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Informationen zum Dokument  BGer 1C_605/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_605/2021 vom 23.11.2021
 
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1C_605/2021
 
 
Sentenza del 23 novembre 2021
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, via Sempione 8, 6600 Muralto,
 
Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona,
 
Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
accesso agli atti di un procedimento disciplinare,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 settembre 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
 
(inc. n. 52.2019.101).
 
 
Considerando:
 
che il 24 ottobre 2017 B.________ e A.________ hanno chiesto alla Commissione di disciplina degli avvocati l'accesso agli atti del procedimento disciplinare aperto nei confronti di un legale in seguito a una loro segnalazione, istanza fondata sulla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), accesso poi negato;
 
che con decisione del 23 gennaio 2019 la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha respinto un ricorso presentato dagli istanti;
 
che, adito dagli istanti, con giudizio del 2 settembre 2021, il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da B.________ a causa della mancata ratifica da parte del curatore, mentre nel merito ha ritenuto che la Commissione di disciplina non rientra nel campo di applicazione della LIT;
 
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale;
 
che il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire un anticipo delle spese di fr. 500.--, fissando poi un termine suppletorio scadente il 22 novembre 2021;
 
che con scritto del 19 novembre 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
 
che, come noto alla ricorrente, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
 
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);
 
che, come noto alla ricorrente, le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico;
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, alla Commissione di mediazione indipendente LIT e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 23 novembre 2021
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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