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Original
 
[AZA 7]
U 4/99 Ge
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Schäuble, cancelliere
Sentenza del 2 luglio 2001
nella causa
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
contro
F.________, opponente, rappresentato dall'Organizzazione
Cristiano-Sociale Ticinese (OCST), Via S. Balestra 19, 6901
Lugano,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano
F a t t i :
A.- F.________, nato nel 1945, lamenta gli esiti di
quattro infortuni professionali intervenuti nel periodo
intercorso tra novembre 1988 e aprile 1997, quando lavorava
alle dipendenze di un'impresa di costruzioni come muratore.
Egli riportò, in particolare, lesioni alle spalle.
Dopo aver in precedenza riconosciuto all'assicurato il
diritto a indennità per menomazione all'integrità complessiva
del 20%, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (INSAI), mediante decisione 28 agosto
1998, dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità
del 30% dal 1° giugno 1998, confermando il provvedimento
anche dopo opposizione, il 15 ottobre 1998.
B.- Assistito dall'Organizzazione cristiano-sociale
ticinese (OCST), F.________ insorse con ricorso al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo
l'assegnazione di una rendita per un'invalidità pari almeno
al 40%.
Per giudizio 29 gennaio 1999 l'autorità giudiziaria
cantonale accolse parzialmente il gravame, obbligando
l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su
un'invalidità del 35%.
C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Enrico Broggini,
interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo
con cui chiede di annullare il giudizio querelato e di
stabilire il tasso d'invalidità al 30%, conformemente alla
decisione su opposizione litigiosa.
L'assicurato, sempre tramite l'OCST, postula la reiezione
del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
D i r i t t o :
1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
ricordato le norme di diritto concernenti il tema
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare
esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado
d'invalidità venga determinato paragonando il reddito
del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del
lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato,
pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)
è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati
dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando,
da un lato, come il compito del medico consista
nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace
al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica
costituisca un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato. A questa esposizione non può che essere
fatto riferimento e prestata adesione.
2.- a) Nell'evenienza concreta dalla dettagliata documentazione
medica all'inserto risulta che l'assicurato, a
seguito dei postumi degli infortuni subiti, non può proseguire
la sua attività professionale di muratore. Emerge però
anche, in modo convincente, che egli, malgrado il danno
fisico patito, è da ritenere totalmente capace di eseguire
lavori leggeri confacenti. Queste valutazioni non sono in
questa sede oggetto di litigio, né questa Corte vede valido
motivo per scostarsene.
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
il reddito ipotetico d'invalido, il giudice di prime cure,
in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza
sviluppata in tema di determinazione del salario di
riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua,
ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva
negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua
media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai
o impiegati non qualificati con problemi di salute in
attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari
medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi
giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di
una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
e salariale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
salariali. La questione di sapere se e in quale misura
al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto
reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività
confacenti allo stato di salute è valutato senza
particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso
concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente
le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza
precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in
re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30
giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non
può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando
come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe
in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto
riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di
tali ditte percepissero, nel 1998, un reddito annuo medio
pari a fr. 38'579.-. Orbene, il Tribunale federale delle
assicurazioni non ha motivo di non aderire alla valutazione
del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI, sebbene
la stessa possa se del caso apparire favorevole all'assicurato
alla luce dei dati statistici sulla struttura
dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo
i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di
sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive
nel settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr.
53'649.- (fr. 4'268.- : 40 x 41,9 x 12) - quando si consideri
come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75
sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto
siano suscettibili di comportare una riduzione del salario
statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite
massimo del 25%. Le critiche sollevate a questo riguardo
dall'assicurato non permettono di pervenire a diverso risultato.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 53'998.- annui) non
è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata
che riconosce all'opponente il diritto a una rendita sulla
base di un'invalidità del 30% merita di essere ristabilita.
4.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con
l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché
esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è
equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF
112 V 49 consid. 3 e rinvio).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
p r o n u n c i a :
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
giudizio querelato 29 gennaio 1999 essendo annullato.
II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano
indennità di parte.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 2 luglio 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente Il Cancelliere:
della IVa Camera: