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Informationen zum Dokument  BGer 5A_807/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_807/2020 vom 28.10.2020
 
 
5A_807/2020
 
 
Sentenza del 28 ottobre 2020
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Herrmann, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Rosangela Locatelli,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Deborah Gobbi,
 
opponente.
 
Oggetto
 
effetto sospensivo (provvedimenti cautelari nel divorzio),
 
ricorso contro il decreto emanato il 22 settembre 2020 dal Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (11.2020.116).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Nella causa di divorzio promossa da B.________ nei confronti del marito A.________, con decreto cautelare 24 agosto 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha, tra l'altro, affidato congiuntamente i figli C.________ e D.________ ai genitori, modificando una precedente decisione a tutela dell'unione coniugale che affidava i figli alla sola madre (dispositivo n. 1.1), ha regolato, in caso di disaccordo, la permanenza dei figli dall'uno o dall'altro genitore nel corso della settimana e delle vacanze scolastiche (dispositivo n. 1.3) e ha disposto che entrambi i figli frequentino la scuola elementare di X.________ (dispositivo n. 1.4).
 
B.________ ha appellato tale decreto cautelare. Mediante decreto 22 settembre 2020 il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha conferito effetto sospensivo al suo appello per quanto riguarda l'esecutività dei dispositivi pretorili n. 1.1 e 1.3 (v. art. 315 cpv. 5 CPC [RS 272]).
 
2. Con ricorso in materia civile (in subordine ricorso sussidiario in materia costituzionale) 29 settembre 2020, A.________ ha impugnato il predetto decreto 22 settembre 2020 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al proprio gravame, di negare l'effetto sospensivo all'appello della moglie.
 
Mediante osservazioni 6 ottobre 2020 B.________ ha postulato la reiezione dell'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso del marito. Ella ha anche chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
 
Non sono state chieste determinazioni sul merito.
 
3. Per costante giurisprudenza, la decisione che accorda l'effetto sospensivo è una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF, per cui la parte ricorrente può invocare unicamente la violazione di diritti costituzionali (DTF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5). Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Nel rimedio all'esame, il ricorrente ritiene in sostanza che il bene dei figli imporrebbe l'esecutività immediata e integrale del decreto cautelare pretorile 24 agosto 2020. Egli omette però del tutto di prevalersi della lesione di diritti costituzionali. Il suo gravame non soddisfa pertanto le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
 
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Con l'evasione del ricorso, la richiesta di concedere effetto sospensivo allo stesso diventa priva di oggetto.
 
Le spese giudiziarie e le ripetibili (per la presa di posizione dell'opponente sull'istanza di misure d'urgenza) sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'opponente diventa pertanto priva di oggetto.
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
4. Comunicazione alle patrocinatrici delle parti e al Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 28 ottobre 2020
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Herrmann
 
La Cancelliera: Antonini
 
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