VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_1029/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 28.01.2022, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_1029/2021 vom 03.01.2022
 
[img]
 
 
5A_1029/2021
 
 
Sentenza del 3 gennaio 2022
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Herrmann, Presidente,
 
Escher, von Werdt,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Stefano Camponovo,
 
opponente.
 
Oggetto
 
quesiti peritali (rapporti di vicinato),
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 novembre 2021 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2021.58).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Nell'ambito della causa in materia di rapporti di vicinato promossa il 26 maggio 2017 da B.________ nei confronti di A.________ e C.________ volta all'ottenimento di fr. 83'372.05 oltre accessori, con ordinanza 21 aprile 2021 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha deciso in merito ai quesiti peritali, ammettendo tutti quelli di parte attrice e soltanto alcuni di quelli di parte convenuta.
 
Con sentenza 8 novembre 2021 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile - per tardività e per assenza di rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell'art. 319 lett. b n. 2 CPC (RS 272) - il reclamo 17 maggio 2021 introdotto da A.________ con cui ella chiedeva di " rivedere l'ordine, dirigere la correzione e garantire che le questioni escluse siano ammesse anche per il testimone esperto ".
 
2.
 
Mediante ricorso datato 4 dicembre 2021 (redatto sia in italiano sia in tedesco) A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di " condurre la corrispondenza [in] tedesco ", di annullare le decisioni della Pretura del Distretto di Lugano e della III Camera civile del Tribunale d'appello, di annullare la nomina del perito, di interrompere la procedura dinanzi alla Pretura " per mancanza di danno ", di liberare C.________ dal procedimento e di condannare B.________ al pagamento di " tutte le spese del procedimento ", " dei costi diretti e indiretti sostenuti a causa del procedimento " e dei " danni causati da lavori supplementari e ritardi ".
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
3.
 
Con il medesimo allegato A.________ ha impugnato anche un'altra sentenza 8 novembre 2021 della III Camera civile del Tribunale d'appello, impugnativa che è stata trattata separatamente (v. sentenza 5A_1030/2021 pronunciata in data odierna).
 
4.
 
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano.
 
5.
 
Nella misura in cui la ricorrente chiede di annullare la nomina del perito, di interrompere la procedura dinanzi alla Pretura " per mancanza di danno ", di liberare C.________ dal procedimento e di condannare B.________ al pagamento di varie poste di spesa, le sue c onclusioni risultano nuove (art. 99 cpv. 2 LTF) ed esulano in ogni modo dal presente procedimento. Esse sono pertanto inammissibili.
 
6.
 
La sentenza impugnata, che statuisce su un rimedio interposto contro una decisione incidentale, costituisce anch'essa una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF (DTF 142 III 798 consid. 2.1). Una tale decisione può essere immediatam ente impugnata al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).
 
6.1. L'ipotesi prevista all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entra manifestamente in linea di conto nella presente fattispecie, dato che l'accoglimento del ricorso non condurrebbe in ogni modo a una decisione finale.
 
6.2. Il pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF deve essere di natura giuridica, e cioè non deve poter essere eliminato, perlomeno non completamente, con una futura decisione favorevole alla parte ricorrente. Non costituisce per contro un danno irreparabile di natura giuridica un mero inconveniente fattuale quale un allungamento della procedura o un aumento dei suoi costi (DTF 141 III 395 consid. 2.5 con rinvii). L'esistenza di tale condizione va verificata con riferimento alla decisione di primo grado e non riguardo a quella di inammissibilità resa dall'autorità di ricorso. In particolare, se la questione decisa dal giudice di primo grado può essere sollevata in un ricorso contro la decisione finale non sussiste un pregiudizio irreparabile. Ciò è di regola il caso in materia di decisioni sull'assunzione delle prove nel processo principale poiché, con un ricorso contro la decisione finale, è normalmente possibile ottenere l'assunzione delle prove scartate a torto o l'esclusione dall'incarto delle prove ammesse a torto (DTF 141 III 80 consid. 1.2 con rinvii). In casi eccezionali, come quando ad esempio il mezzo di prova rifiutato rischia di andare perso o una parte è costretta a produrre documenti contenenti dei segreti d'affari o di terzi, senza che il tribunale abbia preso misure idonee a proteggerli, può invece sussistere un pregiudizio irreparabile (sentenza 4A_425/2014 dell'11 settembre 2014 consid. 1.3.2 con rinvii).
 
Nel caso concreto, l'adempimento della condizione prevista all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non appare con evidenza dalla sentenza impugnata e non è insita nella natura medesima della vertenza. Spettava quindi alla ricorrente spiegare perché l'ordinanza pretorile 21 aprile 2021 sull'ammissibilità dei quesiti peritali sarebbe atta a causare un danno irreparabile di natura giuridica (v. DTF 138 III 46 consid. 1.2 con rinvii). Nel rimedio all'esame ella sostiene di essere "minacciata da uno svantaggio che non è facilmente recuperabile" per il fatto di dover pagare fr. 6'892.80 in costi di perizia ed eventualmente fr. 83'372.05 in danni. A parte il fatto che l'asserito pregiudizio di cui si prevale è di natura puramente economica e nemmeno proviene dall'ordinanza pretorile 21 aprile 2021, la ricorrente non spiega per quale motivo non potrebbe ottenere l'assunzione delle prove eventualmente rifiutate a torto dal Pretore aggiunto, rispettivamente l'esclusione dall'incarto delle prove eventualmente ammesse a torto dal Giudice di prime cure, con un ricorso contro la decisione finale. Ella non riesce pertanto a sostanziare l'esistenza di un pregiudizio irreparabile di natura giuridica.
 
Da quanto precede discende che il ricorso, rivolto contro una decisione che non è immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, risulta inammissibile.
 
7.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili all'opponente, che non è stato invitato a prendere posizione sul ricorso (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 3 gennaio 2022
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Herrmann
 
La Cancelliera: Antonini
 
© 1994-2022 Das Fallrecht (DFR).