VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_87/2022  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 22.03.2022, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_87/2022 vom 07.03.2022
 
[img]
 
 
4A_87/2022
 
 
Sentenza del 7 marzo 2022
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Giudice presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
opponente.
 
Oggetto
 
compensazione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 gennaio 2022 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2021.133 (134)).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Con giudizio del 25 giugno 2018 il Tribunale amministrativo del Canton Berna ha condannato A.________ a pagare al figlio C.________ fr. 20'366.35 per ripetibili di prima e seconda istanza. Respingendo un ricorso di A.________, il Tribunale federale lo ha condannato al versamento di un'ulteriore indennità per ripetibili di fr. 3'000.--.
 
C.________ ha ceduto il credito per ripetibili al suo patrocinatore B.________, che ha escusso A.________. L'opposizione interposta da quest'ultimo al precetto esecutivo è stata rigettata in via definitiva dal Pretore del distretto di Lugano con decisione 23 novembre 2020.
 
2.
 
A.________ ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del distretto di Lugano B.________ con un'azione di accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 23'366.35. In tale causa l'attore aveva affermato di essere legato al figlio da un contratto di società semplice e che questi, quale unico gestore dell'azienda agricola e fruitore dei beni immobili in comproprietà, sarebbe stato per anni in arretrato con l'affitto dovuto alla società semplice. Aveva poi sostenuto che il debito per ripetibili nei confronti del figlio era stato saldato, siccome compensato con il maggiore di debito di quest'ultimo nei riguardi della società semplice, che è stato ridotto in corrispondenza. Il Pretore ha respinto la petizione con pronunzia del 27 luglio 2021.
 
3.
 
Con sentenza 17 gennaio 2022 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato da A.________. La Corte cantonale ha indicato che un socio non può porre in compensazione un proprio debito personale con un credito che spetta alla società semplice. Ha poi ritenuto che il preteso affitto è dovuto alla società semplice, la cui estensione era stata invano relativizzata nell'appello, in cui A.________ si è posto in contraddizione con quanto scritto nella petizione. Una valida compensazione del debito per le ripetibili non entrava quindi in linea di conto, facendo difetto il requisito della reciprocità previsto dall'art. 120 CO.
 
4.
 
Con ricorso in materia civile del 21 febbraio 2022 A.________ postula l'accertamento dell'inesistenza del credito di fr. 23'366.35, nonché la sospensione (giusta l'art. 85a cpv. 2 LEF), l'annullamento e la cancellazione dell'esecuzione. Chiede pure di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Dopo aver completato i fatti, narrando segnatamente la cronistoria della controversia che ha originato la pretesa per ripetibili e dilungandosi sul rapporto giuridico con il figlio per quanto attiene all'azienda agricola, il ricorrente afferma che non sussiste alcuna società semplice, ma solamente una comunione giuridica del CC. Sostiene poi che l'affitto non sarebbe dovuto a una - inesistente - società semplice, ma a lui stesso, ciò che gli permetterebbe di compensare il proprio debito per ripetibili, atteso che sarebbero anche date le altre condizioni previste dall'art. 120 CO. Asserisce che l'impugnativa verte su una controversia concernente una questione di importanza fondamentale, poiché si tratterebbe di determinare il tipo di relazione esistente con il figlio (società semplice o comunione giuridica del CC), ragione per cui la sentenza cantonale può essere impugnata con un ricorso in materia civile, nonostante il valore di lite inferiore al limite previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. A titolo subordinato domanda che l'impugnativa sia trattata come un ricorso sussidiario in materia costituzionale, perché la decisione impugnata sarebbe arbitraria e il mancato riconoscimento della compensazione contrario all'art. 26 Cost. (garanzia della proprietà).
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
Con decreto 23 febbraio 2022 sono state respinte sia la domanda di cambiamento della lingua del procedimento che la richiesta di misure cautelari.
 
5.
 
Per quanto riguarda il preteso sussistere di una questione di importanza fondamentale giova rilevare che, giusta l'art. 105 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sull'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore e può solo scostarsene se questo si è svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie diversa da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1).
 
In concreto l'argomentazione posta a fondamento della pretesa questione di importanza fondamentale è basata su fatti che non risultano dalla sentenza impugnata, senza che il ricorrente tenti di adempiere i presupposti che permettono al Tribunale federale di scostarsi dagli accertamenti effettuati dai giudici cantonali. Il ricorrente nemmeno contesta la motivazione della Corte cantonale secondo cui egli aveva affermato innanzi al Pretore che l'azienda agricola era condotta " nella forma della società semplice " e che " l'affitto è dovuto alla società semplice ". Ne segue che quanto esposto nel gravame è del tutto inidoneo a giustificare una deroga al requisito del valore di lite minimo previsto dalla LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile. Quest'ultimo si rivela pertanto inammissibile.
 
6.
 
Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e partitamente motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF). Giusta l'art. 118 LTF il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (cpv. 1) e può rettificare l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (cpv. 2).
 
Il ricorrente basa l'asserita possibilità di procedere a una valida compensazione - e quindi le peraltro unicamente abbozzate censure di violazione di diritti costituzionali - sulla medesima fattispecie, liberamente esposta nel ricorso e non risultante dagli accertamenti effettuati dalla Corte cantonale, utilizzata per invano giustificare l'esistenza di una questione di importanza fondamentale. Ne segue che anche trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il gravame si rivela inammissibile.
 
7.
 
Da quanto precede discende che il ricorso - manifestamente motivato in modo insufficiente - si rivela inammissibile e va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF). In queste circostanze anche la domanda di assistenza giudiziaria va respinta facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 7 marzo 2022
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
© 1994-2022 Das Fallrecht (DFR).