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Informationen zum Dokument  BGer 4A_395/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_395/2020 vom 22.12.2020
 
 
4A_395/2020
 
 
Sentenza del 22 dicembre 2020
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
 
opponente
 
Società B.________,
 
patrocinata dall'avv. Laura Cansani,
 
Oggetto
 
facoltà di rappresentare in un processo,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 maggio 2020 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2019.101).
 
 
Considerando:
 
che l'avv. A.________ ha inoltrato, in rappresentanza di C.________, al Pretore di Locarno-Città una petizione 24 maggio 2019 con cui ha chiesto di condannare la Società B.________ al versamento di fr. 30'000.-- al suo patrocinato quale indennità per licenziamento ingiustificato;
 
che il 21 ottobre 2019 la Commissione per l'avvocatura del Cantone Ticino ha radiato l'avv. A.________ dal registro cantonale degli avvocati in seguito alla sua condanna penale per fatti incompatibili con la professione di avvocato;
 
che con sentenza 28 maggio 2020 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo inoltrato da A.________ contro la decisione con cui il predetto Pretore ha rilevato l'incapacità di validamente rappresentare l'attore, assegnandogli un termine per designare un suo rappresentante abilitato nel senso dell'art. 68 CPC;
 
che l'8 maggio 2020 A.________ ha impugnato innanzi alla II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (causa 2C_364/2020) la sentenza 2 marzo 2020 con cui il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il gravame esperito contro la sua radiazione dal registro cantonale degli avvocati;
 
che A.________ ha attaccato con ricorso 11 luglio 2020 la sentenza 28 maggio 2020 della III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, postulando di essere reintegrata quale difensore nella predetta causa incoata innanzi al Pretore;
 
che con decreto 17 luglio 2020 la ricorrente è stata invitata a versare entro il 31 agosto 2020 un anticipo di fr. 1'000.-- per le spese presunte del processo introdotto innanzi alla I Corte di diritto civile;
 
che su richiesta 24 agosto 2020 della ricorrente tale termine è stato prorogato fino al 21 settembre 2020 con decreto 1° settembre 2020 menzionante esplicitamente l'esclusione della possibilità di ottenere ulteriori proroghe;
 
che il 2 ottobre 2020 la Presidente della I Corte di diritto civile ha, in accoglimento della relativa domanda 21 settembre 2020 della ricorrente, sospeso la presente procedura ricorsuale fino a decisione sul ricorso presentato nella causa 2C_364/2020;
 
che con sentenza del 30 ottobre 2020, consegnata alla ricorrente il 13 novembre 2020, la II Corte di diritto pubblico ha respinto l'appena menzionato ricorso;
 
che essendo pertanto terminata la sospensione ordinata il 2 ottobre 2020, con decreto 25 novembre 2020 indicante le conseguenze di un mancato tempestivo pagamento, è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 7 dicembre 2020;
 
che l'avviso di ritiro di tale atto giudiziario è stato depositato nella casella postale della ricorrente giovedì 26 novembre 2020;
 
che la ricorrente non ha tuttavia ritirato l'invio durante il periodo di giacenza postale, ragione per cui la notificazione è reputata avvenuta il settimo giorno dopo il tentativo di consegna infruttuoso (art. 44 cpv. 2 LTF);
 
che con istanza 3 dicembre 2020 la ricorrente ha chiesto una "proroga" della sospensione decretata il 2 ottobre 2020, motivando la domanda con la denuncia penale sporta contro i giudici della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino;
 
che il motivo invocato con tale richiesta è del tutto inidoneo a giustificare una nuova sospensione della procedura ricorsuale, ragione per cui la domanda va respinta;
 
che in ogni caso la postulata sospensione non avrebbe toccato l'obbligo di versare l'anticipo spese;
 
che inoltre il semplice e-mail inviato dalla ricorrente il 3 dicembre 2020 non costituisce un atto ricevibile in una procedura ricorsuale pendente innanzi al Tribunale federale (art. 42 cpv. 4 LTF);
 
che il 18 dicembre 2020 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono messe a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alla ricorrente, alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, alla Società B.________ e a C.________.
 
Losanna, 22 dicembre 2020
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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