|  BGer 2C_469/2019   | |||
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| BGer 2C_469/2019 vom 22.05.2019 | 
| 2C_469/2019 | 
| Sentenza del 22 maggio 2019 | 
| II Corte di diritto pubblico | |
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Composizione
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Giudice federale Zünd, Giudice presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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| Partecipanti al procedimento | |
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A.________,
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patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,
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ricorrente,
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contro
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
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Oggetto
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Revoca del permesso di domicilio UE/AELS,
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ricorso contro la sentenza emanata il 27 marzo 2019
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dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.529).
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| Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
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1. Il 27 marzo 2019 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il gravame presentato da A.________, cittadino germanico (1980), contro la risoluzione emanata il 3 ottobre 2018 dal Consiglio di Stato che confermava la decisione emanata il 7 dicembre 2017 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni che gli aveva revocato, per motivi di ordine pubblico, il permesso di domicilio UE/AELS di cui beneficiava.
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2. Con ricorso in materia di diritto pubblico datato 16 maggio 2019 e spedito il giorno successivo A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza cantonale, chiedendone l'annullamento nonché il conferimento dell'effetto sospensivo al proprio gravame.
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Non sono stati ordinati atti istruttori. Il Tribunale cantonale amministrativo è stato unicamente invitato a comunicare la data della notifica della sentenza querelata, inviata per raccomandata e il numero di riferimento di detto invio.
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3. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).
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| 4. | |
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4.1. Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione querelata, termine che, adempiute determinate condizioni, inizia a decorrere dal giorno successivo alla notificazione (art. 44 cpv. 1 LTF). Inoltre, secondo l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF, i termini stabiliti in giorni dalla legge (...) sono sospesi dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso. L'art. 48 cpv. 1 LTF precisa che gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure all'indirizzo di questo alla posta svizzera (...) al più tardi l'ultimo giorno del termine.
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4.2. Come emerge dall'estratto " Track and Trace ", cioè dal tracciamento degli invii della Posta svizzera, la sentenza emanata il 27 marzo 2019 dal Tribunale cantonale amministrativo è stata intimata per raccomandata al qui ricorrente il giorno successivo, cioè il 28 marzo 2019. L'avviso di ritiro è stato depositato nella casella postale il 29 marzo 2019 dove l'invio raccomandato è stato ritirato il 1° aprile 2019. In applicazione dell'art. 100 cpv. 1 LTF il termine di ricorso, computato dal 2 aprile 2019 (art. 44 cpv. 1 LTF) e sospeso dal 14 al 28 aprile 2019 (art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) è venuto pertanto a scadere il 16 maggio 2019. Il presente gravame, di medesima data ma spedito il 17 maggio 2019, è pertanto tardivo e sfugge quindi ad un esame di merito.
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5. Infine, nel gravame nulla viene addotto che potrebbe essere interpretato come una domanda di restituzione dei termini ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF (al riguardo vedasi DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87).
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| 6. | |
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6.1. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
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6.2. Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
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7. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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| Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia: | |
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
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Losanna, 22 maggio 2019
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente:    Zünd
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La Cancelliera:    Ieronimo Perroud
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