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Informationen zum Dokument  BGer 9C_710/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_710/2019 vom 13.10.2020
 
 
9C_710/2019
 
 
Sentenza del 13 ottobre 2020
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Parrino, Presidente,
 
Meyer, Stadelmann,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Davide Cerutti,
 
ricorrente,
 
contro
 
Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi,
 
via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
 
(obbligo contributivo),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 settembre 2019 (30.2019.16).
 
 
Fatti:
 
A. Il 23 ottobre 2018, la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (di seguito Cassa), ha trasmesso ad A.________ una conferma di affiliazione d'ufficio nella categoria indipendente per l'anno 2013, per una commissione d'intermediazione immobiliare esposta fiscalmente quale reddito soggetto all'obbligo contributivo AVS. Mediante due decisioni del 25 ottobre 2018 la Cassa ha fissato i contributi personali su un reddito da attività indipendente di fr. 250'000.- per l'anno 2013 per un totale di fr. 27'503.60 e gli interessi di mora del 5 % per contributi arretrati fatturati dopo il periodo contributivo, ovvero dal 1° gennaio 2014, per un importo di fr. 6627.60. A seguito delle opposizioni dell'assicurato, con decisione su opposizione del 15 aprile 2019 la Cassa ha in sostanza confermato il contenuto delle pronunce.
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B. Adito su ricorso il 27 maggio 2019 da A.________, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino lo ha respinto con giudizio del 23 settembre 2019. L'insorgente ha contestato la qualifica del reddito di fr. 250'000.- quale provento da attività indipendente e la determinazione degli interessi di mora ritenuti dalla Cassa, oltre ad avere censurato la violazione del diritto di essere sentito per la non evasione della contestazione sull'aliquota di imposizione.
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C. Il 23 ottobre 2019 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato, rispettivamente della decisione "del 23 ottobre 2018".
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Diritto:
 
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (cfr. DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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Erwägung 2
 
2.1. Sebbene il ricorrente contesti formalmente la decisione del 23 ottobre 2018, con la quale la Cassa lo ha affiliato d'ufficio, la sua argomentazione s'iscrive nell'ambito dell'obbligo contributivo in materia di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per la provvigione di fr. 250'000.- incassata per l'intermediazione immobiliare avvenuta nel 2013. In concreto, litigioso è il tema di sapere se la retribuzione percepita da A.________ dall'operazione immobiliare del 2013 sia o no da considerare quale provento da attività lucrativa indipendente soggetto all'obbligo contributivo AVS.
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2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, cui si rinvia, il Tribunale cantonale ha già esposto le norme e la prassi in materia, rammentando in particolare i presupposti per essere tenuto al pagamento di contributi AVS (art. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 14 LAVS), segnatamente quelli per delimitare il reddito da un'attività dipendente (art. 5 e 8 LAVS) da quello di una indipendente (art. 9 LAVS e 17 OAVS; fra molte cfr. pure DTF 123 V 161 consid. 4 pag. 167 con riferimenti), come pure è stato evidenziato il ruolo delle autorità fiscali nella determinazione del reddito determinante per il calcolo dei contributi soggetti ad AVS (in particolare art. 23 cpv. 1 e 4 OAVS, cfr. pure DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 254 con riferimenti).
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Erwägung 3
 
3.1. La Corte cantonale ha dapprima accertato che l'autorità fiscale ha qualificato la commissione di fr. 250'000.- quale provento da reddito di lavoro per un'attività indipendente e che tale pronuncia non è stata oggetto di tempestivo reclamo. In seguito essa, escluso il commercio professionale di immobili del ricorrente in relazione all'evento del 2013, ha concluso per la conferma della qualifica di indipendente per l'attività fornita, ovvero dell'unica mediazione immobiliare.
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3.2. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale la sussunzione giuridica della sua attività quale indipendente soggetta a contributi AVS per il 2013 in luogo di una gestione privata del patrimonio, che per contro non ne sarebbe soggetta.
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Erwägung 4
 
4.1. La qualifica dell'obbligo contributivo in materia AVS dell'attività è una questione di diritto esaminabile liberamente (art. 95 lett. a in relazione con l'art. 106 cpv. 1 LTF). Per contro, gli elementi concreti della fattispecie, che conducono a queste conclusioni, sono questione di fatto, riesaminabili nei limiti indicati al consid. 1 (DTF 144 V 111 consid. 3 pag. 112; sentenza 9C_708/2015 dell'11 luglio 2016 consid. 3.2).
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4.2. Determinare in un caso concreto se un reddito è soggetto all'obbligo contributivo AVS - segnatamente nel caso in rassegna se la commissione di fr. 250'000.- percepita dal ricorrente nel 2013 e da lui fatturata come "commissione di vendita" all'impresa a cui ha in seguito appaltato i lavori di costruzione di un fabbricato consista in un reddito da attività indipendente (art. 8 e 9 LAVS e 17 OAVS) - dipende dalle circostanze economiche del caso concreto (cfr. DTF 140 V 241 consid. 4.2 pag. 245 con riferimenti).
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4.3. L'art. 17 OAVS formalizza un'armonizzazione tra il diritto dell'AVS e il diritto fiscale in relazione alla nozione di reddito da attività indipendente. Tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente soggetti all'imposta federale diretta sono in linea di principio ugualmente soggetti all'obbligo contributivo AVS. In tale contesto l'art. 9 cpv. 3 LAVS, in relazione con l'art. 23 cpv. 1 OAVS, prevede che le autorità fiscali cantonali accertano il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato (cfr. sentenza 9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).
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4.4. 
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4.4.1. L'art. 23 cpv. 4 OAVS prevede che le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali sono vincolanti per le Casse di compensazione. Questo in quanto, da un lato, ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica. D'altra parte, si rileva che il giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale, che non gli compete. Questo contraddirebbe però manifestamente la delimitazione delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020 consid.3.2.2 con riferimenti; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a pag. 370). Il carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza 9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).
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4.4.2. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina, in linea di principio, la decisione fiscale solamente dal profilo della legalità. Esso può eccezionalmente scostarsene, solo se contiene errori manifesti e debitamente provati, immediatamente rettificabili o se impone l'apprezzamento di fatti senza pertinenza dal profilo fiscale ma decisivi in tema di assicurazione sociale (cfr. sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019 consid. 3.2.2). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti).
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4.5. Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale - nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.- quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la Cassa ha in seguito fissato i contributi sociali e i relativi interessi di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.- nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente, secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112 seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse, formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato, indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.
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4.6. Visto quanto precede si deve ritenere che la commissione di fr. 250'000.- percepita dal ricorrente nel 2013 è da qualificare quale provento da attività indipendente soggetto ai contributi sociali.
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5. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono poste a carico del ricorrente.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1900.- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 13 ottobre 2020
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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