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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1196/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1196/2020 vom 27.10.2020
 
 
6B_1196/2020
 
 
Sentenza del 27 ottobre 2020
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
2. Raffaella Rigamonti, Ministero Pubblico, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere (estorsione, coazione, ecc.), legittimazione ricorsuale,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 settembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2020.224).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Il 10 agosto 2020 A.________ ha presentato una denuncia/querela nei confronti del Procuratore pubblico Raffaella Rigamonti per i titoli di estorsione, coazione, minaccia e abuso di autorità. L'esposto penale traeva origine da uno scritto che suddetto Procuratore aveva inviato a A.________ nel contesto di un procedimento penale di cui è oggetto.
 
Il 12 agosto 2020 il Procuratore Generale ha decretato il non luogo a procedere, non ritenendo adempiuti gli elementi costitutivi dei reati ipotizzati.
 
2. Con sentenza del 16 settembre 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto il reclamo interposto da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere, non essendo adempiute le condizioni oggettive e soggettive delle infrazioni denunciate.
 
3. Contro la decisione della CRP A.________ adisce il Tribunale federale, postulando in via principale che sia dato un seguito alla sua denuncia, subordinatamente che la causa sia rinviata alle autorità competenti per una nuova decisione. Considerata la sua precaria situazione finanziaria, chiede l'esenzione dalle spese giudiziarie. Infine, nella denegata ipotesi che il suo ricorso "non corrisponda agli standard del CPP", domanda la designazione di un avvocato.
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
4. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 146 IV 121 consid. 2.1).
 
4.1. La sentenza della CRP è una decisione pronunciata in materia penale, che può essere impugnata con un ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF.
 
4.2. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato, che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente, è abilitato a interporre ricorso in materia penale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Non costituiscono tali pretese quelle fondate sul diritto pubblico. Per costante giurisprudenza, infatti, l'accusatore privato non dispone di pretese civili se, per gli atti addebitati al denunciato, il diritto pubblico instaura una responsabilità dell'ente pubblico, escludendo qualsiasi azione diretta contro l'autore (DTF 146 IV 76 consid. 3.1 e 3.2.4). In tal caso, egli difetta della legittimazione per contestare il merito della decisione impugnata.
 
Indipendentemente dalla legittimazione dell'accusatore privato a contestare il merito della vertenza, la giurisprudenza gli riconosce la possibilità di censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. In questa evenienza, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata, richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF, non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura (DTF 138 IV 78 consid. 1.3). Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2).
 
4.3. Nel Cantone Ticino, la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL 166.100), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI). Essa si applica anche ai membri degli organi giudiziari del Cantone (art. 1 cpv. 1 lett. a LResp/TI). Di principio, l'ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI) e il danneggiato non ha alcuna azione contro l'agente pubblico (art. 4 cpv. 3 LResp/TI).
 
In concreto, eventuali pretese di risarcimento nei confronti della persona denunciata in relazione all'esercizio della sua funzione di Procuratore pubblico sono quindi rette dal diritto pubblico cantonale, che come visto esclude un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'agente pubblico. Il ricorrente non dispone per conseguenza di pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF e difetta pertanto della legittimazione per contestare nel merito la sentenza con cui la CRP conferma il decreto di non luogo a procedere (v. sentenza 6B_920/2020 del 25 settembre 2020 con rinvii). In questa sede, può unicamente censurare la violazione dei suoi diritti di parte al procedimento.
 
Nel gravame, l'insorgente formula una serie di critiche sul merito della vertenza, chiosando numerosi passaggi della sentenza della CRP con propri commenti e obiezioni tesi a dimostrarne il carattere lesivo del diritto. Invoca invero anche una violazione del diritto di essere sentito, riferita tuttavia all'accertamento dei fatti e all'assunzione di prove, in particolare al mancato interrogatorio del Procuratore pubblico denunciato. Trattasi di un aspetto strettamente connesso al giudizio di merito che egli non è legittimato a contestare in questa sede.
 
4.4. Il diritto di interporre ricorso in materia penale non può essere riconosciuto neppure sulla base dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF, non essendo in discussione il diritto di querela come tale.
 
5. Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
 
A nulla gioverebbe la designazione di un avvocato, non potendo ovviare all'assenza di legittimazione dell'insorgente che non può vantare pretese di natura civile.
 
L'implicita domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono dunque poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Alla luce della sua difficile situazione finanziaria, si giustifica nondimeno di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 27 ottobre 2020
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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