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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1023/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_1023/2020 vom 15.12.2020
 
 
2C_1023/2020
 
 
Sentenza del 15 dicembre 2020
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Aubry Girardin, Giudice presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Trasmissione xxx del 3 maggio 2020,
 
ricorso contro la decisione b. 865 emanata il 28 ottobre 2020 dall'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR.
 
 
La Giudice presidente della II Corte di diritto pubblico,
 
 
visto:
 
il ricorso inoltrato il 9 dicembre 2020 da A.________ contro la decisione b. 865 del 28 ottobre 2020 con cui l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR ha deciso di non entrare nel merito del gravame da questi esperito contro la trasmissione xxx del 3 maggio 2020 per difetto di capacità processuale (interpellato, il curatore dell'insorgente ha dichiarato di non volerlo rappresentare);
 
che, oltre a postulare l'annullamento di questa decisione, il ricorrente chiede nelle sue conclusioni l'annullamento del rapporto inc. 466/2020 del sostituto mediatore B.________, la costituzione di un Tribunale cantonale di appello straordinario rispettivamente di un Tribunale intercantonale e, infine, che siano inflitte delle multe disciplinari a diverse persone e che egli sia indennizzato;
 
l'invito contenuto nel gravame e rivolto al Giudice federale Seiler e ai cancellieri Savoldelli e Ieronimo Perroud ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti;
 
 
considerando:
 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241);
1
che, per prassi costante e peraltro nota al ricorrente, questa Corte non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43 con rinvii);
2
che la domanda di astensione della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43 e rinvii);
3
che detta domanda è invece priva d'oggetto in quanto concerne il Giudice federale Seiler e il Cancelliere Savoldelli, i quali non sono chiamati ad intervenire nel presente procedimento;
4
che peraltro, come già spiegato più volte al ricorrente, una dichiarazione d'inammissibilità e il conseguente mancato esame di merito di ricorsi non implicano una parvenza di imparzialità (sentenza 1C_438/2020 dell'11 settembre 2020);
5
che, sebbene l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ sia stato limitato in via cautelare e sia stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi (sentenza 2C_907/2020 del 24 novembre 2020 e rinvii), questi ha nuovamente, come già fatto numerose volte dopo l'adozione della menzionata misura, agito personalmente senza l'ausilio del curatore avv. C.________;
6
che pertanto l'impugnativa non merita maggiore disamina;
7
che non si giustifica infatti assegnare al curatore un termine giusta l'art. 42 cpv. 5 LTF per ratificare il rimedio, poiché tale disposto permette di ovviare a vizi di uno scritto in caso di omissioni involontarie, ma non nel caso di una persistente reiterata intenzionale inosservanza delle regole procedurali (sentenza 2C_943/2020 del 24 novembre 2020 e richiamo);
8
che, a prescindere da ciò, in quanto esperito contro la decisione b. 865 l'allegato ricorsuale non adempie le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF rispettivamente dall'art. 106 cpv. 2 LTF (sulle relative esigenze, vedasi DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286 e richiamo) e quindi si rivelerebbe comunque irricevibile;
9
che, in quanto rivolto contro il contenuto della trasmissione xxx del 3 maggio 2020 il gravame esula dall'oggetto del contendere, limitato alla pronuncia d'inammissibilità dell'AIRR, e sarebbe ugualmente inammissibile;
10
che il gravame si rivelerebbe pure irricevibile nella misura in cui il ricorrente impugna il rapporto del mediatore supplente inc. 466/2020 e il rapporto annuale 2019 dell'AIRR che sono estranei alla causa;
11
che, infine, le ulteriori conclusioni formulate dal ricorrente (concernenti la costituzione di un Tribunale cantonale di appello straordinario rispettivamente di un Tribunale intercantonale o, infine, la domanda d'infliggere delle multe disciplinari o che egli sia indennizzato) esulano pure esse dalla vertenza e sarebbero in ogni caso ugualmente irricevibili;
12
che, premesse queste considerazioni, il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF;
13
che, considerate le circostanze della fattispecie, si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
14
che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF) né alla controparte che non è stata invitata ad esprimersi (art. 68 cpv. 1 LTF);
15
 
 per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. La domanda di ricusazione, nella misura in cui non è priva d'oggetto, è inammissibile.
 
2. Il ricorso è inammissibile.
 
3. Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili per la sede federale.
 
4. Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. C.________, alla Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR e all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR.
 
Losanna, 15 dicembre 2020
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Aubry Girardin
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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