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Informationen zum Dokument  BGer 5D_304/2020  Materielle Begründung
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BGer 5D_304/2020 vom 21.12.2020
 
 
5D_304/2020
 
 
Sentenza del 21 dicembre 2020
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Comune di X.________,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto definitivo dell'opposizione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 ottobre 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2020.64).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Il Comune di X.________ ha escusso A.________ per l'incasso di complessivi fr. 22'493.20 (oltre interessi).
 
Con decisione 4 maggio 2020 il Pretore del Distretto di Blenio ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo limitatamente a fr. 22'493.20 (senza interessi). Il Giudice di prime cure ha ritenuto che le decisioni prodotte dal Comune (quattro multe per complessivi fr. 1'440.--, una sentenza 8 luglio 2015 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino relativa alle spese di demolizione di un capanno giudicato abusivo pari a fr. 19'354.05 e due conteggi per le tasse sui cani per gli anni 2014 e 2015 per complessivi fr. 1'699.15) erano esecutive (v. art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), seppure sprovviste della relativa attestazione, dato il tempo trascorso tra la loro notificazione e l'avvio dell'esecuzione (fra tre e quattro anni e mezzo).
 
Mediante sentenza 23 ottobre 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il reclamo interposto da A.________ avverso la decisione pretorile. La Corte cantonale ha osservato che l'escussa non si era confrontata con la predetta argomentazione del Giudice di prime cure. Secondo i Giudici cantonali, inoltre, la richiesta dell'escussa di compensare il credito vantato dal Comune con il danno di fr. 50'000.-- che i poliziotti avrebbero causato al marito e al suo consulente in occasione della demolizione del capanno non poteva essere accolta: l'asserito danno non era stato causato all'escussa personalmente e comunque i documenti da lei prodotti non permettevano di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pretesa (v. art. 81 LEF).
 
2. Con ricorso 4 dicembre 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di compensare il credito posto in esecuzione con il danno subito dal marito in occasione della demolizione del capanno e di revocare il sequestro nel frattempo ottenuto dal Comune. La ricorrente ha anche chiesto di conferire effetto sospensivo al suo rimedio.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
3. Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto della ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF).
 
 
4.
 
4.1. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
 
4.2. La ricorrente afferma di essere autorizzata, in qualità di moglie, a far valere il credito (cifrato ora a fr. 100'000.--) vantato dal marito nei confronti del Comune per la violazione, in relazione agli avvenimenti occorsi durante la demolizione del capanno, degli art. 2, 4, 7, 8, 9, 10 cpv. 2-3, 16 cpv. 3 e 26 Cost. e quindi di poter compensare tale credito con la somma posta in esecuzione qui discussa. Le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF sono però del tutto disattese: la ricorrente, oltre a inammissibilmente addurre nuovi fatti e mezzi di prova (combinati art. 117 e 99 cpv. 1 LTF) e nuove conclusioni (combinati art. 117 e 99 cpv. 2 LTF), non si confronta a sufficienza con la sentenza cantonale impugnata e non spiega in che modo essa violerebbe i suoi diritti costituzionali.
 
5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF. Con l'evasione del ricorso, l'istanza di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva d'oggetto.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 21 dicembre 2020
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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