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Informationen zum Dokument  BGer 4A_533/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_533/2020 vom 05.11.2020
 
 
4A_533/2020
 
 
Sentenza del 5 novembre 2020
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
C.________,
 
patrocinato dall'avv. Stefano Camponovo,
 
opponente.
 
Oggetto
 
torto morale,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 settembre 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2020.33).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. A.________ e B.________ sono i genitori naturali di D.________ (nata nel 1993), E.________ (nata nel 1998) e F.________ (nato nel 2003), il quale è stato collocato in apposite istituzioni dall'età di due anni. La madre ha mantenuto l'autorità parentale sul figlio di cui non aveva più la custodia. I genitori hanno esercitato - nei limiti imposti loro dalle autorità - con regolarità il loro diritto di visita.
 
 
2.
 
2.1. La Corte delle assisi criminali del Tribunale penale del Cantone Ticino ha condannato, con sentenza 22 gennaio 2015, C.________, fratello di A.________, a una pena detentiva di 4 anni e 8 mesi per diversi crimini contro l'integrità sessuale commessi tra il settembre 2009 e il maggio 2013 nei confronti del nipote F.________, approfittando del diritto di visita concessogli dall'autorità tutoria. C.________ è pure stato condannato a pagare alla vittima fr. 30'000.-- per torto morale e fr. 11'539.85 a titolo di risarcimento danni per le spese legali. I genitori non erano parte nel procedimento penale e non hanno quindi potuto far valere pretese civili in quella sede.
 
2.2. Nel gennaio 2015 A.________, E.________ e B.________ hanno chiesto allo Stato un indennizzo e una riparazione morale nel senso della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV). Il Dipartimento della sanità e socialità del Cantone Ticino ha respinto la domanda con decisione 24 agosto 2017.
 
3. Con petizione 12 febbraio 2018 A.________ e B.________ hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del distretto di Lugano C.________, chiedendo che questi fosse condannato a pagare loro complessivi fr. 70'000.-- per torto morale. Il Pretore aggiunto ha posto gli attori al beneficio dell'assistenza giudiziaria, ma ha integralmente respinto la petizione con giudizio 3 febbraio 2020.
 
4. Con sentenza 7 settembre 2020 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, l'appello presentato dagli attori. La Corte cantonale ha dapprima ricordato la restrittiva giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui ai genitori di un bambino vittima di reati contro l'integrità sessuale viene accordato un torto morale solo se sono toccati con un'intensità uguale a quella scaturente dal decesso del figlio. L'autorità inferiore ha poi considerato che spetta agli attori allegare e dimostrare l'esistenza di tale requisito. Pur riconoscendo che dalle memorie di A.________ e B.________ emerge una grande sofferenza, ha ritenuto che questi non hanno adempiuto il loro onere allegatorio e probatorio, atteso che non era possibile capire se la predetta esigenza era soddisfatta. Manca pure una perizia che avrebbe potuto chiarire in che modo gli abusi subiti da F.________ hanno aggravato le preesistenti sofferenze dei genitori, dettate anche dai difficili rapporti con le autorità di protezione e con la famiglia di A.________. Gli attori - soggiunge la Corte cantonale - hanno inoltre sostanzialmente descritto i loro gravi problemi di salute tardivamente, menzionandoli inammissibilmente solo in sede di appello.
 
5. Con ricorso 7 ottobre 2020 A.________ e B.________ postulano che C.________ sia condannato a pagare a ciascuno di loro fr. 35'000.-- e che le spese giudiziarie siano pure poste a carico di quest'ultimo.
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
6. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per soddisfare l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve riferirsi alle considerazioni della decisione impugnata e indicare con precisione in che consiste la violazione del diritto (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1).
 
In concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione. Esso si esaurisce infatti in un commento della sentenza cantonale accompagnato da un'esposizione delle vicissitudini della famiglia, senza che siano specificati i motivi per i quali il giudizio impugnato violerebbe il diritto.
 
7. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Viste le particolarità del caso si rinuncia eccezionalmente a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), ragione per cui l'implicita domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto. Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stato invitato a determinarsi sul ricorso, non è incorso in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 5 novembre 2020
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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