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Informationen zum Dokument  BGer 5A_235/2022  Materielle Begründung
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BGer 5A_235/2022 vom 12.04.2022
 
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5A_235/2022
 
 
Sentenza del 12 aprile 2022
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio d iesecuzione di Lugano, via Bossi 2A, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
pignoramento,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 marzo 2022 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2022.15).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
B.________ ha escusso il padre A.________ per l'incasso di contributi di mantenimento di fr. 1'305.-- mensili maturati da luglio 2019 ad aprile 2020, di complessivi fr. 13'050.-- (oltre interessi del 5 % dal 6 di ogni singolo mese), fondandosi sui decreti supercautelari 14 febbraio 2011 e 10 maggio 2017 della Pretura del Distretto di Lugano. Con decisione 21 giugno 2021 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo limitatamente a fr. 13'050.-- (oltre interessi del 5 % dal 16 ottobre 2020).
 
Il 1° febbraio 2022 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha pignorato i saldi dei conti bancari dell'escusso presso C.________ SA pari a fr. 2'837.10 (tolti fr. 1'612.75 destinati a garantire il suo minimo vitale).
 
Mediante ricorso 9 febbraio 2022 A.________ ha chiesto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, l'annullamento o la sospensione della procedura esecutiva e il "disconoscimento del debito", in via subordinata la "revisione dell'importo pignorabile". Secondo l'escusso, i suddetti contributi alimentari cautelari sarebbero stati superati dalla sentenza di merito del 23 settembre 2021 della I Camera civile del Tribunale d'appello, la quale ha riformato una decisione pretorile 13 ottobre 2020 (che lo aveva condannato a versare alla figlia un contributo di mantenimento di fr. 1'765.-- mensili dal febbraio 2017 al dicembre 2022) respingendo la petizione di B.________.
 
Con sentenza 16 marzo 2022 l'autorità di vigilanza ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, tale ricorso. La Corte cantonale ha osservato di non essere competente per annullare o sospendere l'esecuzione, né per disconoscere il debito, facoltà riservate all'apposito giudice (v. art. 83 cpv. 2, 85 e 85a LEF), che l'escusso aveva del resto già adito in data 9 febbraio 2021. L'autorità di vigilanza ha inoltre osservato, per abbondanza, che nella sentenza 23 settembre 2021 la I Camera civile del Tribunale d'appello aveva precisato che la sua decisione non riguardava l'assetto cautelare e che i provvedimenti cautelari sarebbero decaduti (per il futuro) soltanto a partire dalla notificazione della sentenza di appello. L'autorità di vigilanza ha infine confermato il minimo esistenziale dell'escusso calcolato dall'Ufficio di esecuzione di Lugano.
 
2.
 
Mediante ricorso 31 marzo 2022 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di riformarla e di "sospendere la procedura esecutiva iniziata dall'UE fintanto che non verrà emesso un giudizio definitivo in merito alle [...] istanze tendenti al disconoscimento del debito e annullamento/sospensione dell'esecuzione attualmente in attesa di giudizio presso la Pretura del Distretto di Lugano", in subordine di rinviare l'incarto all'autorità precedente affinché entri nel merito della sentenza 23 settembre 2021 della I Camera civile del Tribunale d'appello. Il ricorrente ha pure chiesto, implicitamente, di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
 
3.
 
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
3.2. Nel rimedio all'esame il ricorrente si limita ad affermare che i "titoli di credito indicati nel precetto esecutivo [...] non sono titoli validi", perché superati dalla sentenza 23 settembre 2021 della I Camera civile del Tribunale d'appello "che sancisce che [egli] non dev[e] alcun alimenti a B.________ a far data da febbraio 2017 e fino a dicembre 2022". Egli non si misura però in alcun modo con gli argomenti contenuti nella sentenza impugnata e nemmeno spiega in che modo essa violerebbe il diritto. Le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF sono quindi del tutto disattese.
 
4.
 
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
La (implicita) domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta già per l'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 12 aprile 2022
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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