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Informationen zum Dokument  BGer 5A_930/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_930/2020 vom 24.11.2020
 
 
5A_930/2020
 
 
Sentenza del 24 novembre 2020
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio di esecuzione di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona,
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Pierluigi Pasi.
 
Oggetto
 
esecuzione del sequestro, precetto esecutivo,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 ottobre 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2020.69).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Su istanza di B.________, il 30 aprile 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha decretato nei confronti di A.________ il sequestro di alcuni beni (otto telefoni cellulari, un computer e tre computer portatili) presso il Servizio reperti della Polizia cantonale ticinese.
 
L'8 maggio 2020 l'Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha eseguito il sequestro di quattro telefoni cellulari e di un computer portatile (il resto dei beni era stato dissequestrato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino e consegnato ad A.________ il 4 maggio 2020 alla sua uscita dal carcere). Con precetto esecutivo emesso il 13 maggio 2020 dall'UE di Bellinzona, B.________ ha escusso A.________ a convalida del sequestro per fr. 4'152'838.72, oltre interessi e spese (indicando quale titolo di credito una sentenza penale del 30 dicembre 2018 e un verbale di interrogatorio del 6 settembre 2019). Il precetto esecutivo è stato notificato ad A.________ per via edittale il 19 maggio 2020, mentre il decreto e il verbale di sequestro gli sono stati notificati, sempre per via edittale, il 15 maggio 2020 e poi, in seguito a una correzione di dati errati, il 12 giugno 2020.
 
Con ricorso 24 giugno 2020 A.________ ha impugnato l'operato dell'UE di Bellinzona. Mediante sentenza 27 ottobre 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto tardivo (v. art. 17 cpv. 2 LEF). L'autorità di vigilanza ha ritenuto che il ricorso sarebbe stato in ogni modo infondato, osservando che un debitore domiciliato all'estero può essere escusso in Svizzera al luogo di situazione dei beni sequestrati (v. art. 52 LEF) e che il fatto che tali beni apparterrebbero a terzi non ne impedisce né il sequestro né il pignoramento ove la proprietà dei terzi non sia manifesta (riservata la procedura degli art. 106 segg. LEF).
 
2. Mediante ricorso datato 2 novembre 2020 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale. Egli ha (implicitamente) chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
 
Benché invitato a indicare al Tribunale federale le generalità e l'indirizzo di una persona in Svizzera cui notificare gli atti a lui destinati, con e-mail 13 novembre 2020 il ricorrente ha comunicato di essere impossibilitato a designare un tale recapito.
 
Nel frattempo, con scritto 10 novembre 2020 B.________ ha introdotto un'istanza di prestazione di garanzie per eventuali spese ripetibili in applicazione dell'art. 62 cpv. 2 LTF.
 
Non sono state chieste determinazioni sul ricorso.
 
 
3.
 
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
 
Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
 
3.2. Quando, come in concreto, la sentenza impugnata si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), la parte ricorrente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, pena l'inammissibilità (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii).
 
Con il gravame all'esame, il ricorrente desidera "poter esporre la [sua] versione". Egli afferma di aver presentato ricorso all'autorità di vigilanza già in data 20 (e non 24) giugno 2020 riferendosi a un non meglio precisato "allegato [...] scambio di mail". Egli sostiene inoltre di aver fornito la "prova palese" che i beni sequestrati e pignorati non gli apparterrebbero.
 
Così facendo, il ricorrente censura quindi l'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata. Egli tuttavia nemmeno pretende che le condizioni che permettono al Tribunale federale di tenere conto di una fattispecie diversa da quella stabilita dall'autorità inferiore sarebbero in concreto soddisfatte (v. art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 1 LTF). Nessuna delle sue censure rivolte contro le due argomentazioni indipendenti (di irricevibilità, subordinatamente di infondatezza del ricorso cantonale) contenute nell'impugnata sentenza soddisfa quindi le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
 
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
Date le circostanze del caso concreto, si può prescindere dal prelevare spese giudiziarie (v. art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), ciò che rende senza oggetto la (implicita) domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente.
 
Atteso che B.________ non è stata invitata a determinarsi sul ricorso, la sua istanza volta alla prestazione di garanzie per eventuali spese ripetibili diventa caduca (v. art. 62 cpv. 2 e 68 cpv. 1 e 2 LTF).
 
Il ricorrente non ha designato un recapito in Svizzera, di modo che, in applicazione dell'art. 39 cpv. 3 LTF, è possibile omettere di notificargli questa sentenza e conservare l'esemplare a lui destinato presso il Tribunale federale a sua disposizione.
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione all'Ufficio di esecuzione di Bellinzona, al patrocinatore di B.________ e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Un esemplare di questa sentenza si trova a disposizione del ricorrente presso il Tribunale federale.
 
Losanna, 24 novembre 2020
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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