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Informationen zum Dokument  BGer 2C_821/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_821/2020 vom 02.11.2020
 
 
2C_821/2020
 
 
Sentenza del 2 novembre 2020
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Seiler, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Organo di mediazione RSI, supplente mediatore RSI, Dr. Stefano Vassere,
 
Oggetto
 
Rapporto del supplente mediatore RSI relativo al reclamo esperito contro la trasmissione yyy del 3 maggio 2020 della Radio Televisione svizzera di lingua italiana RSI LA 1;
 
ricorso contro il rapporto del supplente mediatore RSI allestito il 19 agosto 2020 (incarto 466/2020/TV).
 
 
Il Presidente della II Corte di diritto pubblico,
 
 
visto:
 
il ricorso presentato il 28 settembre 2020 da A.________ contro il rapporto redatto il 19 agosto 2020 dal supplente mediatore RSI relativo al reclamo da lui esperito contro la trasmissione yyy del 3 maggio 2020 della Radio Televisione svizzera di lingua italiana RSI LA 1 (incarto 466/2020/TV);
 
l'invito contenuto nel gravame e rivolto al Giudice federale Seiler e ai cancellieri Savoldelli e Ieronimo Perroud ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti;
 
 
premesso:
 
che con risoluzioni del 30 settembre 2019 e del 9 dicembre 2019 l'Autorità Regionale di Protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC a favore del ricorrente, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale, ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito;
 
che con sentenze del 15 luglio 2020 (9.2019.172 e 9.2019.213) il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha, in sostanza, confermato quale curatore del ricorrente l'avv. Pascal Cattaneo (sentenza 1B_515/2020 del 22 ottobre 2020 e rinvii);
 
che come risulta inoltre dagli allegati al ricorso, l'Autorità Regionale di Protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha, con scritto del 17 agosto 2020, autorizzato il curatore a ratificare o non ratificare qualsiasi atto di portata giuridica;
 
 
considerando:
 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241);
1
che, per prassi costante e peraltro nota al ricorrente, questa Corte non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43 con rinvii);
2
che la domanda di astensione del Giudice federale Seiler e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43 e rinvii), mentre il Cancelliere Savoldelli non è in ogni modo chiamato ad intervenire nel presente procedimento;
3
che peraltro, come noto al ricorrente, una dichiarazione d'inammissibilità e il conseguente mancato esame di merito di ricorsi non implicano una parvenza di imparzialità (sentenza 1C_438/2020 dell'11 settembre 2020 e rinvio);
4
che, invitato ad esprimersi sul gravame, il curatore del ricorrente, con scritto del 20 ottobre 2020, ha informato questa Corte che non ratificava il ricorso, chiedendo di stralciare la causa dai ruoli e di prescindere dal prelievo di spese giudiziarie;
5
che non essendo realizzato alcuno dei motivi che permettono di stralciare dal ruolo una causa (art. 32 cpv. 2 LTF), segnatamente non essendo stata presentata un'esplicita dichiarazione di ritiro del ricorso, non può essere dato seguito alla richiesta formulata in tal senso dal curatore;
6
che, come già accennato, solo il curatore del ricorrente può validamente rappresentarlo e obbligarlo negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale, motivo per cui, in detti ambiti, l'insorgente non ha la capacità processuale;
7
che, in queste condizioni, in mancanza della rettifica da parte del curatore, il presente gravame sfugge ad un esame di merito;
8
che, a prescindere da ciò, detto rimedio sarebbe comunque stato dichiarato inammissibile poiché in caso di disaccordo con il rapporto del supplente mediatore, si doveva allora impugnare la trasmissione contestata, e non il rapporto, che non costituisce un atto impugnabile, dinanzi all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR (Art. 95 cpv. 1 LRTV; RS 784.40);
9
che le ulteriori conclusioni formulate dal ricorrente (riferite ad altre cause, concernenti la costituzione di un Tribunale cantonale di appello straordinario rispettivamente di un Tribunale intercantonale o, infine, con cui domanda che vengano inflitte delle multe disciplinari o che egli sia indennizzato) esulano dalla causa e sarebbero in ogni caso ugualmente irricevibili;
10
che, premesse queste considerazioni, il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1LTF;
11
che in accoglimento della domanda del curatore si può rinunciare a riscuotere spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), ragione per cui la richiesta del ricorrente di non prelevare spese, intesa quale generica domanda di assistenza giudiziaria, si rivela priva d'oggetto;
12
che non si assegnano ripetibili alla controparte che non è stata invitata ad esprimersi (art. 68 cpv. 1 LTF);
13
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.
 
3. Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili per la sede federale.
 
4. Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo e al supplente mediatore RSI, Dr. Stefano Vassere.
 
Losanna, 2 novembre 2020
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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