VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_1060/2018  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 29.04.2022, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_1060/2018 vom 06.04.2022
 
[img]
 
 
2C_1060/2018
 
 
Sentenza del 6 aprile 2022
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
 
Hänni, Beusch,
 
Cancelliere Savoldelli.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. Carmelo Seminara,
 
ricorrente,
 
contro
 
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona,
 
Amministrazione fiscale
 
del Cantone dei Grigioni,
 
Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira.
 
Oggetto
 
Decisione di assoggettamento
 
(doppia imposizione intercantonale),
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 29 ottobre 2018 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2018.63).
 
Fatti:
 
A.
 
La A.________ SA è stata iscritta nel registro di commercio del Cantone Ticino nel novembre 2011; la sua sede si trovava a X.________ (TI) presso B.________. Nel novembre 2016 la società è stata trasferita nel Cantone dei Grigioni, dove ha in seguito cambiato vari indirizzi, come la C.________ SA presso la quale si è stabilita. Essa ha il seguente scopo: "...".
 
Presidente del consiglio di amministrazione della società, con diritto di firma collettiva a due, è D.________, domiciliata a X.________ (TI); membro dello stesso consiglio, con diritto di firma individuale, è E.________, cittadino italiano residente a X.________ (TI).
 
B.
 
Con decisione del 21 novembre 2017, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del Cantone Ticino ha rivendicato l'assoggettamento illimitato della A.________ SA anche dal periodo fiscale 2016 in avanti, dopo il trasferimento nel Cantone dei Grigioni, siccome la sua amministrazione effettiva è rimasta nel Cantone Ticino. La decisione del fisco ticinese è stata in seguito confermata, sia su reclamo (23 febbraio 2018), sia su ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (29 ottobre 2018).
 
C.
 
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 20 aprile 2018 (recte: 29 novembre 2018), la A.________ SA si è rivolta al Tribunale federale, domandando che la sentenza della Corte cantonale sia annullata e sia accertato che, a partire dal suo trasferimento, la società è illimitatamente imponibile nel Cantone dei Grigioni.
 
La Camera di diritto tributario e il fisco ticinese hanno chiesto che il ricorso sia respinto. L'Amministrazione federale delle contribuzioni non ha formulato osservazioni, indicando che la procedura ex art. 108 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), pendente davanti ad essa, sarebbe stata sospesa fino alla pronuncia da parte del Tribunale federale. Il fisco del Cantone dei Grigioni ha rinunciato a formulare osservazioni.
 
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto le eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF). Esso è stato presentato nei termini dalla destinataria del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse alla sua riforma (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è di conseguenza ammissibile quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (sentenze 2C_24/2021 del 6 ottobre 2021 consid. 1 e 2C_1039/2020 del 6 ottobre 2021 consid. 1.1).
1
1.2. Dato che dalla motivazione si comprende come il gravame miri in realtà a una riforma del giudizio impugnato e non soltanto al suo annullamento, ad un esame dell'impugnativa non osta in effetti nemmeno il fatto che la conclusione relativa al giudizio della Corte cantonale sia meramente cassatoria (art. 107 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_597/2018 del 29 novembre 2018 consid. 1.3). Nell'ambito di una procedura di assoggettamento, all'entrata in materia non osta d'altra parte neppure la richiesta di "accertare" l'assoggettamento nel Cantone dei Grigioni (sentenza 2C_689/2018 del 20 giugno 2019 consid. 1.4.1).
2
 
Erwägung 2
 
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche possono in effetti essere trattate unicamente se sono motivate in maniera precisa, ciò che non è sempre il caso nella fattispecie (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
3
Nel contempo, nella misura in cui le critiche non sono rivolte direttamente contro il giudizio impugnato, bensì contro le precedenti decisioni del fisco, il ricorso sfugge a un esame di questa Corte anche per tale motivo (sentenza 2C_1037/2016 del 24 agosto 2017 consid. 2.3).
4
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene quando è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 136 III 552 consid. 4.2). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). A meno che non ne dia motivo la decisione querelata, condizione il cui adempimento va dimostrato, chi ricorre non può nemmeno chiedere di tenere conto di nuovi fatti e nuove prove (art. 99 cpv. 1 LTF).
5
Le regole appena indicate valgono di principio anche per i ricorsi in materia di doppia imposizione intercantonale. Un esame libero dei fatti si impone invece quando il secondo Cantone implicato contesta l'accertamento dei fatti in relazione a sue decisioni di tassazione già cresciute in giudicato, adducendo prove sulle quali chi ricorre non ha ancora potuto esprimersi, o facendo valere fatti relativi ad aspetti - quali la perenzione del diritto di tassare - che il contribuente non può sollevare (DTF 139 II 373 consid. 1.7; sentenze 2C_895/2019 del 30 novembre 2020 consid. 2.2 e 2C_522/2019 del 20 agosto 2020 consid. 1.5.2, non pubblicato in DTF 147 I 325). Ciò non è però il caso nella fattispecie poiché, come indicato, il Cantone dei Grigioni non ha presentato nessuna osservazione al ricorso.
6
 
Erwägung 3
 
Giusta l'art. 127 cpv. 3 Cost. la doppia imposizione intercantonale è vietata. Una doppia imposizione contraria all'art. 127 cpv. 3 Cost. si realizza quando un contribuente è tassato da due o più Cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo lasso di tempo (doppia imposizione attuale; DTF 140 I 114 consid. 2.3.1), oppure quando un Cantone, violando le norme che regolano i casi di conflitto, eccede i limiti della propria sovranità fiscale (doppia imposizione virtuale; DTF 139 III 373 consid. 1.4; PETER LOCHER, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ed. 2015, pag. 11 segg.). Nella misura in cui non risulta che, per gli stessi periodi fiscali in discussione, il Cantone dei Grigioni abbia già tassato la contribuente, il Tribunale federale pare qui doversi esprimere unicamente su un caso di doppia imposizione virtuale.
7
 
Erwägung 4
 
4.1. In base al diritto cantonale armonizzato, una persona giuridica è assoggettata all'imposta in virtù della sua appartenenza personale quando ha sede o amministrazione effettiva nel Cantone (art. 60 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT/TI; RL/TI 640.100] rispettivamente art. 20 cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]).
8
L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è, di principio, illimitato; resta però aperta la possibilità di un'imposizione limitata in un altro Cantone, in virtù di un assoggettamento economico giusta l'art. 21 cpv. 1 LAID (sentenze 2C_401/2020 del 28 luglio 2021 consid. 3.3, destinato alla pubblicazione; DTF 146 II 111 consid. 4).
9
4.2. Nei considerandi in diritto dell'impugnata sentenza, cui si può rinviare a titolo integrativo (art. 109 cpv. 3 LTF), i principi che regolano la questione litigiosa sono stati esposti in modo corretto.
10
4.2.1. In questo contesto sia solo ricordato che, secondo la giurisprudenza in materia di doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.), il domicilio fiscale principale di una persona giuridica è di regola determinato dalla sede sociale, scelta liberamente, fissata negli statuti e iscritta a registro di commercio, ma che non ci si fonda tuttavia sulla sede formale quando ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate la direzione e l'amministrazione, rispettivamente quelle attività di gestione che di solito si concentrano alla sede statutaria.
11
In tal caso, che si verifica in particolare quando la sede non rispecchia i rapporti reali ed appare stabilita ad arte, determinante è infatti il luogo della sua direzione rispettivamente della sua amministrazione effettiva (DTF 146 II 111 consid. 2.3.6; sentenze 2C_24/2021 del 6 ottobre 2021 consid. 4.2; 2C_1039/2020 del 6 ottobre 2021 consid. 4.4; 2C_888/2019 del 5 gennaio 2021 consid. 4.1; 2C_522/2019 del 20 agosto 2020 consid. 2.2, non pubblicato in DTF 147 I 325, e 2C_627/2017 del 1° febbraio 2019 consid. 2.3.6).
12
4.2.2. Il luogo dell'amministrazione effettiva si trova dove la persona giuridica ha il suo centro economico e di fatto rispettivamente dove vengono tenute le redini della società e la sua gestione viene realmente svolta, compiendo quegli atti che mirano al perseguimento dello scopo sociale. Se l'attività di direzione è esercitata in più luoghi, decisivo è quello nel quale essa è svolta in maniera preponderante.
13
L'amministrazione effettiva - nel senso sopra descritto - si distingue a sua volta: da una parte, dall'attività puramente amministrativa; d'altra parte, quando essi si limitano al controllo sulla direzione operativa e a prendere decisioni di principio, dall'attività che è svolta dagli organi supremi della società (sentenze 2C_888/2019 del 5 gennaio 2021 consid. 4.2; 2C_522/2019 del 20 agosto 2020 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 147 I 325; 2C_627/2017 del 1° febbraio 2019 consid. 2 e 2C_373/2018 del 31 gennaio 2019 consid. 4.2).
14
4.2.3. Sul piano probatorio, l'autorità di tassazione deve sostanziare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario vanno dimostrati dal contribuente (DTF 140 II 248 consid. 3.5). Di principio, quale aspetto che stabilisce il diritto di tassare, l'esistenza del domicilio fiscale va quindi sostanziata dall'autorità di tassazione.
15
Se, in base agli elementi a disposizione, e nonostante una sede che si trova altrove, l'amministrazione effettiva di una persona giuridica nel Cantone appare come assai probabile, la prova del contrario spetta però al contribuente (sentenze 2C_24/2021 del 6 ottobre 2021 consid. 4.3; 2C_888/2019 del 5 gennaio 2021 consid. 4.3; 2C_895/2019 del 30 novembre 2020 consid. 4.3 e 2C_522/2019 del 20 agosto 2020 consid. 2.3, non pubblicato in DTF 147 I 325).
16
 
Erwägung 5
 
5.1. Esposto il quadro legale di riferimento, la Corte cantonale ha confermato la correttezza della rivendicazione del fisco ticinese, che ritiene che la ricorrente debba essere assoggettata illimitatamente nel Cantone Ticino anche dopo il trasferimento nel Cantone dei Grigioni, dove si trova unicamente un recapito "bucalettere". Nel suo giudizio, i Giudici ticinesi hanno infatti indicato:
17
(a) che dalla documentazione agli atti non risulta che la ricorrente abbia nel Cantone dei Grigioni infrastrutture idonee a perseguire lo scopo sociale ("wesentliche Büroinfrastrukturen"); in particolare che - sebbene menzioni come causale la locazione, per l'uso di una postazione di lavoro (PC), di una sala riunioni, di un centralino, di internet, di wireless, di un telefono, di una stampante, di una fotocopiatrice, di un posteggio esterno non riservato e servizi - il contratto concluso con C.________ SA con effetto dal 1° dicembre 2016 e prodotto in corso di procedura, null'altro è che una prova che la società ricorrente corrisponde a un'altra società un corrispettivo per la domiciliazione;
18
(b) che l'esiguo importo annuo corrisposto a titolo di "pigione", pari a fr. 1'500.-- IVA esclusa, pagabile in rate mensili da fr. 125.--, non può infatti essere considerato consono all'occupazione di spazi commerciali;
19
(c) che una prova a sostegno del fatto che tale importo costituisce il corrispettivo per una semplice domiciliazione è data anche: dalla percezione dell'IVA, che in ambito di locazione è di norma esclusa; dalla constatazione che al medesimo indirizzo, presso C.________ SA, hanno domicilio numerose altre società; dalla fattura inviata da quest'ultima alla ricorrente il 30 novembre 2016, che indica tra l'altro "domicilio Y.________ 30.11.2016-29.12.2016 fr. 125.--".
20
5.2. Presentati gli indizi a favore della natura puramente formale e fittizia della sede statutaria e preso atto del fatto che la ricorrente sosteneva che l'amministrazione e la direzione corrente fossero tutte svolte da D.________ presso C.________, di modo che non era necessario disporre di ampi spazi, la Corte cantonale ha quindi aggiunto:
21
(a) che D.________ non risulta essere dipendente della ricorrente, da cui non percepisce stipendio, e che non è affatto comprovato che compia attività in relazione con lo scopo societario;
22
(b) che neppure può essere trascurato che, sebbene sia presidente del Consiglio di amministrazione, D.________ ha unicamente un diritto di firma collettiva a due, mentre E.________ - definito dal legale della società come chi l'ha sviluppata, avendo esperienza ventennale nel settore della logistica ed essendo anche la persona che ha contatto con i clienti - è membro con diritto di firma individuale;
23
(c) che, oltre a risultare la persona che ha sviluppato l'attività della società, E.________ è anche l'unico dipendente della stessa, col compito stabilito per contratto di "gestione clienti" e con una rimunerazione lorda di fr. 4'000.-- per dodici mensilità;
24
(d) che, benché gli atti contengono anche la corrispondenza tra l'insorgente e l'Istituto grigionese delle assicurazioni sociali in merito alle trattenute sul salario di E.________, non vi è alcuna prova del fatto che egli svolga la direzione corrente della società dal Cantone dei Grigioni, ove essa non dispone per altro nemmeno di un'utenza telefonica propria, perché i contatti sono i medesimi di quelli della C.________ SA, che è la "locatrice" dell'infrastruttura;
25
(e) che ad un'altra conclusione non conduce l'unica fattura prodotta, emessa il 28 febbraio 2018 nei confronti di una società olandese, poiché una qualsivoglia operatività nel Cantone dei Grigioni non emerge nemmeno dalle indicazioni che essa contiene ("storage Pavia", "storage Cagliari, "handling Pavia", "handling Cagliari");
26
(f) che, ponderati tutti gli elementi elencati, anche il fatto che l'assemblea generale degli azionisti del 27 giugno 2017 abbia avuto luogo a Y.________ (GR) non risulta determinante.
27
 
Erwägung 6
 
6.1. Davanti al Tribunale federale la ricorrente si lamenta per ampi tratti dell'accertamento dei fatti e dell'apprezzamento (anche anticipato) delle prove, ponendo una questione che il Tribunale federale rivede nell'ottica del divieto d'arbitrio e che implica quindi un obbligo di motivazione accresciuto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF (precedente consid. 2.2; sentenze 2C_91/2019 del 12 settembre 2019 consid. 5.1 e 2C_549/2018 del 30 gennaio 2019 consid. 1.5).
28
Nel contempo, fa valere violazioni dell'art. 123 LIFD, dell'art. 20 LAID e del divieto di doppia imposizione che è sancito dall'art. 127 cpv. 3 Cost. e dalla giurisprudenza ad esso relativa.
29
6.2. Nell'impugnativa presentata in questa sede, una violazione del divieto d'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost. non viene tuttavia sostanziata. In effetti, in relazione alle prove ritenute dalla Corte cantonale a sostegno della conclusione secondo cui l'amministrazione effettiva della società si trovi nel Cantone Ticino, l'insorgente si limita a presentare una personale lettura della fattispecie quindi a contrapporla a quella contenuta nel querelato giudizio.
30
Ciò tuttavia non basta, poiché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento delle prove è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, sulla base dei fatti raccolti, ha tratto delle deduzioni insostenibili e spetta pertanto a chi ricorre argomentare, per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del litigio nel suo complesso (DTF 143 IV 500 consid. 1.1 503; sentenze 2C_895/2019 del 30 novembre 2020 consid. 6.2 e 2C_462/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.3).
31
6.3. Ritenuto che l'imposta federale diretta non è oggetto del contendere, perché riguardo ad essa è pendente una procedura davanti all'Amministrazione federale delle contribuzioni (precedente consid. C), a maggior fortuna non è inoltre destinato il richiamo all'art. 123 LIFD, relativo agli obblighi procedurali delle autorità di tassazione e al quale l'insorgente si richiama per lamentarsi delle "mere supposizioni" su cui si sarebbero basati sia il fisco ticinese che la Corte cantonale. In effetti, come del resto riconosciuto anche nell'impugnativa, determinanti sono semmai gli art. 196 segg. LT/TI, applicabili alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino in base al rinvio previsto dall'art. 228 LT/TI.
32
A ben vedere, questa sua seconda critica non ha inoltre portata propria, perché si confonde con quella dell'accertamento dei fatti e della suddivisione dell'onere della prova in materia di doppia imposizione intercantonale rispettivamente con la questione a sapere se quanto è emerso durante la procedura permettesse di confermare la decisione di assoggettamento del fisco ticinese o se una simile conclusione violi l'art. 20 LAID e l'art. 127 cpv. 3 Cost. Di conseguenza, resta da verificare se - sulla base dei fatti che risultano dal giudizio impugnato, che non sono stati messi validamente in discussione e che vincolano anche il Tribunale federale (art. 105 LTF; precedente consid. 6.2) - la conferma dell'assoggettamento personale e illimitato nel Cantone Ticino da parte della Camera di diritto tributario, anche dopo il trasferimento nel Cantone dei Grigioni, sia o meno da condividere.
33
 
Erwägung 7
 
7.1. Ora, già si è detto che il luogo dell'amministrazione effettiva - che, a differenza da quanto previsto dall'art. 20 LAID (sede o amministrazione effettiva), in materia di doppia imposizione intercantonale è determinante - si trova dove la persona giuridica ha il suo centro economico e di fatto rispettivamente dove sono tenute le redini della società e la sua gestione è realmente svolta, compiendo quegli atti che mirano al perseguimento dello scopo sociale. Se l'attività di direzione viene esercitata in più luoghi, decisivo è quello nel quale essa è svolta in maniera preponderante (precedente consid. 4.2).
34
Quale aspetto che stabilisce il diritto di tassare, l'esistenza del domicilio fiscale va sostanziata dall'autorità di tassazione del Cantone Ticino. Se, in base agli elementi a disposizione, e nonostante una sede che si trova altrove, l'amministrazione effettiva di una persona giuridica nel Cantone appare come assai probabile, la prova del contrario spetta però al contribuente (sentenze 2C_24/2021 del 6 ottobre 2021 consid. 4.3; 2C_888/2019 del 5 gennaio 2021 consid. 4.3; 2C_895/2019 del 30 novembre 2020 consid. 4.3 e 2C_522/2019 del 20 agosto 2020 consid. 2.3, non pubblicato in DTF 147 I 325).
35
7.2. Proprio l'applicazione di tali principi porta tuttavia a constatare che le conclusioni tratte dalla Corte cantonale sono corrette.
36
7.2.1. Sia prima che dopo il trasferimento nel Cantone dei Grigioni la ricorrente ha infatti avuto come persona di riferimento E.________, residente X.________ (TI); nel Cantone Ticino egli ne era amministratore unico, mentre dopo il trasferimento, in qualità di membro del consiglio di amministrazione, continua ad essere la sola persona abilitata a rappresentare la società con la propria firma individuale.
37
Definito dal legale della società come la persona che l'ha sviluppata, E.________ è inoltre anche l'unico suo dipendente, col compito stabilito per contratto di "gestione clienti" e con una rimunerazione lorda di fr. 4'000.-- per dodici mensilità, di modo che tra lui e la ricorrente vi è un legame molto stretto e che non può essere ignorato.
38
7.2.2. Nel contempo, non vi è nemmeno nessuna prova del fatto che egli abbia trasferito la propria attività nel Cantone dei Grigioni. Da un lato, perché l'unica fattura prodotta in causa fa riferimento a delle prestazioni che la società ha fornito altrove ("storage Pavia", "storage Cagliari, "handling Pavia", "handling Cagliari"); d'altro lato, poiché nel Cantone dei Grigioni essa non risulta avere nessuna infrastruttura specifica, bensì un semplice recapito, condiviso con la C.________ SA sia per quanto riguarda l'indirizzo che l'utenza telefonica.
39
Nonostante menzioni come motivo di versamento la locazione, appare infatti più che evidente che il contratto concluso il 1° dicembre 2016 con C.________ SA, presso la quale hanno per altro sede numerose altre società, ha in realtà per oggetto una semplice domiciliazione in contropartita al pagamento di un importo mensile di fr. 125.-- (cosiddetta "Domizilgebühr"), cui va ad aggiungersi l'IVA, e che dato non è nemmeno un recapito telefonico indipendente.
40
7.2.3. Alla prova di un trasferimento di sede dal Cantone Ticino al Cantone dei Grigioni non porta d'altra parte il riferimento all'attività che verrebbe svolta da D.________.
41
Quest'ultima, che pure vive X.________ (TI), non risulta infatti lavorare rispettivamente eseguire delle mansioni specifiche per la ricorrente, e quale organo della società è legittimata a rappresentarla soltanto insieme a E.________ siccome - contrariamente allo stesso, che ha un diritto di firma individuale - ha un diritto di firma collettiva a due.
42
7.3. Ad un'altra conclusione in merito al fatto che il domicilio fiscale principale dell'insorgente è rimasto nel Cantone Ticino anche dopo il trasferimento della sede della società nel Cantone dei Grigioni non conducono infine le varie obiezioni sollevate nell'impugnativa.
43
7.3.1. In effetti, l'insorgente ritiene che prima di chiederle della documentazione, il fisco ticinese avrebbe dovuto raccogliere concreti indizi a sostegno della propria tesi per poi sottoporglieli e che anche la Corte cantonale avrebbe quindi dovuto constatare che ciò non era avvenuto.
44
Così argomentando, non considera tuttavia che la decisione di assoggettamento pronunciata nei suoi confronti il 21 novembre 2017 già si inseriva in un contesto ben preciso, che era quello di una società che aveva avuto sino a quel momento il proprio domicilio fiscale principale X.________, nel Cantone Ticino e, nel contempo, che in tale località continuavano a risiedere entrambi gli organi della società, di modo che anche la questione del mantenimento dell'amministrazione effettiva su suolo ticinese era tutt'altro che teorica.
45
7.3.2. La constatazione da parte della Camera di diritto tributario del fatto che l'importo percepito dalla C.________ SA a titolo di pigione è molto basso e che insieme ad esso è incassata l'IVA - che la ricorrente contrasta indicando che il codice delle obbligazioni non prevede pigioni minime e che, se l'IVA per una locazione non è dovuta, può essere dichiarato nullo solo tale aspetto, non l'intero accordo - non mira poi affatto a mettere in discussione la validità del contratto.
46
Piuttosto, mette in evidenza degli indizi che, insieme ad altri (come la fattura recapitata alla ricorrente il 30 novembre 2016, con la dicitura "domicilio Y.________ 30.11.2016-29.12.2016 fr. 125.--"), portano ad avallare - in assenza di prove contrarie - la conclusione tratta dal fisco ticinese (precedente consid. 4.2.3).
47
7.3.3. Nella situazione descritta, caratterizzata dall'esistenza di molteplici indizi che vanno in senso opposto, decisivo non può essere infine il fatto che l'assemblea degli azionisti del 27 giugno 2017 risulti avere avuto luogo a Y.________ (GR).
48
D'altra parte, e sempre a differenza di quanto sostenuto nell'impugnativa, la Corte cantonale non ha neanche equiparato la presidente del Consiglio di amministrazione a un "lavoratore stipendiato" ex art. 319 CO, dimenticando che i consiglieri di amministrazione svolgono un mandato ai sensi dell'art. 394 CO. Semmai, ha constatato proprio che, diversamente da E.________, D.________ non lavora per la ricorrente e messo quindi in evidenza - in conformità alla giurisprudenza in materia, che distingue l'amministrazione effettiva dall'attività degli organi supremi della società (precedente consid. 4.2.2 in fine e i riferimenti in esso contenuti) - che la stessa non svolge nessuna attività immediatamente correlata alla messa in atto dello scopo societario iscritto a registro di commercio.
49
8.
50
Per quanto precede, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno quindi suddivise tra l'insorgente e il Cantone dei Grigioni che, attraverso le proprie autorità fiscali, ha certo rinunciato a formulare conclusioni ma va comunque considerato come soccombente (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF; DTF 128 II 90 consid. 2; sentenza 2C_580/2017 del 16 marzo 2018 consid. 5; B ERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2aed. 2014, n. 38 ad art. 66); non sono dovute ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
51
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente e del Cantone dei Grigioni in ragione di fr. 1'000.-- ciascuno.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'autorità fiscale del Cantone dei Grigioni e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
 
Losanna, 6 aprile 2022
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: F. Aubry Girardin
 
Il Cancelliere: Savoldelli
 
© 1994-2022 Das Fallrecht (DFR).