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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1392/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_1392/2021 vom 10.01.2022
 
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6B_1392/2021
 
 
Sentenza del 10 gennaio 2022
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Jacquemoud-Rossari, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Indennità,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 ottobre 2021 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2020.335).
 
 
Considerando:
 
che, con sentenza del 7 settembre 2020, il Giudice della Pretura penale del Cantone Ticino ha prosciolto A.________ dall'imputazione di appropriazione indebita, ponendo tuttavia a suo carico la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-- e negandogli un'indennità ai sensi dell'art. 429 CPP;
 
che, nella misura in cui gli ha negato un'indennità giusta l'art. 429 CPP, A.________ ha impugnato il giudizio di primo grado con un appello dinanzi alla Corte di appello e di revisione penale (CARP), chiedendo di riconoscergli un indennizzo complessivo di fr. 3'133'500.--;
 
che, con sentenza del 14 ottobre 2021, la Corte cantonale ha respinto l'appello, confermando il diniego dell'indennizzo;
 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 15 novembre 2021 al Tribunale federale;
 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1);
 
che le pretese d'indennità previste dall'art. 429 cpv. 1 lett. a-c CPP fanno parte del giudizio penale e devono quindi essere censurate mediante un ricorso in materia materia penale giusta l'art. 78 cpv. 1 LTF (DTF 139 IV 206 consid. 1);
 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);
 
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
 
che, in concreto, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta puntualmente con i considerandi del giudizio della Corte cantonale e non dimostra per quali ragioni tale decisione violerebbe il diritto, segnatamente l'art. 429 CPP;
 
che il ricorrente non fa in effetti valere la violazione di questa disposizione del diritto processuale penale, che disciplina l'indennità a favore dell'imputato prosciolto;
 
ch'egli non si confronta in particolare con la considerazione della Corte cantonale, che ha negato l'esistenza di un rapporto di causalità tra il danno economico da lui lamentato e il procedimento penale;
 
che il ricorrente non si esprime nemmeno sull'argomentazione della CARP, secondo cui dopo il 30 novembre 2019 non si sarebbe verificato alcun danno indennizzabile, siccome il contratto di comodato da lui invocato prendeva fine a quella data;
 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 10 gennaio 2022
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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