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Informationen zum Dokument  BGer 4A_303/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_303/2020 vom 08.12.2020
 
 
4A_303/2020
 
 
Sentenza dell'8 dicembre 2020
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Kiss, Presidente,
 
Rüedi, Ramelli, giudice supplente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Manuela Rainoldi,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Roberto Macconi,
 
opponente.
 
Oggetto
 
contratto di lavoro; disdetta,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 marzo 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2019.3).
 
 
Fatti:
 
A. Dal 2007 A.________ era dipendente della B.________ come giornalista del settimanale xxx; dal 2010 curava la rubrica  yyye interviste a personaggi di spicco. Era retribuita, da ultimo, con fr. 400.-- per articolo pubblicato.
1
Con raccomandata del 6 marzo 2015 B.________ ha disdetto il rapporto di lavoro per la scadenza del 30 giugno 2015. Con lettera del 18 marzo 2015 ha precisato che il licenziamento era motivato dal fatto che la dipendente non si era attenuta ai limiti della rubrica yyye, nonostante ripetuti richiami, non aveva seguito le istruzioni del responsabile della redazione. La dipendente si è opposta alla disdetta, che ha definito abusiva.
2
B. Il 5 novembre 2015 A.________ ha avviato una causa civile davanti alla Pretura di Lugano chiedendo che B.________ fosse condannata a pagarle fr. 2'000.-- di salario quale retribuzione per quattro articoli non pubblicati e l'annullamento della rubrica yyy, fr. 13'000.-- d'indennità per disdetta abusiva e fr. 5'000.-- a titolo di risarcimento del danno e del torto morale; ha inoltre chiesto il rilascio di un certificato di lavoro completo. L'attrice sosteneva che la disdetta fosse abusiva, perché consecutiva alle divergenze sorte dopo la pubblicazione di due articoli: una critica nella rubrica  yyy su C.________, presentatore del gioco televisivo  zzz, figlio dell'avvocato D.________, presidente di E.________ e del consiglio di fondazione del F.________, nonché amico del direttore della convenuta G.________; e un'intervista al direttore dell'informazione della RSI H.________ contenente critiche al Consiglio del pubblico della Società cooperativa per la radiotelevisione svizzera di lingua italiana (CORSI).
3
La convenuta si è opposta alla petizione sostenendo che l'attrice era stata licenziata poiché non si era attenuta, nonostante ripetuti richiami, alle istruzioni impartitele e ai limiti di contenuto della rubrica yyy, in particolare aveva espresso attacchi personali e commenti politici inadeguati. Ha proposto un testo dell'attestato di lavoro, che l'attrice ha rettificato in sede dibattimentale. Al termine dell'istruttoria l'attrice ha aumentato a fr. 10'000.-- la pretesa di risarcimento del danno e del torto morale.
4
Il Pretore aggiunto di Lugano ha accolto parzialmente la petizione con sentenza del 21 novembre 2018. Ha condannato la convenuta a pagare fr. 400.-- per un articolo non pubblicato a torto e a rilasciare all'attrice l'attestato di lavoro, del quale ha definito il contenuto.
5
C. Entrambe le parti si sono rivolte al Tribunale di appello del Cantone Ticino. L'attrice ha chiesto l'accoglimento integrale delle sue pretese e il rilascio del certificato di lavoro nella forma limitata, dichiarando subordinatamente di rinunciarvi. Con appello incidentale la convenuta ha chiesto di respingere la pretesa di risarcimento e la rettifica del testo dell'attestato di lavoro.
6
La II Camera civile del Tribunale di appello si è pronunciata il 13 marzo 2020 con giudizio notificato il 5 maggio 2020. Ha modificato parzialmente il contenuto dell'attestato di lavoro limitato proposto dall'attrice e, per il resto, ha respinto il suo appello nella misura in cui lo ha ritenuto ricevibile. Anche l'appello incidentale della convenuta è stato respinto in quanto ricevibile.
7
D. A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 5 giugno 2020. Chiede, oltre alla concessione dell'effetto sospensivo, la condanna della convenuta a pagarle fr. 2'000.-- di retribuzione del lavoro, fr. 13'000.-- di indennità per disdetta abusiva e fr. 10'000.-- di torto morale e a rilasciarle l'attestato di lavoro da lei proposto.
8
B.________ postula la reiezione della domanda cautelare e del ricorso. Le parti hanno presentato osservazioni di replica e duplica. L'autorità cantonale non ha preso posizione.
9
La domanda di effetto sospensivo è stata respinta con decreto presidenziale del 4 settembre 2020, dando atto che la parte convenuta ha dichiarato di rinunciare all'incasso delle ripetibili fino all'evasione del ricorso.
10
 
Diritto:
 
1. Il ricorso è presentato tempestivamente dalla parte parzialmente soccombente nella procedura cantonale (art. 100 cpv. 1 e 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Il valore litigioso accertato nella sentenza cantonale (consid. 19.2 e 21) è superiore a fr. 15'000.-- (74 cpv. 1 lett. a LTF). Il ricorso in materia civile è pertanto ammissibile.
11
2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale ( art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2).
12
Il Tribunale federale fonda invece il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. Può scostarsene o completarli solo se sono stati effettuati in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF).
13
Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - arbitrario (art. 9 Cost.) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze rigorose poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati e precisare in cosa consiste la violazione. Non basta opporre il proprio punto di vista alle conclusioni del giudizio impugnato; il Tribunale federale non esamina le critiche di carattere appellatorio. Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 145 I 26 consid. 1.3; 144 III 264 consid. 6.2.3; 140 III 264 consid. 2.3).
14
3. In un considerando iniziale il Tribunale cantonale ha osservato che su vari aspetti l'appellante non aveva criticato puntualmente il giudizio del Pretore aggiunto, ma si era limitata a critiche generiche, "riprendendo apoditticamente tesi già esposte in prima sede". Ha quindi annunciato che avrebbe esaminato l'appello soltanto nella misura in cui rispettava gli art. 310 e 311 CPC. La ricorrente si duole della violazione di queste norme. Asserisce che, siccome il giudice di prima istanza non si era chinato su argomentazioni espresse validamente, lei poteva riproporle acriticamente in appello. Nel suo caso il Pretore aggiunto aveva escluso la verosimiglianza dell'abusività della disdetta senza considerare i numerosi documenti da lei prodotti né chinarsi sulle sue argomentazioni. Con l'appello, precisa la ricorrente, lei aveva contestato tale modo di procedere e quindi riproposto le tesi ignorate dal Pretore aggiunto.
15
La censura è inammissibile. La ricorrente la formula in termini generali; non spiega né quali argomentazioni precise né quali prove sarebbero state ignorate dal Pretore aggiunto né in quali passaggi dell'atto di appello lei se ne sarebbe lamentata. In verità anche le predette considerazioni preliminari della sentenza sono generiche. Tuttavia, come si vedrà nel seguito della motivazione, le insufficienze dell'atto di appello sono specificate.
16
4. La ricorrente ritiene che la Corte cantonale abbia commesso arbitrio e violato l'art. 8 CC considerando credibili le dichiarazioni di G.________, nonostante che dagli atti emergerebbe chiaramente ch'egli "impersonifica l'editore di xxx", è direttore di B.________, è ingegnere di formazione, non ha mai esercitato attività giornalistiche e non era affatto coinvolto nella redazione del settimanale, diretto invece da I.________. Per la ricorrente G.________ non poteva quindi riferire nulla su di lei, non avendo mai avuto contatti diretti. A suo parere l'accertamento di questi fatti è essenziale, poiché l'ordine dato dall'editore G.________ di licenziare una dipendente sarebbe "contrario ai principi cardine del giornalismo e della libertà d'informazione". Per le medesime ragioni essa definisce arbitrario anche l'accertamento secondo cui G.________ poteva darle e le aveva dato istruzioni; arbitrio che spiega elencando una serie di elementi che confermerebbero la sua tesi. Prevalendosi dell'art. 99 cpv. 1 LTF, la ricorrente produce con il gravame i documenti 5R e 6R; con la replica il documento 7R. I documenti 5R e 7R attesterebbero che G.________ e I.________ sono rispettivamente direttore della convenuta e direttore del settimanale xxx; il documento 6R che l'editore non può interferire sull'attività giornalistica.
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4.1. I documenti 5R, 6R e 7R sono nuovi e inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF). Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la rilevanza dei fatti ch'essi proverebbero - il ruolo di G.________ e dell'editore in genere - non è stata determinata dalla sentenza cantonale né dalla risposta dell'opponente. I fatti erano controversi già nel processo di prima istanza; la ricorrente li aveva discussi con l'appello, in particolare al n. 3.3.
18
4.2. Sul ruolo di G.________ i giudici cantonali hanno accertato che "svariati riscontri agli atti confermano il suo coinvolgimento con il settimanale, non solo nella sua qualità formale di direttore, ma anche concretamente, tramite contatti regolari, colloqui, controlli, formulazione di proposte, suggerimenti e critiche". Hanno inoltre costatato che La ricorrente riassume correttamente questi accertamenti articolati effettuati dai giudici d'appello. Tuttavia, invece di criticarli in modo puntuale, confrontandosi in particolare con le prove considerate, vi contrappone semplicemente il proprio punto di vista, elencando altre prove agli atti che a suo giudizio lo sosterrebbero. Simili censure appellatorie non sono ammissibili (v. consid. 2).
19
5. La Corte cantonale ha giudicato irricevibili per carenza di motivazione le censure d'appello riguardanti la forza probante di diversi documenti, qualificati dal Pretore aggiunto direttive e richiami del datore di lavoro. D'un canto perché in merito ai documenti 4-6, 8, 10, 12 e 14 l'appellante aveva proposto solo "una propria personale opinione, ancora una volta senza mettere sufficientemente in discussione i citati documenti"; dall'altro perché la ricezione del messaggio di posta elettronica documento 7, "in mancanza di sufficienti contestazioni", è da considerarsi accertata sulla base delle testimonianze K.________ e J.________, oltre che dell'interrogatorio del mittente I.________.
20
La ricorrente riassume correttamente tali considerazioni della sentenza, ma non contesta il vizio formale della propria motivazione d'appello. Espone soltanto alcune valutazioni appellatorie di merito sui documenti in questione. La censura è perciò inammissibile.
21
6. Il Tribunale di appello ha stabilito, a conferma del giudizio di prima istanza, che G.________ e I.________ avevano impartito istruzioni all'attrice, volte a impedirle che le critiche giornalistiche "trascendessero in attacchi personali, commenti offensivi o esternazioni politiche". L'accertamento si basa in particolare sui documenti 4-8, 10, 12, 13.1, 13.2, 14 e P, sulla deposizione J.________ e sugli interrogatori di G.________ e I.________. La ricorrente censura d'arbitrio anche questi accertamenti. Ribadisce che G.________ non aveva la competenza di darle istruzioni, poi passa in rassegna e commenta il contenuto dei documenti 4, 5, 6, 7 e P, negando che si trattasse di istruzioni.
22
Le critiche, per quanto ammissibili, sono manifestamente infondate. Del ruolo di G.________ s'è già detto (cfr. consid. 4). Quanto al contenuto dei documenti - per tacere del fatto che la ricorrente ne commenta soltanto alcuni tra quelli considerati nella sentenza impugnata - eccone alcuni passaggi. I.________ aveva tra l'altro scritto: "M'importa che cosa ho detto a te in questi mesi, ossia che non voglio attacchi personali e - come in questo caso - che usi il giornale per sistemare conti propri. È semplicemente scorretto e danneggia il giornale" - "non so più come devo dirti che nella rubrica non accetto gli attacchi personali" (documento 4). "Tu sai che alla fine G.________ ha il potere di decidere di queste cose (è anche formalmente il direttore del giornale) e io vorrei evitare di prestargli il fianco. Per cui devo chiederti, ancora più incisivamente, di essere il meno personale possibile nelle critiche, e soprattutto di non deridere (e quindi offendere) " (documento 5). "... trovo che sei entrata troppo in tipiche polemicucce italiane..." - "Io leggo un intento manipolatorio, infatti vuoi far dire a lui delle cose sulla RSI che pensi tu" (documento 6). "... voglio che tu assuma una distanza critica con i soggetti'. Con il tempo ho notato che o ami o odi; o ci sono lodi, per H.________, L.________, o solo punzecchiature. E come nel caso M.________ provocazioni più o meno aperte" - "Sarò attento: se sento che tenti di regolare tuoi conti personali usando il nostro giornale non te lo dirò una seconda volta, chiuderò seduta stante la rubrica" (documento 7).
23
Sostenere che sia manifestamente errato considerare tali scritti di I.________, che la ricorrente riconosce essere suo superiore, avvertimenti o istruzioni del datore di lavoro è temerario, a prescindere dalle rubriche alle quali si riferissero e dal ruolo di G.________, sul quale insiste la ricorrente.
24
7. Affrontando i motivi del licenziamento, la Corte d'appello ha ricordato che il Pretore aggiunto aveva ritenuto provati quelli indicati dalla convenuta, ovvero "il mancato ossequio, malgrado numerosi richiami, delle direttive impartite da G.________ e I.________ (rispettivamente direttore della convenuta e redattore responsabile del settimanale) a partire dal 2012 relativamente alla rubrica 'yyy'". Il primo giudice aveva "citato gli attacchi personali contenuti nell'articolo del 25 agosto 2014 su C.________ di cui al doc. J, e l'articolo del 2 marzo 2015 inerente alle programmazioni elettorali della RSI (doc. 15), dopo il quale è stata pronunciata la disdetta (doc. 16) ".
25
La Corte d'appello ha confermato la decisione del Pretore aggiunto. Ha respinto le obiezioni dell'attrice, secondo la quale il licenziamento era un atto di "vendetta per l'attacco sferrato a C.________ e alla sua famiglia" con l'articolo citato; articolo che, ha precisato, "può in effetti avere spezzato definitivamente il rapporto di fiducia, ma non ha rappresentato che il culmine di una serie di problematiche emerse nel corso del tempo, rispettivamente ha manifestato una volta di più lo scollamento fra lo stile di giornalismo desiderato e adottato dall'attrice e la filosofia del settimanale voluta dalla dirigenza della convenuta". La Corte cantonale è giunta a tale conclusione dopo avere esaminato e respinto le numerose obiezioni dell'appellante a tale riguardo. Ha in particolare osservato che, sebbene gli articoli fossero stati essenzialmente approvati da I.________, la cui visione dei limiti di critica consentita divergeva da quella più moderata di G.________, l'attrice era consapevole del parere e dei rimproveri di quest'ultimo, condivisi in diverse occasioni anche dal caporedattore. Le direttive, ha ribadito l'autorità cantonale, erano chiare e con il passare del tempo anche I.________, vista l'incapacità dell'attrice di adeguarvisi, aveva dovuto ricredersi.
26
Venendo agli articoli di cui ai documenti J e 15 la Corte cantonale ha stabilito che il primo "insinuava nemmeno velatamente che C.________ avesse ottenuto il posto grazie all'influenza del padre", mentre il secondo aveva esteso la critica "non solo al programma, ma all'intera campagna elettorale". Essa ha ribadito che l'attrice aveva ricevuto, sia prima sia dopo la pubblicazione, numerosi rimproveri riguardanti "l'atteggiamento provocatorio della giornalista, gli attacchi sferrati, talvolta per regolare questioni personali, le critiche offensive o fuori tema, gli attacchi alla RSI, rispettivamente le critiche alla RSI come organizzazione e le difficoltà di collaborazione sorte a causa del suo atteggiamento di chiusura e del mancato rispetto delle gerarchie all'interno della redazione, problematiche evincibili anche dal doc. 7, dagli interrogatori e dalle audizioni testimoniali", dei quali segue l'elenco.
27
8. Di nuovo la ricorrente riassume correttamente le predette argomentazioni della sentenza impugnata, le dichiara arbitrarie, perché in contrasto con le prove agli atti, e si diffonde poi in una lunga esposizione appellatoria che verte perlopiù su aspetti già trattati o comunque non determinanti: l'inattendibilità delle dichiarazioni fatte in causa da I.________; la riconosciuta propria capacità professionale dimostrata anche dalla pubblicazione di duecentonovanta articoli con l'approvazione di I.________; l'incompetenza di G.________ per le questioni riguardanti la redazione del settimanale e il suo rapporto gerarchico con I.________; l'avvenuta pubblicazione dell'articolo su C.________ (doc. J), che lascia presumere l'approvazione di I.________; l'assenza di prove sullo "scollamento" tra lo stile giornalistico dell'attrice e la filosofia della convenuta; la volontà di G.________, confermata da I.________, di volersi sbarazzare dell'attrice per motivi di inimicizia personale e per assecondare le proteste del padre di C.________, suo amico.
28
Queste critiche non sono formulate in modo ammissibile, non rispettano le esigenze di motivazione poste dagli art. 97 cpv. 1 e 106 cpv. 2 LTF. La ricorrente oppone ancora le proprie valutazioni a quelle dell'autorità cantonale. L'arbitrio va spiegato con motivazione rigorosa volta a dimostrare la manifesta erroneità dell'apprezzamento di determinate prove, non la sostenibilità delle proprie tesi. Non è sufficiente intercalare di tanto in tanto l'affermazione dell'arbitrio in un'esposizione di per sé appellatoria. Esposizione che, a ben vedere, non prende nemmeno in considerazione, se non con qualche allusione, gli accertamenti ritenuti determinanti dalla Corte d'appello; quelli secondo i quali la ricorrente aveva disatteso, in particolare con gli articoli su C.________ e sulla campagna elettorale, le direttive e gli avvertimenti chiari del datore di lavoro dei quali s'è detto sopra (cfr. consid. 6).
29
9. La Corte d'appello ha costatato che la ricorrente non si è confrontata con il rimprovero del Pretore aggiunto di non avere indicato, se del caso "mediante opportuni riferimenti agli allegati di prima sede", quali diritti della sua personalità protetti dall'art. 328 CO sarebbero stati lesi, contravvenendo quindi agli art. 310 e 311 CPC. Subordinatamente essa ha nondimeno affrontato il merito, escludendo che la disdetta fosse stata abusiva e che la convenuta avesse leso in altro modo l'onore professionale dell'attrice o la sua considerazione interna o esterna al datore di lavoro.
30
Con una rinnovata discussione di fatti e prove la ricorrente si propone di dimostrare l'arbitrarietà della motivazione di merito della sentenza; sostiene che ledono la sua personalità sia la disdetta abusiva, vendicativa, dettata da motivi personali, sia il successivo comportamento vessatorio del datore di lavoro nei suoi confronti. La ricorrente non si cura invece della motivazione formale. Ne viene l'inammissibilità d'entrata delle censure. Infatti, quando la sentenza impugnata si basa su più motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, la parte ricorrente deve confrontarsi con tutte, sotto pena, appunto, di inammissibilità del ricorso; l'impugnativa può essere accolta unicamente se sono fondate le critiche volte contro ogni motivazione (DTF 142 III 364 consid. 2.4 e rinvii).
31
Ad ogni modo, secondo gli accertamenti della Corte cantonale - vincolanti per il Tribunale federale, dopo che le critiche proposte contro di essi si sono rivelate inammissibili o infondate (art. 105 cpv. 1 LTF) - la ricorrente è stata licenziata perché non aveva rispettato a diverse riprese gli avvertimenti e le istruzioni del datore di lavoro che le chiedeva di evitare di inserire nei suoi articoli - in breve - attacchi personali e critiche offensive (cfr. consid. 6 - 8). Escludendo in circostanze simili il carattere abusivo della disdetta, la sentenza impugnata applica correttamente il diritto federale, segnatamente l'art. 336 cpv. 1 lett. a CO.
32
10. L'autorità cantonale ha costatato che in sede di appello l'attrice ha menzionato la libertà di espressione garantita dall'art. 16 Cost., ma che "tale censura non risulta nella decisione pretorile, né peraltro viene approfondita con il gravame". Ha nondimeno osservato, "quale argomentazione di diritto", che i diritti fondamentali possono avere un effetto indiretto anche sui rapporti tra privati, "nel senso che il giudice deve garantire un'interpretazione del diritto privato che sia conforme alla costituzione". Detto questo, la Corte d'appello ha ricordato che la ricorrente era stata licenziata con disdetta ordinaria rispettando i termini legali, non solamente perché aveva espresso una propria opinione, per cui nella fattispecie prevaleva l'autonomia privata del datore di lavoro, ovvero "il suo diritto di impartire delle istruzioni alla dipendente nell'interesse dell'azienda, di vedere rispettate le proprie gerarchie interne e di avere una collaborazione efficace all'interno della redazione".
33
La ricorrente afferma che anche questa conclusione è insostenibile, poiché contrasta con gli atti di causa. Sostiene di avere sempre rispettato "il volere" di I.________, nega che le fossero state date delle istruzioni prima del 2014, in particolare da G.________, e contesta che l'articolo su C.________ contenesse attacchi personali e commenti offensivi; a suo parere l'articolo era "conforme all'art. 16 Cost. fed. (libertà di opinione e informazione) ed ai principi della critica televisiva".
34
La censura è inammissibile nella misura in cui è fondata su fatti diversi da quelli accertati dall'autorità cantonale. S'è appena detto che, secondo tali accertamenti vincolanti, la ricorrente non è stata licenziata perché aveva espresso delle opinioni (cfr. consid. 8). La Corte d'appello ha perciò ritenuto giustamente che non v'è spazio per l'applicazione dell'art. 16 Cost.
35
11. Non essendo la disdetta abusiva, la Corte cantonale non ha esaminato il diritto all'indennità secondo l'art. 336a CO chiesta dall'attrice. Per la medesima ragione non occorre occuparsene in questa sede.
36
I giudici ticinesi non hanno esaminato neppure le pretese di risarcimento del danno materiale e morale che l'attrice giustificava con il comportamento del datore di lavoro successivo alla disdetta, "non avendo l'appellante sostanziato né dimostrato come e perché la controparte le abbia indebitamente causato un danno e una grave sofferenza morale". L'autorità cantonale ha inoltre giudicato irricevibili per motivazione insufficiente le censure d'appello volte contro il riconoscimento da parte del Pretore aggiunto del diritto alla retribuzione di un solo articolo scritto dall'attrice dopo la ricezione della disdetta.
37
Le critiche che la ricorrente volge contro questa parte del giudizio impugnato sono inammissibili. Anzitutto poiché non si confrontano con i rimproveri riguardanti l'insufficienza delle allegazioni e delle motivazioni d'appello (cfr. consid. 9); poi perché, oltre che appellatorie, sono fondate su fatti che non risultano dalla sentenza impugnata.
38
12. Il Tribunale di appello ha riformato il giudizio di prima istanza in merito all'attestato di lavoro, obbligando la convenuta a rilasciarne una versione limitata alla natura e alla durata del rapporto di lavoro in conformità con l'art. 330a cpv. 2 CO. Nel definirne il contenuto esso non ha stralciato la frase finale secondo la quale la dipendente "Lascia l'azienda libera da ogni impegno, ad eccezione del riserbo professionale"; ha reputato irricevibile la censura generica espressa a tale riguardo dall'appellante senza trarne delle conclusioni né spiegare il pregiudizio che la frase le causerebbe.
39
La ricorrente si duole della violazione degli art. 330a cpv. 2 e 321a CO. Omette tuttavia di prendere posizione sul difetto di motivazione rimproveratole dall'autorità cantonale. La censura è perciò inammissibile.
40
13. Inammissibile è infine la contestazione delle ripetibili determinate dalla sentenza d'appello. Le indennità ripetibili sono fissate secondo le tariffe stabilite dai Cantoni (art. 105 cpv. 2 e 96 CPC), in Ticino dal regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL/TI 178.310) su cui si è basato il Tribunale di appello. Trattandosi di diritto cantonale, la sua applicazione andava censurata per arbitrio, rispettando le regole di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (sentenza 4A_85/2019 del 3 settembre 2019 consid. 7.1).
41
14. In conclusione, il ricorso, nella misura molto limitata nella quale è ammissibile, è infondato. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
42
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 8 dicembre 2020
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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