BGer 2P.252/2000
 
BGer 2P.252/2000 vom 25.06.2001
[AZA 0/2]
2P.252/2000
II CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
******************************************************
25 giugno 2001
Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, presidente,
Hartmann e Ramelli, supplente.
Cancelliera: Ieronimo Perroud.
_________
Visto il ricorso di diritto pubblico presentato il 2 novembre 2000 da A.________, Miglieglia, patrocinata dall'avv.
Claudia Conca Soldati, Lugano, contro la sentenza emessa il 2 ottobre 2000 dal Tribunale di espropriazione della Giurisdizione sottocenerina del Cantone Ticino nella causa in materia di contributi di miglioria che oppone la ricorrente al Comune di Miglieglia, rappresentato dal Municipio, patrocinato dall'avv. Pierpaolo Caldelari, Studio legale Viscardi, Lugano;
Ritenuto in fatto :
A.- Durante le sedute del 30 giugno 1992, 14 dicembre 1992 e 25 aprile 1994 l'Assemblea comunale di Miglieglia ha approvato il tracciato e i crediti di costruzione della parte alta della strada di piano regolatore in località detta H.________; nel contempo ha deciso di prelevare contributi di miglioria nella misura del 70% dei costi dell'opera. La parte iniziale della strada, che comprende anche lo sbocco su quella cantonale, non è stata oggetto delle deliberazioni, non essendo ancora stabilito, all'epoca, il tracciato definitivo; la stessa è stata adibita provvisoriamente a pista di cantiere. Gli avvisi personali per il prelievo di contributi di miglioria concernenti la parte alta della strada sono stati notificati il 7 ottobre 1997. Il relativo prospetto è stato pubblicato dal 20 ottobre al 18 novembre 1997 ed è stato contestato da alcuni proprietari.
In un secondo tempo si è provveduto anche all' asfaltatura definitiva della pista di cantiere, cosicché l'intero percorso è stato completato e aperto alla circolazione.
Il Municipio di Miglieglia ha quindi avviato una seconda procedura d'imposizione per il prelievo di contributi denominati "posteriori", nella quale è stato semplicemente ampliato il perimetro dei fondi interessati, senza aumento dei costi. Gli avvisi personali di questo secondo procedimento sono del 7 aprile 1998 e il prospetto dei contributi è stato pubblicato dal 6 aprile al 5 maggio 1998, senza suscitare ricorsi.
B.- A.________ è proprietaria delle part. n. XXX, YYY e ZZZ di Miglieglia, per le quali il prospetto del 1997 prevedeva contributi di, rispettivamente, fr. 7'245. 35, fr.
3'076. 75 e fr. 570. 80. Con decisione su reclamo del 7 aprile 1998 il Municipio di Miglieglia, tenuto conto dell'ampliamento del comprensorio oggetto della seconda pubblicazione, li ha ridotti a fr. 6'274. 55, fr. 2'672. 15 e fr.
495. 75. Il 2 ottobre 2000 il Tribunale di espropriazione della Giurisdizione sottocenerina, dinanzi al quale A.________ ha contestato il perimetro, la percentuale globale dell'imposizione nonché l'esistenza di un vantaggio particolare per le sue proprietà, ha parzialmente accolto il suo gravame e ha annullato il contributo a carico dei mappali n. YYY e ZZZ.
C.- Il 2 novembre 2000 A.________ ha presentato davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata in quanto si riferisce alla part. n. XXX. Adduce una violazione dei principi della buona fede e della parità di trattamento, del divieto dell'arbitrio nonché censura un difetto di motivazione.
Chiamato ad esprimersi, il Comune di Miglieglia propone la reiezione del gravame, in quanto ammissibile. Il Tribunale di espropriazione della Giurisdizione sottocenerina non ha formulato osservazioni.
Considerando in diritto :
1.- Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con libero potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 126 II 106 consid. 1 con rinvio).
a) Il Tribunale cantonale di espropriazione, ultima istanza cantonale (art. 13 cpv. 2 della legge ticinese sui contributi di miglioria, del 24 aprile 1990, LCM, in relazione con l'art. 60 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966, LPamm), ha respinto il gravame della proprietaria interessata e ha confermato l'imposizione dei contributi di miglioria, ponendo termine al procedimento. Il suo giudizio costituisce pertanto una decisione finale di ultima istanza giusta l' art. 87 OG, impugnabile con ricorso di diritto pubblico fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali (art. 84 cpv. 1 lett. a OG). La legittimazione della ricorrente, colpita nei suoi interessi giuridicamente protetti, è pacifica e non dà adito a dubbi (art. 88 OG). Il ricorso, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), è, quindi, in linea di principio, ammissibile.
b) Per prassi costante, la motivazione del gravame deve figurare nell'atto di ricorso stesso (art. 90 cpv. 1 OG; DTF 119 II 193 consid. 1; 109 Ia 82 consid. 1; 99 Ia 346 consid. 4): un rinvio ad argomenti esposti in altri documenti, segnatamente ad atti facenti parte della procedura cantonale, è pertanto inammissibile.
c) Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di ricorso deve soddisfare rigorosamente determinati requisiti di forma: oltre alla designazione del decreto o della decisione impugnata, esso deve contenere le conclusioni del ricorrente, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o della norma giuridica che si pretendono violati, specificando in che cosa consista tale violazione. Nell'ambito di questo rimedio, il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo se le stesse sono sufficientemente sostanziate (DTF 110 Ia 1 consid. 2a; 122 I 70 consid. 1c): esso non esamina invece nel merito le critiche di natura appellatoria (DTF 107 Ia 186 consid. b). È dunque alla luce di questi principi che devono essere esaminate le argomentazioni sviluppate nel gravame in rassegna.
d) La ricorrente domanda che sia effettuato un sopralluogo. Dato che il ricorso può essere deciso sulla scorta dell'inserto di causa, l'istanza va respinta.
2.- a) Il Tribunale di espropriazione ha in primo luogo dato atto alla ricorrente che l'Assemblea comunale di Miglieglia aveva approvato il progetto, il credito di costruzione ed il prelievo di contributi di miglioria nella misura del 70% dei costi solo per quanto concerne il tratto superiore della strada e non si era invece mai pronunciata sulla parte bassa del tracciato. Ha poi giudicato maldestro il tentativo del Municipio di rimediarvi attraverso il prelievo di contributi posteriori di cui all'art. 10 LCM. Secondo i giudici cantonali, questo vizio non comportava tuttavia la nullità assoluta del prospetto del 1998, il quale restava valido per i proprietari che non l'avevano contestato.
Nel caso della qui ricorrente, detto prospetto andava invece annullato, per cui riacquistava validità quello pubblicato nel 1997, ma con le riduzioni concesse dal Municipio in sede di reclamo, non essendo proceduralmente possibile una reformatio in peius. In definitiva i giudici cantonali hanno considerato che la ricorrente non subiva pregiudizi, dal momento che doveva pagare soltanto i contributi votati dall'Assemblea comunale per il tratto superiore della strada.
b) La ricorrente censura un diniego di giustizia, in quanto la Corte cantonale avrebbe esaminato marginalmente con una motivazione del tutto carente il problema specifico della natura dell'opera oggetto di prelievo. Nel merito il ricorso verte sulla quota di spese determinante che può essere posta a carico dei proprietari. La ricorrente riconosce che la percentuale del 70% alla base del prospetto del 1997 era corretta, perlomeno quando l'Assemblea comunale l'aveva votata. Essa sostiene però che il Municipio avrebbe radicalmente modificato il progetto iniziale, realizzando un'opera viaria allacciata alla strada cantonale, larga 4.20 m. ed avente una pendenza che raggiunge il 13%:
si sarebbe così passati da un'opera di urbanizzazione particolare ad un'opera di urbanizzazione generale ai sensi dell'art. 3 LCM, per la quale l'art. 7 LCM stabilisce che può essere prelevata dai proprietari una quota massima del 60% dei costi. Ignorando questi fatti il Tribunale di espropriazione sarebbe incorso nell'arbitrio.
3.- a) Il diritto di essere sentito dedotto dall' art. 4 vCost. , ora esplicitamente disciplinato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (norma che si limita a ribadire i principi sviluppati in tale ambito dalla giurisprudenza [cfr. FF 1997 I 170]), ha natura formale: poiché una sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza materiale del ricorso, la censura dev'essere esaminata immediatamente (DTF 124 V 183 consid. 4a; 122 II 469 consid. 4a e rispettivi rinvii).
La ricorrente non si prevale di una norma di diritto di procedura cantonale, che determina in primo luogo la natura e i limiti del diritto di essere sentito: occorre quindi verificare soltanto se siano adempiuti i requisiti minimi deducibili dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Giusta tale norma, che non pone esigenze troppo severe, il contenuto e la forma della motivazione variano secondo il margine decisionale accordato all'autorità giudicante, che è tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte ad influire in qualche modo sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti (DTF 121 I 54 consid. 2c; 119 Ia 264 consid. 4d; 117 Ia 1 consid. 3a e rinvii). Basta, in definitiva, che l'insieme dei motivi permetta all' interessato di afferrare le ragioni alla base del provvedimento e di deferirlo con piena cognizione di causa all' istanza superiore (DTF 124 II 146 consid. 2a; 121 I 54 consid. 2c; 119 Ia 264 consid. 4d).
b) Nel caso concreto, la sentenza impugnata, la cui motivazione è riassunta al considerando precedente, adempie manifestamente i requisiti appena esposti, tant'è che la ricorrente è stata in grado di capirla e di introdurre il presente ricorso di diritto pubblico, piuttosto dettagliato. Il Tribunale di espropriazione non ha pertanto commesso un diniego formale di giustizia: su questo punto il ricorso, infondato, va respinto.
4.- a) Secondo l'art. 3 cpv. 1 LCM danno luogo a contributo di miglioria, tra l'altro, le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni; il secondo capoverso definisce questi due tipi di urbanizzazione. L'art. 7 LCM fissa le quote della spesa determinante che possono essere poste a carico dei proprietari interessati: dal 30 al 60% per le opere di urbanizzazione generale ed almeno il 70% per quelle di urbanizzazione particolare.
b) La ricorrente critica l'applicazione di queste due norme cantonali ossia il tipo di urbanizzazione - generale secondo lei - e la conseguente percentuale del prelievo la quale, a suo avviso, dovrebbe essere al massimo del 60%. Sennonché, si tratta di questioni che sono di competenza del legislativo comunale nell'ambito della procedura di approvazione dei progetti e dei preventivi delle opere pubbliche (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. g della legge organica comunale del 10 marzo 1987, LOC); le decisioni che le riguardano vanno impugnate in prima istanza dinanzi al Consiglio di Stato, poi, se del caso, al Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 cpv. 1 LOC). Le contestazioni concernenti la natura dell'urbanizzazione e la quota dei costi a carico dei proprietari interessati non possono pertanto più essere proposte con il ricorso al Tribunale di espropriazione contro il prospetto dei contributi (cfr. sentenze del Tribunale federale del 23 febbraio 1998 e del 31 marzo 1995, parzialmente pubblicate in: RDAT 1998 II n. 29 consid. 4b e RDAT 1995 II n. 46 consid. 3b).
Da quanto testé esposto deriva che la conclusione del Tribunale di espropriazione, secondo cui le censure ricorsuali riferite alla percentuale d'imposizione stabilita dall'Assemblea comunale di Miglieglia sono manifestamente tardive, è giusta, non soltanto sostenibile.
c) aa) La ricorrente asserisce che non aveva nessun motivo di contestare le decisioni assembleari degli anni 1992/94 perché, a quel tempo, erano effettivamente progettate opere di urbanizzazione particolare e la percentuale d'imposizione del 70% appariva corretta. L'arbitrio della sentenza impugnata consisterebbe nell'avere ignorato l' importante mutamento del genere di urbanizzazione attuato dal Municipio e, quindi, nell'avere rifiutato di ridurre la quota percentuale di spese a carico dei proprietari entro i limiti previsti per le opere di urbanizzazione particolare.
bb) La critica è infondata. L'irregolarità della procedura - peraltro correttamente messa in evidenza dalla Corte cantonale - è costituita dal fatto che l'Assemblea comunale di Miglieglia non è stata chiamata dal Municipio a pronunciarsi sulla costruzione e sul finanziamento del tratto inferiore della strada; non è quindi stata presa, su questa parte dell'opera pubblica, una decisione suscettibile di essere impugnata davanti al Consiglio di Stato. I giudici cantonali hanno però accertato l'illegittimità del prospetto dei cosiddetti contributi posteriori pubblicato nel 1998 - sebbene la ricorrente non lo avesse impugnato - l'hanno annullato e hanno ripristinato quello del 1997, nella versione più favorevole. La ricorrente non afferma che questa parte della sentenza è inficiata d'arbitrio; non sostiene, ad esempio, che il Tribunale di espropriazione avrebbe dovuto annullare o dichiarare nulla tutta la procedura d'imposizione e rinviare gli atti all'autorità comunale affinché l'Assemblea comunale si pronunciasse sui parametri del finanziamento dell'opera completa. Essa si duole soltanto del fatto che la sua domanda di riduzione della quota percentuale oggetto del prelievo dei contributi non sia stata accolta, dando per scontato che la Corte cantonale avesse la competenza per decidere in tal senso. Orbene, come rilevato in precedenza (cfr. consid. 4b), detta autorità non aveva tale facoltà.
d) La ricorrente censura, di seguito, la violazione dei principi della buona fede e della parità di trattamento.
Sennonché, in proposito, il gravame non adempie i requisiti di motivazione posti dall'art. 90 OG: la ricorrente, in effetti, non spiega in modo preciso e dettagliato in che e perché detti principi sarebbero stati disattesi dalla Corte cantonale (sul principio dell'allegazione, cfr.
DTF 117 Ia 393 consid. 1c e rinvii). Su questi punti, il ricorso sfugge quindi ad un esame di merito.
5.- a) Visto quanto precede il ricorso, infondato, dev'essere respinto nella misura in cui è ammissibile.
b) Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Il Comune di Miglieglia, che si è fatto assistere da un legale e che, in ragione delle sue dimensioni, non dispone di un servizio giuridico proprio, ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 159 OG; RDAT 1997 I n. 48 consid. 8 e rinvii).
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico della ricorrente, la quale rifonderà al Comune di Miglieglia un'indennità di fr. 1000.-- per ripetibili della sede federale.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.
Losanna, 25 giugno 2001 MDE
In nome della II Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
La Cancelliera,