BGer 1A.223/2000
 
BGer 1A.223/2000 vom 14.05.2001
[AZA 0/2]
1A.223/2000
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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14 maggio 2001
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Catenazzi e Pont Veuthey, supplente.
Cancelliere: Crameri.
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Visto il ricorso di diritto amministrativo del 17 agosto 2000 presentato da X.________, patrocinato dall'avv. Mario Postizzi, Lugano, contro la decisione emessa il 18 luglio 2000 dal Ministero pubblico della Confederazione, Berna, nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria in materia penale avviata su domanda della Repubblica italiana;
Ritenuto in fatto :
A.- La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha inoltrato, il 4 maggio 1999, una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B.________, C.________, D.________, E.________, A.________ e altre persone, per i reati di falso in bilancio, appropriazione indebita, corruzione di pubblico ufficiale e frode fiscale per almeno 150 miliardi di lire italiane. Dal 1991 al 1998 gli inquisiti C.________, B.________ e A.________ avrebbero sistematicamente gonfiato, usando documenti falsi, le fatture d'intermediazioni pubblicitarie emesse dalle società F.________ S.p.A. e G.________ S.p.A., da loro gestite. La richiesta è stata completata il 15 novembre 1999 con riferimento a S.________, T.________, R.________ e U.________.
B.- Con ordinanza di entrata in materia e di sequestro del 2 febbraio 2000 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), cui l'allora Ufficio federale di polizia, ora Ufficio federale di giustizia (UFG), ha delegato l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato l'identificazione, tra l'altro, del conto n. F.________ presso la BSI Banca della Svizzera Italiana, ex agenzia di Melide, e il sequestro della relativa documentazione. Titolare del conto è risultato essere X.________, che si è opposto alla consegna degli atti.
Mediante decisione del 18 luglio 2000 il MPC ha ordinato la trasmissione integrale della documentazione sequestrata all'Autorità estera.
C.- X.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
Il MPC conclude per la reiezione, in quanto ammissibile, del ricorso. L'UFG, associandosi alle osservazioni del MPC, chiede di respingere il gravame.
Considerando in diritto :
1.- a) Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351. 1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351. 1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351. 11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
b) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura essa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
c) La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della contestata misura di assistenza, è pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa).
2.- a) Il ricorrente ammette che la rogatoria si fonda sul procedimento penale avviato nei confronti di B.________, C.________, D.________, E.________, A.________ e altre persone, per i reati di falso in bilancio, appropriazione indebita, corruzione di pubblico ufficiale e frode fiscale. Rileva però che quella domanda si riferirebbe ad altri reati, commessi a monte e in precedenza: la sua causa, legata alla domanda complementare, concernerebbe invece fattispecie distinte, da trattarsi in maniera indipendente.
La censura non regge. Le due fattispecie si riferiscono agli stessi reati. La rogatoria iniziale mirava all' identificazione di conti bancari direttamente riconducibili all'attività illecita delle persone sospettate; questa consisteva nella formazione presso clienti di disponibilità extracontabili; in realtà, questi ultimi pagavano effettivamente le somme richieste con le fatture gonfiate, ma una parte degli importi gli veniva restituita illecitamente, per il tramite della società V.________ SA, con sede in Svizzera, riconducibile all'indagato B.________. Per mascherare la truffa, il maresciallo della Guardia di finanza D.________ sarebbe stato corrotto da B.________ e A.________. Con il complemento qui litigioso l'Autorità vuole reperire la documentazione sui comportamenti illeciti adottati dai clienti. Il MPC non ha pertanto leso il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento (art. 80i cpv. 1 lett. a AIMP) laddove non ha considerato in modo distinto comportamenti penalmente rilevanti, riferiti a due aspetti connessi delle medesime manovre fraudolente.
b) Il ricorrente fa valere che l'inquisito R.________ è deceduto, sicché l'azione penale nei suoi confronti sarebbe estinta e la richiesta estera priva di fondamento. La censura non regge. Trattandosi di materiale probatorio, la giurisprudenza considera divenuta senza oggetto una domanda straniera solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente o se il processo all'estero si sia nel frattempo concluso con un giudizio definitivo. Nessuna di queste fattispecie è qui realizzata. L'Autorità di esecuzione non deve d'altra parte esaminare se il procedimento penale estero segua effettivamente il suo corso (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 168 e 441); non v'è motivo di ritenere che lo Stato estero, a conoscenza del decesso dell'inquisito, mantenga la domanda, se priva d'interesse.
Nella procedura di estradizione, invero contraddistinta da un carattere eminentemente personale, il decesso della persona mette fine all'azione penale e alla procedura.
Diverso è però il caso nella procedura di assistenza, che non perde necessariamente valore con la scomparsa della persona interessata, soprattutto quando, come nella fattispecie, il procedimento penale nello Stato richiedente concerna una pluralità di accusati (Zimmermann, op. cit. , n. 460 pag. 356).
c) Il quesito di sapere se, dopo il decesso dell' inquisito R.________, le informazioni richieste siano ancora necessarie o utili per il procedimento estero dev'essere comunque lasciato all'apprezzamento dell'Autorità richiedente.
A differenza dell'Autorità svizzera, essa dispone di tutte le risultanze processuali e può quindi valutare con piena cognizione di causa la posizione dei singoli inquisiti e delle persone coinvolte. L'utilità potenziale della documentazione del conto litigioso (al riguardo v. DTF 122 II 367 consid. 2), peraltro non contestata dal ricorrente, è manifesta.
Secondo il complemento, R.________, quale rappresentante della M.________ S.p.A., avrebbe inserito nella contabilità fatture per operazioni parzialmente inesistenti, emesse da V.________ SA, da F.________ S.p.A. e da G.________ S.p.A., ed esposto nel bilancio fatti non rispondenti al vero per determinati valori, indicati nella domanda integrativa; restituzioni sarebbero avvenute con bonifici bancari dalla V.________ SA sul conto Chiodo fisso aperto presso la BSI di Melide. Il ricorrente sostiene che questo conto non è intestato alla M.________ S.p.A., sicché la domanda integrativa, destinata a questa verifica, sarebbe priva di fondamento. L'argomento non regge. Scopo della rogatoria non è infatti solo la semplice conferma di dati già acquisiti, ma la trasmissione di informazioni utili e idonee a far progredire il procedimento estero (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ora, l'effettiva identità del titolare del conto e dei suoi eventuali beneficiari economici è importante per raggiungere tale scopo; queste informazioni permetteranno infatti all'Autorità richiedente di confermare le loro accuse, di escludere certe piste d'inchiesta, o di scagionare determinate persone.
d) Il ricorrente rimprovera al MPC di avere ritenuto a torto, nella decisione di entrata in materia e sequestro del 2 febbraio 2000, e nell'ambito dell'esame della doppia punibilità i reati di corruzione attiva e passiva (art. 288 e 315 vCP, abrogati e sostituti dagli art. 322ter e 322quater CP con la revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione, del 22 dicembre 1999, entrata in vigore il 1° maggio 2000, FU 2000 1121).
Anche questa critica è infondata. La rogatoria e il complemento concernono numerose persone e società, e non solo R.________; come si è visto, per mascherare le truffe sarebbe stato corrotto un maresciallo della Guardia di finanza.
Il requisito della doppia punibilità è quindi stato ritenuto a ragione pure per la corruzione, sempre stata considerata dalla giurisprudenza del Tribunale federale come reato estradizionale e motivante l'assistenza internazionale (sentenza del 29 marzo 1993 in re F., consid. 5, apparsa in Rep 1993 142; Zimmermann, op. cit. , n. 362). Anche se la corruzione concerne solo una parte degli indagati, il MPC doveva tenerne conto nell'esame della doppia punibilità:
ai fini dell'assistenza giudiziaria non sono determinanti esclusivamente le imputazioni rivolte alla persona contro cui confronti la domanda è diretta, ma gli atti che sono perseguiti all'estero.
e) Il ricorrente adduce che il suo nome non figura né nella domanda estera né nel complemento litigioso.
L'argomento, implicito, della sua estraneità ai prospettati reati non è decisivo, visto che la concessione dell'assistenza non presuppone affatto che l'interessato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida con l'inquisito o l'accusato nella procedura aperta nello Stato richiedente.
L'assistenza dev'essere prestata anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso, e non soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). Nella misura in cui, con l'accennata allegazione, il ricorrente intenda contestare la propria colpevolezza, il quesito sfuggirebbe alla competenza del giudice dell'assistenza. L'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza, a maggior ragione dopo l'abrogazione dell'art. 10 cpv. 1 AIMP.
In concreto sussiste chiaramente una relazione diretta e oggettiva tra il conto litigioso, su cui sono transitate somme sospette, l'inquisito R.________ e la società M.________ S.p.A. da un lato, e il reato per il quale si indaga dall'altro, e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; Zimmermann, op. cit. , n. 227). In un'inchiesta internazionale complessa e ramificata come quella in esame l'Autorità estera, per poter ricostruire compiutamente le manovre fraudolente messe in atto dagli inquisiti, e per poter individuare e reperire i proventi dei prospettati reati, deve avere accesso a tutte le informazioni rilevanti.
3.- Il ricorrente afferma che la questione non concernerebbe tanto le norme penali applicabili in Italia quanto la (contestata) rilevanza di un comportamento penale imputabile a R.________.
a) Aderendo alla Convenzione, la Svizzera ha fatto uso delle facoltà previste dagli art. 5 n. 1 lett. a e 23 n. 1 CEAG, e ha sottoposto all'esigenza della doppia incriminazione l'esecuzione di commissioni rogatorie che, come quella in esame, implicano coercizione. L'AIMP, entrata in vigore dopo la Convenzione, ha attenuato questa esigenza, imponendo al Giudice dell'assistenza di verificare, di regola, solo se l'atto perseguito all'estero, effettuata la dovuta trasposizione, denoti gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero (art. 64 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 184 consid. 4b e 4b/cc, 112 Ib 576 consid. 11a pag. 591).
b) Con sentenza inedita dell'11 maggio 2000 - confermata in due sentenze inedite del 14 febbraio 2001 in re S. e in re C. - il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso della V.________ di B.________ avverso una decisione di trasmissione del MPC fondata sulla medesima rogatoria e su uguale fattispecie.
Esso aveva escluso la realizzazione di un caso di semplice decurtazione di tributi fiscali, per la quale, contrariamente alla truffa in materia fiscale, l'assistenza è inammissibile (DTF 125 II 250 consid. 2; sentenza inedita del 13 ottobre 1999 in re UFP, consid. 3, apparsa in Rep 1999 126). Comunque, nei confronti degli indagati l'Autorità italiana procede non solo per il reato di frode fiscale, ma anche per quelli di appropriazione indebita, di false comunicazioni sociali (falso in bilancio) ai sensi dell' art. 2621 CCI e di corruzione di pubblico ufficiale. Ora, l'assistenza dev'essere concessa quando sia richiesta per la repressione di più reati e uno di essi sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc e rinvii, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 90).
c) Riguardo al requisito della doppia punibilità il ricorrente adduce che l'ordinamento giuridico italiano avrebbe rivisto le problematiche di natura penale nel contesto tributario, in particolare l'art. 4, 1° comma lett. d della legge 516/1982, della cui violazione era imputato R.________. Il ricorrente produce la massima di una sentenza 31 maggio/3 luglio 2000 n. 7632 della Sezione penale III della Corte di cassazione concernente il quesito, dopo la riforma e l'abrogazione della predetta legge, della punibilità per il passato dell'inserimento in contabilità di fatture inesistenti.
Ora, come ritenuto nella sentenza italiana, il nuovo testo normativo non contiene un regime transitorio di raccordo tra la disciplina attuale e quella precedente sicché il problema dell'individuazione delle norme incriminatrici applicabili ai fatti anteriormente commessi resta affidato all'interpretazione giurisprudenziale. Il ricorrente medesimo rileva che esiste una divergenza di fondo tra alcune Sezioni penali della Corte di cassazione italiana e che la questione è stata rimessa alle Sezioni unite.
Spetterà quindi, in tali circostanze, al Giudice estero del merito esaminare se l'Accusa potrà fondarsi anche su questa fattispecie penale (DTF 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 547 consid. 3a). La soluzione del quesito non è comunque decisiva. A R.________ era contestato anche il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 CC italiano), cui il Tribunale federale, come rilevato nelle citate sentenze del 14 febbraio 2001 (consid. 3), ha già riconosciuto un carattere penale, giustificante l'assistenza (sentenza inedita dell'8 maggio 1995 in re Titolare del conto, consid. 6, apparsa in Rep 1994, n. 21 pag. 285segg.).
Ne segue che gli atti perseguiti all'estero sarebbero punibili anche in Svizzera.
d) Infine, il gravame dev'essere disatteso anche perché il ricorrente non dimostra affatto quali documenti non dovrebbero essere trasmessi (DTF 126 II 258 consid. 9c in fine, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.).
4.- Il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia.
Losanna, 14 maggio 2001 CRA/col
In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,