|  BGer 5A_17/2009   | |||
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| BGer 5A_17/2009 vom 24.02.2009 | |
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Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_17/2009
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Sentenza del 24 febbraio 2009
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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opponente.
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Oggetto
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approvazione del rapporto morale e del rendiconto finanziario,
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ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
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il 4 dicembre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il 26 agosto 2003 la Commissione tutoria regionale 11 ha privato provvisoriamente A.________ dell'esercizio dei diritti civili, designandole quale rappresentante B.________;
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che il 9 maggio 2007 la predetta Commissione tutoria ha approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale 2006 allestiti dal rappresentante;
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che con decisione 8 luglio 2008 l'autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto, in quanto ricevibile, un ricorso di A.________, perché quest'ultima  non ha dimostrato la falsità delle informazioni contenute nella relazione e non ha spiegato per quale motivo la Commissione tutoria non avrebbe dovuto procedere all'approvazione;
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che la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 4 dicembre 2008, dichiarato irricevibile un appello di  A.________ per carenza di un'adeguata motivazione;
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che, giusta quest'ultima sentenza, l'appellante ha segnatamente omesso di indicare quali prove o elementi confortino le sue accuse e non ha spiegato davanti all'autorità di vigilanza per quali motivi riteneva erronea la decisione della Commissione tutoria di approvare il contestato rapporto morale;
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che con ricorso in materia civile del 24 dicembre 2008 A.________ ha chiesto l'annullamento della  sentenza dell'ultima istanza cantonale e l'accoglimento del suo appello;
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
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che in concreto il ricorso in materia civile non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
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che infatti nella misura in cui lamenta un tentativo di imporre un'interdizione, la ricorrente formula un'argomentazione estranea alla presente procedura concernente invece unicamente l'approvazione del rendiconto finanziario e  del rapporto morale 2006;
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che per il resto ella si limita a lamentarsi in modo generico ed apodittico della mancata considerazione del suo appello, a suo dire "perfettamente nell'argomento della questione" e "perfettamente ricevibile e degno di attento e doveroso esame", nonché indicante "precisamente le modalità ingiuste di esame e considerazione" del ricorso "da parte dell'Ufficio di vigilanza";
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che tuttavia quest'ultime "modalità" - per quanto attiene al tema dell'approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale 2006 - non risultano affatto da una lettura dell'appello;
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che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 24 febbraio 2009
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente:  Il Cancelliere:
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Hohl    Piatti
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