VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_692/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 27.11.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_692/2020 vom 13.11.2020
 
 
5A_692/2020
 
Decreto del 13 novembre 2020
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA in liquidazione,
 
ricorrente,
 
contro
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio incassi,
 
opponente.
 
Oggetto
 
effetto sospensivo (fallimento senza preventiva esecuzione),
 
ricorso contro il decreto emanato il 28 luglio 2020
 
dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2020.103).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Su istanza della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, in data 6 luglio 2020 il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato il fallimento senza preventiva esecuzione della A.________ SA dal giorno successivo alle ore 10:00.
 
Con reclamo 20 luglio 2020 la fallita ha impugnato tale decisione. In data 23 luglio 2020 essa ha chiesto di conferire effetto sospensivo al reclamo, istanza che il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto con decreto 28 luglio 2020, indicando che il gravame sembrava a prima vista privo di possibilità di successo.
 
2. Mediante ricorso datato 21 agosto 2020 (poi completato con scritto datato 25 agosto 2020) la A.________ SA in liquidazione ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendo " l'annullamento della decisione di fallimento " o eventualmente " la sospensione del fallimento" per alcuni mesi, nonché " la nomina di un CTU, medico possibilmente esperto in dermatologia e oncologia ".
 
3. Nel frattempo, con sentenza 3 settembre 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha statuito sul reclamo 20 luglio 2020, respingendolo.
 
Con scritto 30 settembre 2020 il Tribunale federale ha pertanto invitato le parti e l'autorità inferiore a determinarsi sulla questione a sapere se il ricorso 21/25 agosto 2020 pendente dinanzi ad esso sia divenuto privo d'oggetto e sulla ripartizione delle spese giudiziarie e ripetibili.
 
Le parti non si sono espresse, mentre l'autorità inferiore ha indicato, con scritto 2 ottobre 2020, di ritenere che il ricorso sia divenuto privo d'oggetto e si è rimessa al giudizio del Tribunale federale in merito alla ripartizione delle spese giudiziarie e ripetibili.
 
4. L'emanazione della sentenza sul reclamo ha senz'altro reso senza oggetto il ricorso contro la reiezione della richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo a detto reclamo.
 
La Giudice presidente della Corte adita può decidere quale giudice unico circa lo stralcio dai ruoli delle cause divenute prive d'oggetto in virtù dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF.
 
5. Quando una lite diventa senza oggetto, il tribunale, udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC).
 
La decisione qui impugnata, che respinge un'istanza di effetto sospensivo, è una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (v. DTF 137 III 475 consid. 2 con rinvii), per cui la ricorrente poteva far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali. Conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF, essa avrebbe dovuto indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consisteva la lesione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2). La ricorrente si è invece limitata ad accennare agli art. 20 e 30 cpv. 1 Cost. e ad affermare che "qui non c'è alcuna competenza nel merito, per cui era necessario nominare un CTU, possibilmente medico ed esperto in oncologia e dermatologia". La sua argomentazione manifestamente non soddisfa le predette esigenze di motivazione e pertanto, se non fosse divenuto privo d'oggetto, il suo ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie vanno così poste a carico della ricorrente. Non sono dovute ripetibili all'opponente.
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente decreta:
 
1. La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio dei fallimenti di Lugano, all'Ufficio di esecuzione di Lugano, all'Ufficio del registro fondiario di Lugano e all'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino.
 
Losanna, 13 novembre 2020
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).