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Informationen zum Dokument  BGer 1B_36/2022  Materielle Begründung
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BGer 1B_36/2022 vom 04.02.2022
 
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1B_36/2022
 
 
Sentenza del 4 febbraio 2022
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Jametti, Giudice presidente,
 
Chaix, Haag,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Luisa Polli,
 
ricorrente,
 
contro
 
Daniele Galliano, Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
Procedura penale; ricusazione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 dicembre 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2021.327).
 
 
Fatti:
 
A.
1
Contro A.________ e altre persone il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale per titolo di truffa, amministrazione infedele, falsità in documenti e inganno nei confronti delle autorità (inc. MP 2021.595). Il 15 ottobre 2021 l'interessato è stato interrogato la prima volta, in veste d'imputato, dal Procuratore pubblico (PP) Daniele Galliano.
2
B.
3
Il 25 ottobre 2021 la patrocinatrice dell'imputato ha esaminato gli atti del procedimento. Con istanza di stessa data ha domandato la ricusa del PP, poiché dall'esame degli atti risulta che il giorno prima del suo interrogatorio il PP ha inoltrato un'istanza di tutela giurisdizionale in procedura sommaria nei casi manifesti ai sensi dell'art. 257 CPC. Secondo la patrocinatrice, contrariamente a quanto prescritto da questa norma, in quel momento i fatti non sarebbero stati incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica non sarebbe stata chiara. Al suo dire, già la sola scelta di promuovere un'istanza di scioglimento di determinate società asseritamente "vuote da anni", sulla base di tale procedura sarebbe sufficiente a suscitare l'apparenza di prevenzione del PP. L'istanza anticiperebbe inoltre il giudizio di condanna e varie affermazioni contenute nella stessa susciterebbero un'apparenza di prevenzione.
4
C.
5
Con sentenza del 23 dicembre 2021 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha ritenuto che il contenuto dell'istanza del PP appare al limite dell'imparzialità, sia per l'utilizzo di termini perentori e lapidari, non tipici di una "ipotesi accusatoria" nell'ambito della procedura preliminare, ma bensì di un giudizio definitivo di condanna, sia perché l'imputato non era ancora stato interrogato, motivo per cui anche la tempistica dell'istanza è discutibile. A ciò nulla muterebbe il fatto che la Pretura l'ha poi accolta. Ha nondimeno ritenuto che, semmai, doveva essere impugnata la criticata istanza, e non chiesta la ricusazione del PP.
6
D.
7
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di accogliere la domanda di ricusazione.
8
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1).
10
1.2. Diretto contro una decisione incidentale notificata separatamente e concernente una domanda di ricusazione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso, tempestivo e relativo a una causa in materia penale è, sotto questo profilo ammissibile (art. 78 cpv. 1 in relazione con l'art. 92 cpv. 1 LTF; DTF 144 IV 90 consid. 1.1.1). La legittimazione del ricorrente è pacifica.
11
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 146 IV 297 consid. 1.2). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1). La stessa conclusione vale anche quando si adduce l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (DTF 147 I 73 consid. 2.2).
12
 
Erwägung 2
 
2.1. L'art. 56 CPP enumera specifici motivi di ricusazione per chi opera in seno a un'autorità penale alle lettere a-e, mentre alla lettera f la impone a chi per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1; sulle specificità della ricusazione di procuratori pubblici prima e dopo la promozione dell'accusa, in particolare a causa di errori procedurali gravi e ripetuti, vedi DTF 141 IV 179 consid. 3.2.1-3.2.3 e consid. 3.3 e rinvii; 138 IV 142 consid. 2.2.1; sentenza 1B_25/2021 del 15 aprile 2021 consid. 2.1). Essa vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte. Sebbene la semplice affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte, non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il magistrato sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. La ricusa riveste un carattere eccezionale. Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; in tale ambito sono considerati anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Tali circostanze possono risiedere in un determinato comportamento del magistrato interessato o nel ruolo assunto per aspetti di natura funzionale od organizzativa. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 147 III 379 consid. 2.3.1; 141 IV 178 consid. 3.2.1). Dev'essere garantito che il processo rimanga aperto nell'ottica di tutte le parti (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; sentenza 1B_468/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2.3). In maniera generale, le dichiarazioni di un magistrato devono essere interpretate in modo oggettivo, tenendo conto del loro contesto, delle loro modalità e dello scopo apparentemente ricercato dal loro autore (sentenze 1B_25/2021, citata, consid. 2.1 e 1B_186/2019 del 24 giugno 2019 consid. 5.1).
13
2.2. Certo, la CRP ha stabilito che determinate affermazioni perentorie contenute nella citata istanza del PP appaiono al limite dell'imparzialità, ma che non costituirebbero ancora circostanze tali da giustificare, in concreto, la sua ricusazione.
14
Decisivo è tuttavia il fatto che la CRP, richiamando il considerando n. 2.3.2.2 concernente la giurisprudenza relativa ai motivi di ricusa in relazione a eventuali errori compiuti da un magistrato nel corso di un procedimento penale, prassi con la quale il ricorrente non si confronta, ha in sostanza ritenuto che nel caso in esame il ricorrente avrebbe dovuto se del caso impugnare l'istanza presentata dal PP alla Pretura, per di più con una tempistica che non appare giustificata, piuttosto che chiedere la sua ricusazione.
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In effetti, gli atti procedurali ed errori di procedura o di apprezzamento compiuti da un magistrato, giusti o sbagliati che siano, non sono di per sé suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione del giudice; essi vanno di principio contestati con i mezzi d'impugnazione. Soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti, che costituiscono violazioni gravi dei doveri del giudice, possono giustificare il sospetto di parzialità (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3).
16
2.3. Al riguardo il ricorrente si limita a riprendere le argomentazioni addotte dinanzi alla CRP, ma non si confronta poi con i motivi posti a fondamento del suo giudizio, segnatamente con l'argomentazione, decisiva, ch'egli avrebbe dovuto impugnare l'istanza presentata dal PP alla Pretura, e non chiedere la sua ricusazione. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368).
17
3.
18
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
19
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 4 febbraio 2022
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Jametti
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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