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Informationen zum Dokument  BGer 5F_29/2020  Materielle Begründung
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BGer 5F_29/2020 vom 08.12.2020
 
 
5F_29/2020
 
 
Sentenza dell'8 dicembre 2020
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
 
Marazzi, Bovey,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
istante,
 
contro
 
Autorità regionale di protezione 9 sede di
 
Torricella-Taverne, via alla Chiesa, 6808 Torricella,
 
controparte,
 
Presidente della Camera di protezione del
 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
 
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
revisione,
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_530/2020 del 29 luglio 2020.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Con sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020, emanata nella procedura semplificata, la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato da A.________ avverso la decisione 19 maggio 2020 mediante cui il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino aveva ritenuto irricevibile il suo reclamo contro un'ordinanza probatoria emanata dall'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne (nel quadro del " procedimento di accertamento sulla capacità di discernimento " avviato nei suoi confronti).
 
2. Mediante scritto 18 agosto 2020 A.________ si è rivolta al Tribunale federale, postulando la revisione della sentenza 5A_530/2020 giusta gli " art. 38 cpv. 1-3 LTF e art. 121-124 cpv. 1 lett. a-b LTF ". Ella ha anche domandato di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di conoscere la composizione della Corte giudicante in via anticipata, nonché chiesto di escludere la Giudice federale Escher e la Cancelliera Antonini dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.
 
Le sue ulteriori conclusioni (ad esempio l'assegnazione di un risarcimento danni o la pronuncia di multe) risultano invece di primo acchito inammissibili, poiché esulano da quanto può validamente essere chiesto con una domanda di revisione.
 
3. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii).
 
La richiesta di "escludere" la Giudice federale Escher e la sottoscritta Cancelliera dal presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritiene l'istante, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a lei sfavorevole - compresa la decisione oggetto dell'istanza di revisione all'esame - non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; v. sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 1.2.2). In tali circostanze, la domanda di "esclusione" può essere evasa dalla Giudice federale e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusazione, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF (v. sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1 con rinvii).
 
4. La sentenza 5A_530/2020 è passata in giudicato con la sua pronuncia (art. 61 LTF) e non può essere annullata in applicazione dell'art. 38 cpv. 1 LTF, ma soltanto mediante una revisione (v. art. 38 cpv. 3 e 121 segg. LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2 aed. 2014, n. 10 e 14 ad art. 38 LTF).
 
 
5.
 
5.1. Giusta l'art. 121 LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata: se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), se il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte (lett. b), se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d).
 
Per essere ammissibile l'istanza di revisione deve essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (art. 42 cpv. 2 LTF).
 
5.2. Laddove non avanza critiche totalmente estranee al giudizio dedotto in revisione, nel prolisso e confuso scritto all'esame l'istante si limita a ridiscutere liberamente la sentenza 5A_530/2020 e omette di spiegare con sufficiente chiarezza in che modo il Tribunale federale sarebbe incorso in un motivo di revisione previsto all'art. 121 LTF. Del tutto generica, la sua istanza di revisione va ritenuta insufficientemente motivata (art. 42 cpv. 2 LTF) e quindi inammissibile. Essa può essere evasa senza uno scambio di scritti (art. 127 LTF).
 
6. Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Ciò rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria interposta dall'istante. Non si assegnano ripetibili né "indennità di inconvenienza".
 
Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione (art. 42 cpv. 7 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. La domanda di revisione è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento.
 
Losanna, 8 dicembre 2020
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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