
1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
ricordato le norme di diritto concernenti il tema
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
della commisurazione dell'invalidità lamentata da
B.________. L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare
esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado
d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del
lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del
lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato,
pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)
è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati
dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando,
da un lato, come il compito del medico consista
nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace
al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica
costituisca un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento
e prestata adesione.
2.- a) Nell'evenienza concreta è incontestato che
l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio del
giugno 1993, non può continuare a svolgere l'attività di
manovale. Pure accertata è la circostanza che in occupazioni
più leggere si può da lui pretendere, dal profilo medico,
un impegno lavorativo a giornata intera, qualora sia
data la possibilità di alternare la posizione seduta a
quella eretta e di effettuare pause regolari di 10 a 15 minuti
ogni ora. Orbene, il Tribunale cantonale delle assicurazioni
ha ritenuto che l'esigenza per l'interessato di dover
effettuare pause regolari ne riduceva la capacità di
eseguire lavori leggeri al 75% circa. L'istituto ricorrente
contesta l'opinione dell'autorità cantonale facendo valere
che sulla base delle indicazioni mediche può tutt'al più
essere ammessa una diminuzione di rendimento del 10% in attività
confacenti. Il Tribunale federale delle assicurazioni
condivide tale valutazione. Essa è fondata sulle chiare
conclusioni - dalle quali non sussiste alcun motivo per
scostarsi - cui è giunto il dott. S.________, specialista
in chirurgia della divisione medica dell'istituto assicuratore,
nel suo apprezzamento del 19 gennaio 1998. Le critiche
sollevate su tal punto dall'intimato non permettono di
pervenire a diverso risultato (cfr. sull'attendibilità dei
rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà
per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti,
DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341
segg.).
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica
di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata
in tema di determinazione del salario di riferimento
per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha
ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli
anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile
sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività
leggere adeguate, riducendolo del 25% per tenere conto, come
già è stato detto, dell'esigenza per l'intimato di dover
effettuare pause regolari, il che limitava un rendimento
lavorativo normale. Orbene, la questione dei salari medi
fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi
giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una
recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
e salariale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
salariali. La questione di sapere se e in quale misura
al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto
reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività
confacenti allo stato di salute è valutato senza
particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso
concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente
le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza
precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in
re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30
giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio cantonale querelato
non può quindi essere tutelato anche sotto questo
aspetto.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
l'INSAI ha compiuto degli accertamenti presso
alcune aziende ticinesi appurando come in attività leggere,
che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal
profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali,
i dipendenti di tali ditte percepissero, nel
1997, un reddito annuo medio pari a fr. 39'426.10. Tale importo
è poi stato ridotto del 10% a fr. 35'483.50. Orbene,
il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di
non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido
operata dall'Istituto, sebbene la stessa possa se
del caso apparire favorevole all'assicurato alla luce dei
dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente
Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione
annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi
in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato
ammontava, nel medesimo anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- :
40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai
sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata,
le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili
di comportare una riduzione del salario statistico fino,
realizzate tutte le premesse, al limite massimo del
25%. Le obiezioni che l'intimato esprime a questo proposito
non inducono a concludere diversamente.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 51'001.45 annui)
non è oggetto di litigio, l'atto amministrativo impugnato
che riconosce all'intimato, per le sole conseguenze dell'infortunio,
il diritto a una rendita calcolata sulla base
di un tasso d'invalidità del 30% merita di essere ristabilito.
Ne discende che il gravame dell'INSAI deve essere accolto.
4.- a) La decisione impugnata concerne l'erogazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura è dunque
gratuita (art. 134 OG).
b) Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG nessuna indennità di
regola è assegnata alle autorità vincenti o agli organismi
con compiti di diritto pubblico. Questo principio vale pure
per l'INSAI (cfr. DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid.
3).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
p r o n u n c i a :
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
giudizio cantonale querelato del 18 giugno 1999 essendo
annullato nella misura in cui concerne l'istituto
ricorrente.
II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano
indennità di parte.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 27 luglio 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
p. Il Cancelliere :