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Informationen zum Dokument  BGer 1C_227/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_227/2020 vom 04.11.2020
 
 
1C_227/2020
 
 
Sentenza del 4 novembre 2020
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Jametti, Giudice unica,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Xenia Peran,
 
ricorrente,
 
contro
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona
 
Oggetto
 
Elezioni del 7 aprile 2019 del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato per la legislatura 2019-2023,
 
ricorso contro la decisione emanata il 14 ottobre 2019 dal Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
Il 7 aprile 2019 hanno avuto luogo le elezioni cantonali per l'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato per la legislatura 2019-2023, alle quali Xenia Peran ha partecipato quale candidata. Il 29 aprile 2019 quest'ultima ha impugnato il verbale dell'Ufficio cantonale di accertamento dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, nonché dinanzi al Gran Consiglio.
 
Con sentenza del 2 maggio 2019 (inc. n. 52.2019.197), il Tribunale cantonale amministrativo, ritenendo competente il Gran Consiglio in applicazione dell'art. 164 cpv. 1 della legge ticinese sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (vLEDP), abrogata poi dalla LEDP del 19 novembre 2018 entrata in vigore il 1° settembre 2019, ha dichiarato irricevibile il ricorso dell'insorgente.
 
Con decisione del 14 ottobre 2019, il Gran Consiglio, applicando il diritto vigente al momento dei fatti e ritenendo quindi la propria competenza, ha respinto in quanto ricevibile il ricorso di Xenia Peran, indicando nei rimedi di diritto, in applicazione della sentenza 1C_651/2017 del 9 marzo 2018, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Adita dall'interessata, la Corte cantonale, rilevato che nel frattempo l'art. 164 cpv. 1 vLEDP è stato abrogato e che l'art. 134 cpv. 1 LEDP prevede che attualmente le decisioni del Consiglio di Stato e dell'Ufficio cantonale di accertamento sono definitive riservato il diritto federale, ha ritenuto che, giusta l'art. 88 cpv. 2 LTF, sarebbe dato il ricorso diretto al Tribunale federale, l'Ufficio di accertamento, composto nella fattispecie di tre giudici del Tribunale di appello, potendo essere assimilato al Governo cantonale. Non ha nondimeno accertato la nullità della decisione granconsiliare, perché tale conclusione presumerebbe la competenza della Corte cantonale. Ritenuta la propria incompetenza e quella del Gran Consiglio, con sentenza del 4 maggio 2020 ha dichiarato il ricorso inammissibile e trasmesso gli atti al Tribunale federale. Xenia Peran non ha impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale federale.
 
Il Consiglio di Stato, per sé e in rappresentanza del Gran Consiglio, non esprimendosi sulla questione della competenza, propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile.
 
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241).
 
La sentenza, non impugnata dalla ricorrente, con la quale il Tribunale cantonale amministrativo ha negato sia la competenza del Gran Consiglio sia la propria, appare invero sbrigativa, in particolare sotto il profilo di un formalismo eccessivo. In effetti, al momento in cui è stato adito il Gran Consiglio era chiaramente competente; inoltre, la nuova LEDP è meno favorevole alla ricorrente, visto che la priva delle istanze cantonali solo perché l'autorità adita ha tardato a statuire. Anche l'assimilazione dell'Ufficio di accertamento, composto di tre giudici, al Consiglio di Stato non appare di primo acchito manifesta. Visto l'esito del gravame, la questione non dev'essere esaminata oltre.
 
Con decreto presidenziale del 14 luglio 2020, la ricorrente è stata invitata a fornire, entro il 31 agosto 2020, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 1'000.--. Con scritto del 28 agosto 2020, sottolineata la sua difficile situazione finanziaria e l'interesse pubblico all'inoltro del gravame, la ricorrente ha chiesto di esonerarla dal versare l'anticipo, subordinatamente di prorogarle il termine per pagarlo. Mediante decreto del 1° settembre 2020, rifiutata implicitamente la domanda di "esonero", il termine è stato prorogato fino al 21 settembre seguente. Con scritto del 21 settembre 2020, la ricorrente, adducendo un asserito blocco di tutti i suoi conti bancari e la sua radiazione dal registro degli avvocati del Cantone Ticino, ha ribadito la richiesta di esonero, prospettando un ritiro del gravame. Rilevato che tale richiesta non pareva poter essere considerata quale domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 LTF, alla ricorrente è stato fissato un nuovo termine fino al 14 ottobre 2020, anche per esprimersi sul mantenimento o il ritiro del ricorso. Con scritto del 14 ottobre 2020, ella precisa di non aver chiesto né di chiedere l'assistenza giudiziaria, ma un "esonero" dei costi delle spese giudiziarie. Con decreto del 19 ottobre 2020 le è stato fissato un termine suppletorio per il versamento dell'anticipo, richiamando esplicitamente l'art. 62 cpv. 3 LTF, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il rimedio sarebbe stato dichiarato inammissibile. Con fax del 30 ottobre 2020 ha ribadito l'istanza di "esonero".
 
La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 primo periodo LTF). A tal fine, il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della Corte (art. 32 cpv. 1 LTF), stabilisce un congruo termine. Se scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF). Anche se quello di cui all'art. 62 cpv. 3 LTF costituisce un termine stabilito dal giudice, e quindi di per sé prorogabile alle condizioni dell'art. 47 cpv. 2 LTF (sentenza 4D_27/2010 del 22 aprile 2010 consid. 3), la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, fatti salvi motivi del tutto particolari e non prevedibili, il termine suppletorio è per sua natura improrogabile. Un secondo termine suppletorio entra in considerazione solo a titolo eccezionale e nella misura in cui la richiesta di ulteriore proroga esponga specificatamente quali ragioni particolari e imprevedibili impediscano di rispettare il termine (sentenza 6F_37/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 2.1 che la concerne e rinvii), ciò che non è addotto né è ravvisabile in concreto. Del resto, alla ricorrente, prima della fissazione di tale termine, era già stata concessa una proroga per versare l'anticipo.
 
Il decreto presidenziale del 19 ottobre 2020 non solo le assegnava un termine suppletorio fino al 30 ottobre seguente, ma ne rilevava pure il carattere improrogabile. Nello scritto del 14 ottobre 2020, la ricorrente, cognita del diritto, ha sottolineato di non aver chiesto né di chiedere l'assistenza giudiziaria, limitandosi a rilevare che qualora non avesse i suoi conti bloccati e non fosse "incessantemente ostracizzata nelle attività professionali e private" avrebbe versato l'anticipo. Questo rilievo, relativo alla sua radiazione dal Registro cantonale degli avvocati, pronunciata dall'autorità cantonale il 21 ottobre 2019 (FU 89/2019 del 5 novembre 2019), non costituisce un motivo particolare ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 secondo periodo LTF, come a lei noto (sentenza 6F_37/2019, citata, consid. 2.2). Del resto, nelle cause 6B_972/2019 del 9 ottobre 2019 e 2C_364/2020 del 30 ottobre 2020 ella ha pagato gli anticipi di fr. 3'000.--, rispettivamente fr. 2'000.--. Il fatto che nel quadro della sentenza 1C_91/2019 del 26 febbraio 2019 che la riguardava non è stato chiesto un anticipo né prelevate spese giudiziarie, perché il ricorso era stato accolto, è ininfluente.
 
La ricorrente parrebbe ignorare infatti il notorio e consolidato abbandono della prassi inerente alla gratuità dei ricorsi in materia di diritti politici e quindi il prelievo di anticipi e spese giudiziarie anche in tale ambito, nondimeno ridotte per tener conto dell'interesse pubblico da lei invocato inerente alla specificità di questa materia (DTF 133 I 141 consid. 4.1 e 4.2 pag. 142 seg.; sentenze 1C_670/2019 del 20 agosto 2020 consid. 8 e 1C_844/2013 del 3 giugno 2016 consid. 10, non pubblicato in DTF 142 I 2016, ma apparso in: RtiD I-2017 n. 4 pag. 23; messaggio del 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3862 seg.; STEINMANN/MATTLE, in: BSK Bundesgerichtsgesetz, 3aed. 2018, n. 100 ad art. 82; THOMAS GEISER, in: BSK Bundesgerichtsgesetz, 3aed. 2018, n. 12a ad art. 62). Nel caso in esame non sussistono motivi per scostarsi da questa prassi invalsa.
 
Non essendo stato versato l'anticipo entro il termine suppletorio, non è possibile esaminare il ricorso nel merito che, come indicato nel decreto del 19 ottobre 2020, è quindi manifestamente inammissibile ( art. 62 cpv. 3 terzo periodo LTF). La causa può essere pertanto decisa sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 3 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice unica pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alla ricorrente, al Consiglio di Stato, per sé e in rappresentanza del Gran Consiglio e, per conoscenza, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 4 novembre 2020
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice unica:  Il Cancelliere:
 
Jametti  Crameri
 
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