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Informationen zum Dokument  BGer 1C_642/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_642/2021 vom 04.01.2022
 
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1C_642/2021
 
Decreto del 4 gennaio 2022
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Stato Maggiore della Polizia cantonale della Repubblica e Cantone Ticino, via Chicherio 20, 6501 Bellinzona,
 
Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona,
 
Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Procedura amministrativa; ritardata e denegata giustizia,
 
ricorso contro la decisione emanata il 13 settembre 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo
 
del Cantone Ticino (52.2021.329).
 
 
Considerando:
 
che con decisione del 12 luglio 2021 (n. LIT.2021.11) la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha dichiarato irricevibile un'impugnativa presentata da A.________ per ritardata/denegata giustizia nei confronti dello Stato maggiore della Polizia cantonale;
 
che D.________ e A.________ hanno impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;
 
che con decisione del 13 settembre 2021, il giudice delegato, preso atto del ritiro del ricorso da parte di A.________, lo ha stralciato dai ruoli, mentre ha dichiarato inammissibile quello di D.________ perché non lo ha emendato e per il mancato versamento dell'anticipo spese;
 
che avverso questa decisione il 18 ottobre 2021 A.________ presenta, con un atto unico, un ricorso rivolto anche contro altre sentenze della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarla, oltre che a formulare numerose conclusioni che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio;
 
che il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire un anticipo delle spese di fr. 400.--, fissando poi un termine suppletorio scadente il 6 dicembre 2021;
 
che con scritto del 6 dicembre 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
 
che, come a lei noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
 
che la ricorrente disattente che il ricorso ordinario simultaneo dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono anche altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 che la concerne);
 
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);
 
che, come noto alla ricorrente, le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico, visto inoltre che il ricorso, inutilmente prolisso e ripetitivo, critica in maniera contraddittoria nel merito l'impugnato giudizio cantonale, dopo aver ritirato il gravame inoltrato contro tale decisione;
 
 
per questi motivi, il Presidente decreta:
 
1.
 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla ricorrente, allo Stato Maggiore della Polizia cantonale, alla Commissione di mediazione indipendente LIT, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 4 gennaio 2022
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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