VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_500/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 24.11.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_500/2020 vom 09.11.2020
 
 
4A_500/2020
 
 
Sentenza del 9 novembre 2020
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
C.________,
 
opponente.
 
Oggetto
 
mancato pagamento dell'anticipo spese,
 
ricorso contro la decisione emanata il 18 agosto 2020 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2020.47).
 
 
Considerando:
 
che con decisione 18 agosto 2020 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli, per mancato versamento dell'anticipo spese, il reclamo 19 maggio 2020 inoltrato da B.________ e A.________ contro la decisione 30 aprile 2020 emanata dal Pretore del distretto di Lugano nell'ambito di una causa incoata dai predetti coniugi nei confronti di C.________;
 
che B.________ e A.________ sono insorti contro il predetto giudizio del tribunale cantonale supremo con un ricorso datato 25 settembre 2020, chiedendo pure di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
 
che in questo scritto essi attaccano anche un'altra sentenza emanata dalla predetta Camera il medesimo giorno concernente una causa rientrante nella competenza della II Corte di diritto civile;
 
che la presente sentenza si occuperà quindi unicamente della prima decisione menzionata;
 
che, sebbene l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ sia stato limitato in via cautelare e sia stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi, questi ha nuovamente, come già fatto numerose volte dopo l'adozione della menzionata misura, agito personalmente senza l'ausilio del curatore avv. Pascal Cattaneo;
 
che il curatore non ha reagito all'invio dell'avviso di ricevimento del ricorso;
 
che pertanto, nella misura in cui è stata introdotta da A.________, l'impugnativa non merita maggiore disamina;
 
che non si giustifica infatti assegnare al curatore un termine giusta l'art. 42 cpv. 5 LTF per ratificare il rimedio, poiché tale disposto permette di ovviare a vizi di uno scritto in caso di omissioni involontarie, ma non nel caso di una persistente reiterata intenzionale inosservanza delle regole procedurali (sentenza 4F_8/2020 del 4 novembre 2020 consid. 4; DTF 142 I 10 consid. 2.4.7; sentenza 5A_677/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 3 cpv. 4);
 
che l'impugnativa verrà quindi trattata qui di seguito in quanto presentata da B.________;
 
che, come noto alla ricorrente, per costante giurisprudenza il Tribunale federale non fa precedere la pronunzia sul ricorso da una decisione sulla composizione della Corte (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3), ragione per cui la richiesta di conoscere anticipatamente la composizione dell'autorità statuente va disattesa;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto;
 
che in concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione;
 
che infatti le censure sollevate esulano dall'oggetto del litigio, l'autorità inferiore non dovendosi segnatamente pronunciare, nella decisione di stralcio emanata in seguito al mancato pagamento del richiesto anticipo spese, sulle doglianze sottopostole;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF);
 
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura federale dev'essere respinta, nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
 
che pertanto le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente B.________.
 
4. Comunicazione alle parti, alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'avv. Pascal Cattaneo.
 
Losanna, 9 novembre 2020
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).