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Informationen zum Dokument  BGer 1C_711/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_711/2021 vom 09.02.2022
 
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1C_711/2021
 
Decreto del 9 febbraio 2022
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Chaix, Giudice presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ e B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona,
 
Incaricato cantonale della protezione dei dati della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona,
 
Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Procedura amministrativa,
 
ricorso contro la decisione emanata il 21 ottobre 2021
 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo
 
del Cantone Ticino (52.2021.356).
 
 
Considerando:
 
che contro la decisione del 5 luglio 2021 (n. LIT.2021.8) della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata da B.________ per denegata giustizia nei confronti della Commissione di mediazione indipendente LIT e dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati, A.________ e B.________ hanno inoltrato un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;
 
che il Giudice delegato, accertato che l'atto era prolisso, sconveniente nei toni e incomprensibile, lo ha rinviato agli insorgenti per emendarlo, invitandoli a fornire un anticipo delle spese processuali presunte;
 
che con sentenza 1C_629/2021 del 4 gennaio 2022 il Tribunale federale ha stralciato dai ruoli il ricorso presentato da B.________ contro questo anticipo delle spese;
 
che il Giudice delegato, rilevato che B.________ ha ritirato il gravame mentre il curatore di A.________ non lo ha ratificato (vedi al riguardo sentenze 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022 e 2C_61/2022 del 31 gennaio 2022 consid. 2.2), con sentenza del 21 ottobre 2021 ha dichiarato il ricorso inammissibile nella misura in cui non è stralciato dai ruoli;
 
che avverso questa sentenza A.________ e B.________ presentano, con un atto unico, un ricorso, rivolto anche contro altre sentenze della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarla;
 
che il Tribunale federale ha invitato i ricorrenti a fornire un anticipo delle spese di fr. 400.--;
 
che con scritto del 4 gennaio 2022 i ricorrenti hanno comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
 
che, come a loro noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
 
che i ricorrenti disconoscono che il ricorso ordinario simultaneo dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 nei loro confronti);
 
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);
 
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
 
che, ricordato che la curatela istituita nei confronti di A.________ è definitiva (vedi sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022), come noto alla ricorrente le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico;
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente decreta:
 
1.
 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione ai ricorrenti, al curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Commissione di mediazione indipendente LIT, all'Incaricato cantonale della protezione dei dati, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 9 febbraio 2022
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Chaix
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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