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Informationen zum Dokument  BGer 1B_502/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_502/2020 vom 15.10.2020
 
 
1B_502/2020
 
 
Sentenza del 15 ottobre 2020
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Chaix, Presidente,
 
Kneubühler, Jametti,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Raffaella Rigamonti, Ministero Pubblico,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Procedura penale; ricusazione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 31 agosto 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino (60.2020.2019).
 
 
Fatti:
 
A. Il 26 giugno 2017 B.________ e C.________ hanno concluso un contratto di locazione concernente un chiosco con D.________Sagl, della quale A.________ era, all'epoca, unico socio e gerente. Il contratto è stato disdetto per il 21 gennaio 2018. A.________ ha comunicato ai conduttori che la società era in liquidazione e che non disponeva di attivi per rimborsare la versata garanzia di fr. 2'700.--.
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B. A causa della mancata restituzione della garanzia, i conduttori hanno denunciato A.________ per titolo di appropriazione indebita. Nell'ambito della parallela causa civile, con decisione del 12 maggio 2020, il Pretore ha condannato D.________Sagl al pagamento di fr. 2'700.-- ai denuncianti. Riferendosi a questa decisione, con scritto del 15 maggio 2020 il Procuratore pubblico (PP) ha assegnato un termine di 10 giorni a A.________ per pagare tale importo ai querelanti, indicando che a pagamento avvenuto avrebbe decretato l'abbandono del procedimento penale, procedendo in caso contrario ai suoi incombenti. Il 18 maggio 2020 l'interessato ha rilevato che la decisione pretorile non era cresciuta in giudicato.
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C. Il 10 agosto 2020 A.________ ha sporto una denuncia penale nei confronti del PP Raffaella Rigamonti per titolo di estorsione, coazione, minaccia e abuso di autorità in relazione allo scritto del 15 maggio 2020, chiedendone nel contempo la ricusa. Il 12 agosto 2020 il Procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere nei confronti del PP. Con sentenza del 31 agosto 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha dichiarato irricevibile poiché tardiva l'istanza di ricusazione del denunciante.
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D. Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede di accogliere la domanda di ricusa e, subordinatamente, di rinviare l'incarto alla CRP per nuovo giudizio, nonché di esentarlo dalle spese giudiziarie.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241).
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1.2. Diretto contro una decisione incidentale adottata dall'autorità cantonale di ultima istanza, notificata separatamente e riguardante una domanda di ricusazione, il ricorso, tempestivo e concernente una causa in materia penale, è sotto questo profilo ammissibile (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 92 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF). Nelle conclusioni il ricorrente non postula di per sé l'annullamento della decisione della CRP: visto l'esito del ricorso, la questione non dev'essere esaminata oltre (vedi al riguardo sentenza 1C_476/2020 del 22 settembre 2020 consid. 1.3).
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1.3. Quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, in concreto poiché ha ritenuto tardiva l'istanza di ricusazione, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame visto che, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 187).
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Erwägung 2
 
2.1. Il ricorrente contesta l'accertata mancata tempestività dell'istanza di ricusazione.
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2.2. Secondo l'art. 58 cpv. 1 CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione: deve inoltre rendere verosimili i fatti su cui la fonda. Secondo la prassi, occorre agire nei giorni immediatamente seguenti alla conoscenza del motivo, di regola entro circa una settimana (sentenze 1B_542/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 2.1 e 1B_149/2019 del 3 settembre 2019 consid. 2.3). La tardività della domanda comporta la decadenza del diritto di prevalersi ulteriormente del motivo di ricusa invocato (DTF 143 V 66 consid. 4.3 pag. 69 seg.; 140 I 271 consid. 8.4.3 pag. 275; 138 I 1 consid. 2.2 pag. 4). È infatti contrario alle regole della buona fede e al divieto dell'abuso di diritto mantenere in riserva la critica per poi sollevarla solo successivamente, qualora l'esito della procedura sia sfavorevole o l'interessato si renda conto che l'istruzione non segue il corso desiderato (DTF 139 III 120 consid. 3.2.1 pag. 124 seg.; 136 III 605 consid. 3.2.2 pag. 69).
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2.3. La CRP ha rettamente applicato questa prassi. Ha accertato infatti che nella denuncia del 10 agosto 2020 nei confronti del PP il ricorrente faceva riferimento allo scritto del 15 maggio 2020, con il quale il magistrato inquirente l'aveva invitato a versare entro 10 giorni l'importo di fr. 2'700.--: in caso contrario avrebbe proceduto con i suoi incombenti. Il ricorrente ha risposto il 18 maggio seguente a tale ingiunzione. La CRP ne ha concluso, a ragione, che la domanda di ricusazione, inoltrata quasi tre mesi dopo la conoscenza del motivo di ricusa, era manifestamente tardiva, motivo per cui non poteva essere esaminata nel merito. Questa conclusione è chiaramente corretta.
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2.4. Certo, il ricorrente, scostandosi da questo accertamento dei fatti, del quale neppure tenta di dimostrare l'arbitrarietà, adduce che il motivo di ricusazione risiederebbe nel fatto ch'egli, il 10 agosto 2020, ha denunciato il PP, ciò che ne comporterebbe un'asserita imparzialità: sotto questo profilo, la querela del 10/12 agosto 2020 sarebbe tempestiva.
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Ora, q uando il ricorrente invoca l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286). Esso fonda in effetti il suo ragionamento giuridico su quelli accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene solo se l'accertamento è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 2 LTF; DTF 145 V 326 consid. 1 pag. 328, 188 consid. 2 pag. 190), ciò che non è dimostrato nella fattispecie.
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L'assunto ricorsuale, specioso, non sarebbe comunque decisivo. In effetti, secondo la costante giurisprudenza, la sola circostanza di aver denunciato giudici, o in concreto un PP, non giustifica la loro ricusazione. I rimproveri che una parte solleva contro un magistrato, inoltrando per esempio nei suoi confronti una denuncia penale, manifestano la sua animosità verso quest'ultimo, ma di norma non costituiscono un motivo oggettivo per permettere di sospettarlo di prevenzione, in quanto si presume che lo stesso sia in grado di avere il necessario distacco. In caso contrario, basterebbe infatti una simile denuncia per escludere un giudice non gradito e sceglierne un altro, offrendo così segnatamente la possibilità di influenzare la composizione di un tribunale, ciò in urto con la stessa ratio della garanzia di un tribunale imparziale (sentenze 1B_104/2017 dell'11 aprile 2017 consid. 3.2 e 6B_20/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2.2, in: RtiD I-2014 n. 30 pag. 139).
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3. Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. La domanda del ricorrente di designargli se del caso un avvocato dev'essere respinta, considerata non solo l'imminente scadenza del termine ricorsuale, ma la manifesta infondatezza del gravame (art. 64 cpv. 2 LTF). Anche la richiesta d'essere esonerato dal pagamento di tasse di giustizia dev'essere respinta. Il ricorrente, che non ha chiesto l'assistenza giudiziaria nella sede cantonale, non dimostra infatti la sua asserita "quasi" indigenza e, inoltre, le conclusioni del ricorso erano manifestamente prive di probabilità di successo fin dall'inizio (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese, tenuto conto della sua situazione finanziaria, seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 15 ottobre 2020
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Chaix
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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