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Informationen zum Dokument  BGer 5A_609/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_609/2019 vom 22.12.2020
 
 
5A_609/2019
 
 
Sentenza del 22 dicembre 2020
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Herrmann, Presidente,
 
Escher, Marazzi,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Emilio Bossi 2a, 6900 Lugano,
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Massimo Bionda.
 
Oggetto
 
sequestro,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 luglio 2019
 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2019.52 e 14.2019.53).
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.a. Con istanza 28 febbraio 2019, B.________ ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano di decretare il sequestro degli attivi intestati o appartenenti direttamente o indirettamente a A.________, depositati presso le banche "C.________ SA/C.________ AG" e presso D.________ SA. Quale titolo, ha menzionato una pretesa di restituzione di somme da lui - quale proprietario e beneficiario economico della società panamense E.________ SA - affidate a A.________, per un importo totale di fr. 2'790'441.02 oltre interessi, al quale va aggiunta una pretesa di fr. 51'057.20 per spese legali di prima e seconda sede, pure questa oltre interessi. Quali cause di sequestro, B.________ ha addotto l'art. 271 cpv. 1 n. 1 LEF (debitore senza domicilio fisso), l'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF (trafugamento di beni, latitanza o fuga) e l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (debitore domiciliato all'estero).
1
A.b. Respinta dal Pretore, l'istanza è stata parzialmente accolta - sino a concorrenza di fr. 1'512'842.10 per la pretesa restitutoria e di fr. 51'057.20 per le spese legali - dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con il proprio giudizio 6 giugno 2019 sul reclamo 14 marzo 2019 interposto da B.________. La notificazione del sequestro presso "C.________ SA" è però fallita, avendo la banca contestato l'imprecisa designazione del terzo debitore. Così richiesta da B.________, con sentenza 19 giugno 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti ha allora rettificato il dispositivo n. 1 della propria decisione 6 giugno 2019 sostituendo la designazione errata con "C.________ SA/C.________ AG", come invero figurante nell'istanza di sequestro e nel reclamo. Il decreto di sequestro è stato notificato dall'Ufficio di esecuzione di Lugano a tale banca il 21 giugno 2019. Il relativo verbale di sequestro porta la data del 24 giugno 2019.
2
B. A.________ ha contestato con due comparse distinte l'operato dell'Ufficio di esecuzione.
3
B.a. In data 2 luglio 2019, ha presentato istanza di rettifica del verbale di sequestro del 21 giugno 2019 e di rettifica del dispositivo n. 1 del decreto di sequestro (modificato) del 19 giugno 2019, chiedendo essenzialmente "di revocare il sequestro dei suoi conti presso C.________". Con scritto del 4 luglio successivo, ha chiesto di trattare detta istanza, " se del caso ", quale ricorso ex art. 17 LEF.
4
B.b. In data 4 luglio 2019, ha inviato all'Ufficio di esecuzione, al Pretore e alla Camera di esecuzione e fallimenti un ricorso ex art. 17 LEF (completato il giorno seguente) contro tutti i precedenti " decreti/verbali " di sequestro, chiedendo in particolare l'accertamento della nullità assoluta del decreto di sequestro e dei relativi verbali.
5
B.c. La Camera di esecuzione e fallimenti, quale autorità di vigilanza, ha trattato entrambe le impugnazioni nel medesimo giudizio 12 luglio 2019, dichiarando irricevibile l'istanza di rettifica del 2 luglio 2019 e respingendo, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso 4 luglio 2019.
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C. A.________ (di seguito: ricorrente) è insorta contro il giudizio menzionato con ricorso in materia ci vile datato 26 luglio 2019, con il quale chiede siano accertati preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'Ufficio di esecuzione di Lugano e dell'autorità di vigilanza del Cantone Ticino e, di conseguenza, la nullità del sequestro.
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La domanda di concessione dell'effetto sospensivo è stata respinta con decreto 8 agosto 2019. Non sono state richieste determinazioni nel merito, ma è stato acquisito l'incarto cantonale.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF; Marco Levante, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 19 LEF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa - comunque in concreto sufficiente - è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto ammissibile.
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1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
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1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
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1.4. Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF; Gli scritti 2 agosto 2019, 16 novembre 2019 con allegati, 21 e 24 febbraio 2020 con allegati, 26 aprile 2020 con allegato, 19 novembre 2020 con allegati e 14 dicembre 2020 con allegati, mediante i quali la ricorrente intende "aggiorna re " il Presidente della Corte, così come lo scritto 3 febbraio 2020, che trae in parte spunto da una sentenza del Tribunale federale del 10 gennaio 2020 e consiste per l'essenziale in lagnanze per una certo difficile situazione personale, non rispondono manifestamente ai requisiti e non possono pertanto essere tenuti in considerazione.
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2. Controversa è in primo luogo la co mpetenza territoriale dell'Ufficio di esecuzione di Lugano e dell'autorità di vigilanza del Cantone Ticino.
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2.1. Come già esposto dal Tribunale di appello, la competenza territoriale delle autorità esecutive per il sequestro di crediti non incorporati in cartevalori è situata al luogo di domicilio del loro titolare, ossia il debitore escusso. Se questi è domiciliato all'estero, il sequestro avverrà al luogo di domicilio o di sede svizzero del terzo debitore, eventualmente al luogo di sede della succursale del terzo debitore con la quale l'escusso ha intrattenuto relazioni (DTF 128 III 473 consid. 3.1, con rinvio alla DTF 107 III 147), a condizione che tale succursale rispetti i criteri di una stabile organizzazione ai sensi dell'art. 12 CPC (cf. DTF 129 III 31 consid. 3.1). Questa giurisprudenza, nota e costante, vuole evitare i conflitti di competenza che potrebbero emergere in ragione delle differenti regole nazionali circa la localizzazione dei crediti (DTF 140 III 512 consid. 3.2 e 3.5.1). Certo, quest'ultima sentenza ha per oggetto la posizione della succursale estera di un terzo debitore domiciliato in Svizzera; ma la giurisprudenza in questione è invero stata coniata con riferimento alle succursali svizzere di terzo debitore con sede in Svizzera (v. DTF 107 III 147 consid. 4a; 80 III 122 consid. 3).
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2.2. Il Tribunale di appello ha ritenuto da un lato che il "Corporate Center" di Lugano di C.________ AG sia da qualificare quale stabile organizzazione ai sensi dell'art. 12 CPC; d'altro lato, che fosse poco probabile che per la gestione del conto posto sotto sequestro la ricorrente trattasse direttamente con impiegati della sede di Zurigo.
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Il Tribunale di appello ha invece ritenuto il ricorso tardivo nella misura in cui sollevava l'eccezione di incompetenza territoriale con riferimento ai conti presso D.________ SA.
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Erwägung 2.3
 
2.3.1. In relazione al sequestro presso C.________ AG, la ricorrente obietta che non sussistono fatti provati che dimostrino l'esistenza di un punto di collegamento preponderante con la succursale, ma soltanto mere ipotesi, insufficienti per giustificare l'aggancio eccezionale al foro della succursale. È dubbio che tale generica critica soddisfi le esigenze di motivazione per il ricorso in materia civile ( La ricorrente obietta poi che quella di Lugano non sarebbe neppure un'agenzia di C.________ AG, bensì una mera agenzia non iscritta a Registro di commercio. L'obiezione appare inammissibile poiché nuova: la ricorrente non afferma di averla già sollevata avanti l'istanza cantonale. Comunque, l'obiezione sarebbe priva di qualsiasi pregio, l'iscrizione a Registro di commercio non essendo necessaria per una qualifica quale succursale ai sensi dell'art. 12 CPC (Dominik Infanger, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed. 2017, n. 12 ad art. 12 CPC con rinvii). Che poi tutti i conti precedentemente locati alla filiale C.________ AG di Lugano siano stati trasferiti a Zurigo, è una pura supposizione della ricorrente, da nulla suffragata e comunque nuova e inammissibile.
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2.3.2. L'estensione della censura di incompetenza territoriale relativa al sequestro dei conti presso D.________ SA, segnatamente quella tratta dalla collocazione dei conti presso la sede dell'istituto bancario, è di primo acchito inammissibile, posto che il Tribunale di appello ha considerato tardivo il relativo ricorso cantonale.
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Invece di confrontarsi con il rimprovero di tardività del proprio gravame, la ricorrente richiama l'art. 59 cpv. 2 lett. b CPC: a suo dire, l'esigenza di una verifica d'ufficio, in ogni stadio di causa, dei presupposti processuali, e dunque della competenza territoriale dell'autorità adita, supplirebbe alla presunta tardività del suo gravame. L'obiezione è tuttavia oziosa, dato che il Tribunale di appello ha accertato in fatto l'esistenza di legami sufficienti fra la ricorrente e la succursale luganese di C.________ AG, mentre il nesso di lei con D.________ SA di Lugano non risulta essere stato messo in discussione. La competenza territoriale delle autorità esecutive in questione è pertanto stata correttamente verificata. Nella misura della sua ricevibilità, la censura è infondata.
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L'istanza urgente di accertamento di difetto di giurisdizione, che la ricorrente afferma aver depositato a mano avanti la Camera di esecuzione e fallimenti e all'Ufficio di esecuzione in data 10/11 luglio 2019, non cambia l'esito del gravame. Avendo i Giudici cantonali comunque accertato la competenza territoriale delle autorità ticinesi, la nullità che - per costante e nota giurisprudenza - caratterizzerebbe il sequestro di beni siti fuori dalla giurisdizione dell'Ufficio adito non inficia la misura presa nel caso di specie.
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2.3.3. La ricorrente contesta la pertinenza dell'art. 12 CPC per il motivo che questa norma si applicherebbe unicamente a parte convenuta: ora, essendo lei medesima, e non il terzo sequestratario, parte alla procedura, l'art. 12 CPC sarebbe inconferente. La censura, la cui serietà appare dubbia, è comunque infondata: proprio il fatto che il riconoscimento della qualità di succursale non conferisce a quest'ultima qualità di parte o capacità di stare in giudizio (Infanger, op. cit., n. 8 ad art. 12 CPC con rinvii) dimostra che la competenza territoriale fondata sulla disposizione in questione è del tutto indipendente dalla qualità di parte.
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2.4. Il riconoscimento della competenza territoriale dell'Ufficio di esecuzione di Lugano - e, di riflesso, della propria competenza territoriale - da parte del Tribunale di appello si fonda dunque su accertamenti fattuali non lesivi del divieto d'arbitrio ed è conforme alla legge. La censura va respinta nella ridotta misura della sua ricevibilità.
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3. La ricorrente ribadisce l'assenza di legittimazione attiva del creditore escutente B.________, già più volte e in differenti sedi evocata, e a suo dire accertata dal Tribunale federale nella sentenza 6B_306/2019 del 22 maggio 2019. Ella ripropone così l'eccezione di regiudicata (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC) e di litispendenza.
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3.1. In proposito, il Tribunale di appello ha rilevato trattarsi di censura relativa alla procedura giudiziaria, da sollevare in sede di opposizione al sequestro. Peraltro, aggiungono i Giudici cantonali, la decisione del Tribunale federale invocata tratta della legittimazione di B.________ quale accusatore privato nella procedura penale, e verte quindi su un tema completamente diverso da quello sottoposto al giudice del sequestro.
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Erwägung 3.2
 
3.2.1. Se ritira l'azione civile nel procedimento penale prima del dibattimento di primo grado, l'accusatore privato può nuovamente promuoverla nel foro civile (art. 122 cpv. 4 CPP). Lo stesso vale quando il tribunale ha rinviato la pretesa al foro civile (Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4a ed. 2020, n. 601).
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3.2.2. Con sentenza 29 gennaio 2019, la Corte di appello e di revisione penale del Tribunale di appello del Cantone Ticino, in parziale accoglimento dell'appello dell'imputata e dell'appello incidentale del Procuratore pubblico contro il giudizio di primo grado, ha fra le altre cose rinviato B.________ al foro civile per le pretese non evase nella sede penale (v. sentenza 6B_306/2019 cit. consid. in fatto B). In tali circostanze, mal si comprende come la ricorrente possa avvalersi dell'eccezione di regiudicata. Ancora meno comprensibile è l'eccezione di litispendenza in sede penale, posto che gli effetti della dichiarazione di costituzione quale accusatore privato di B.________ hanno cessato al momento della sentenza della Corte di appello e di revisione penale. La ricorrente era stata edotta dal Tribunale federale circa la reale portata della propria sentenza 6B_306/2019 (v. sentenza 6B_972/2019 del 9 ottobre 2019 consid. 3.3), sicché la sua censura, oltre che infondata, si avvera essere temeraria.
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3.2.3. Peraltro - sia rammentato a titolo abbondanziale -, la litispendenza di un processo di merito non è condizione per la concessione di un sequestro secondo l'art. 271 LEF, bensì semmai della sua convalida (art. 279 LEF), che la ricorrente non discute e sulla quale non vi è pertanto necessità di soffermarsi.
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3.3. La censura ricorsuale tratta dalla pretesa assenza di legittimazione attiva del creditore escutente B.________ si rivela, in conclusione, manifestamente infondata, nella misura della sua ammissibilità.
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4. Da ultimo, la ricorrente lamenta la violazione di suoi diritti fondamentali.
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4.1. Solleva in primo luogo un diniego di giustizia formale secondo l'art. 29 Cost., per avere - almeno questa parrebbe la motivazione - l'istanza inferiore ignorato e omesso di evadere l'istanza urgente 10/11 luglio 2019 mediante la quale la ricorrente ribadiva l'eccezione di difetto di giurisdizione. Già si è detto, tuttavia, che l'accertamento della competenza 
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4.2. La ricorrente rileva poi che il sequestro di tutti i suoi conti bancari presso C.________ AG e D.________ SA ha portato al blocco di somme ben superiori all'importo sequestrato; appreso dall'Ufficio di esecuzione che tale situazione era la conseguenza del fatto che l'Ufficio stesso non era a conoscenza dei saldi attivi dei conti sequestrati, ella si è allora offerta di svincolare le banche dal segreto bancario. Tuttavia, tale proposta non ha ottenuto l'avallo dell'Ufficio di esecuzione, che non si è espresso in merito. A suo dire, ciò costituisce una violazione del divieto del formalismo eccessivo.
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È dato formalismo eccessivo, espressione del diniego di giustizia formale giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost., quando l'applicazione rigorosa delle regole di procedura non si giustifica in base ad alcun interesse degno di protezione, diviene dunque un fine a sé e complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto sostanziale rispettivamente ostacola in maniera inammissibile l'accesso ai tribunali (DTF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 I 10 consid. 2.4.2; 142 IV 299 consid. 1.3.2). Sanzionando un comportamento reprensibile dell'autorità nei suoi rapporti con il cittadino, il divieto del formalismo eccessivo persegue il medesimo fine del principio della buona fede ai sensi degli art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost. (DTF 145 I 201 consid. 4.2.1).
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Il Tribunale di appello, evadendo un'istanza di rettifica 2 luglio 2019 del dispositivo n. 1 del proprio decreto di sequestro (già rettificato in data 19 giugno 2019) relativo ai conti presso C.________ AG, ha spiegato che il compito di stimare i beni da sottoporre a sequestro rispettivamente limitare la misura a quanto basti per soddisfare il creditore incombe all'UE e non alla Camera di esecuzione e fallimenti. Essendo ignoto a quest'ultima il saldo dei conti presso D.________ SA, ha ritenuto l'istanza irricevibile sia in quanto tale sia nella prospettiva dell'art. 17 LEF, l'Ufficio di esecuzione di Lugano non avendo ancora deciso in merito.
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A ben guardare, la ricorrente non risponde agli argomenti esposti dal Tribunale di appello relativamente alla propria competenza e ai limiti di un suo eventuale intervento. Ella censura piuttosto l'operato - o meglio: l'omissione di decidere - da parte dell'Ufficio di esecuzione nella prospettiva di un diniego formale di giustizia, senza peraltro riferirsi a questo principio. Ora, come noto, con ricorso in materia civile al Tribunale federale possono essere censurate unicamente decisioni prese dall'autorità giudiziaria suprema di un Cantone (art. 75 cpv. 1 LTF). La censura si rivela pertanto inammissibile. Lo è pure siccome rivolta contro l'operato del Tribunale di appello, non essendo spiegato quale norma o principio legale quest'ultima autorità abbia applicato in modo eccessivamente formale, impedendo in tal modo la realizzazione del diritto sostanziale o impedendo alla ricorrente l'accesso a un tribunale.
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4.3. Da ultimo, la ricorrente lamenta la violazione del divieto d'arbitrio materiale (art. 9 Cost.). Quale motivazione, adduce una lista di norme costituzionali e legislative federali, in parte trattate ai punti precedenti, aggiungendo un richiamo alla costituzione del Cantone Ticino e la constatazione che la sentenza impugnata " urta violentemente il sentimento di giustizia e ferisce pure la logica ".
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È immediatamente evidente che considerazioni generiche quali quelle appena riassunte non soddisfano neppure lontanamente le severe esigenze di motivazione formulate con riferimento a censure aventi per oggetto diritti fondamentali o disposizioni di diritto cantonale e intercantonale (art. 106 cpv. 2 LTF; in merito supra consid. 1.2). La censura è inammissibile.
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5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto nella misura in cui sia ricevibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 1 e contrario LTF).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio di esecuzione di Lugano, al patrocinatore di B.________ e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 22 dicembre 2020
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Herrmann
 
La Cancelliera: Antonini
 
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