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Informationen zum Dokument  BGer 2F_11/2022  Materielle Begründung
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BGer 2F_11/2022 vom 07.03.2022
 
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2F_11/2022
 
 
Sentenza del 7 marzo 2022
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
 
Donzallaz, Ryter,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
istante,
 
contro
 
Consiglio di Stato dell Cantone Ticino,
 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
 
Giudice delegato del Tribunale amministrativo
 
del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
Revisione,
 
domanda di revisione della sentenza emanata
 
il 31 gennaio 2022 dal Tribunale federale svizzero (2C_61/2022).
 
 
Fatti:
 
A.
1
Il 31 gennaio 2022 la Presidente della II Corte di diritto pubblico ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato il 17 gennaio 2022 da A.________ contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (inc. n. 52.2021.403), dato che il curatore dell'interessato non aveva ratificato il gravame (causa 2C_61/2022).
2
B.
3
Con istanza del 23 febbraio 2022 A.________ ha chiesto la revisione della citata sentenza giusta gli artt. "38 cpv. 1-3 LTF e 121 LTF". Il 28 febbraio 2022 e il 1° marzo 2022 egli si è ulteriormente rivolto al Tribunale federale per posta rispettivamente per e-mail, reiterando le sue domande.
4
C.
5
Invitato dal Tribunale federale a determinarsi sull'istanza di revisione sopramenzionata, l'avv. Pascal Cattaneo, curatore di A.________, ha dichiarato con lettera del 28 febbraio 2022 di non ratificarla e ne ha pertanto chiesto lo stralcio, con rinuncia a spese e ripetibili.
6
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale verifica d'ufficio se e in che misura un'istanza può essere esaminata nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1 e rinvio).
7
1.2. Confrontato con una domanda di revisione il Tribunale federale è chiamato a statuire nella composizione ordinaria e cioè, di regola, a tre giudici (art. 20 cpv. 1 LTF; sentenza 2F_6/2019 del 21 marzo 2019 consid. 1.2).
8
 
Erwägung 2
 
2.1. L'esercizio dei diritti civili in tutti gli ambiti giudiziari, amministrativi, penali e assicurativi dell'istante è stato limitato e in suo favore è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC, con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi. Quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (vedasi sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022).
9
2.2. Con lettera del 28 febbraio 2022 il curatore dell'istante ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare la domanda di revisione. Ora la capacità processuale (
10
3.
11
Come chiesto dal curatore si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
12
4.
13
Il Tribunale federale si riserva di archiviare senza risposta ulteriori scritti concernenti il medesimo oggetto (art. 42 cpv. 7 LTF).
14
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
La domanda di revisione è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione all'istante, al curatore avv. Pascal Cattaneo, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 7 marzo 2022
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: F. Aubry Girardin
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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