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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1062/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1062/2020 vom 07.10.2020
 
 
6B_1062/2020
 
 
Sentenza del 7 ottobre 2020
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
Domande di esecuzione e di accertamento della nullità,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 14 luglio 2020 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2020.116).
 
 
Considerando:
 
che, con sentenza del 29 gennaio 2019, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha dichiarato A.________ autrice colpevole di ripetuta appropriazione indebita qualificata, per avere indebitamente impiegato, a profitto proprio e di terzi, valori patrimoniali che le erano stati affidati, segnatamente di euro 137'340.99 di pertinenza di B.________;
 
che l'imputata è inoltre stata ritenuta autrice colpevole di tentata estorsione, di ripetuta diffamazione e di ingiuria;
 
che, con sentenza 6B_304/2019 del 22 maggio 2019, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso in materia penale di A.________ contro la sentenza della Corte cantonale;
 
che, con sentenza 6B_306/2019 di stessa data, il Tribunale federale ha parimenti dichiarato inammissibile un ricorso in materia penale presentato da B.________ contro la medesima sentenza della Corte cantonale;
 
che, con sentenza del 27 giugno 2019, la CARP ha respinto un'istanza di revisione della sentenza del 29 gennaio 2019 presentata da A.________;
 
che, con sentenza del 6B_972/2019 del 9 ottobre 2019, il Tribunale federale ha respinto in quanto ammissibile un ricorso in materia penale di A.________ contro il giudizio del 27 giugno 2019 della Corte cantonale;
 
che, frattanto, con decisione del 22 luglio 2019, la Corte cantonale ha respinto, in quanto ammissibile, un'istanza di A.________ che chiedeva, sempre in relazione con la sentenza del 29 gennaio 2019, di  "rispettare ed eseguire" le sentenze della CARP e del Tribunale federale;
 
che, dopo altri atti che non occorre qui evocare, con istanza del 21 febbraio 2020 (integrata da ulteriori scritti del 26 aprile 2020 e dell'8 giugno 2020), A.________ ha presentato alla CARP una domanda di esecuzione della sentenza 6B_306/2019 del Tribunale federale e una domanda di accertamento della nullità della sentenza del 29 gennaio 2019 della Corte cantonale;
 
che, con sentenza del 14 luglio 2020, la CARP ha respinto l'istanza nella misura della sua ammissibilità;
 
che la Corte cantonale, dopo avere rilevato che la sentenza del 29 gennaio 2019 era passata in giudicato, ha ritenuto infondata la  "domanda di esecuzione"ed ha dichiarato inammissibile la richiesta di accertamento della nullità, siccome sollevata in urto con il principio della buona fede processuale;
 
che, a titolo abbondanziale, la Corte cantonale ha rilevato che quand'anche si potesse entrare nel merito della richiesta di accertamento della nullità, essa dovrebbe essere disattesa, giacché non erano minimamente sostanziati validi motivi di nullità;
 
che A.________ impugna la sentenza del 14 luglio 2020 della CARP, nella misura in cui concerne la domanda di constatazione della nullità del giudizio del 29 gennaio 2019, con un ricorso in materia penale del 14 settembre 2020 al Tribunale federale;
 
ch'ella chiede di constatare la nullità assoluta del citato giudizio cantonale;
 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
 
che, laddove la ricorrente presenta pure un ricorso al Consiglio federale giusta l'art. 70 cpv. 4 LTF contro la reiezione della  "domanda di esecuzione", il gravame non deve essere vagliato in questa sede;
 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);
 
che la ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
 
che, in particolare, quando la sentenza impugnata poggia su due diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100 e rinvii);
 
che, in concreto, la CARP ha innanzitutto ritenuto inammissibile la domanda di accertamento della nullità assoluta della sentenza del 29 gennaio 2019, siccome l'invocazione di detta nullità dopo che la ricorrente aveva già chiesto, senza successo, la revisione della sentenza, rispettivamente l'esecuzione della stessa, costituiva una manifesta violazione del principio della buona fede processuale;
 
che la ricorrente non si confronta puntualmente, con una motivazione conforme ai requisiti dell'art. 42 cpv. 2 LTF, con questo argomento, decisivo, alla base del giudizio di inammissibilità della CARP;
 
che, nel gravame, la ricorrente si limita essenzialmente a ribadire la sua domanda di accertamento della nullità, rimettendo in discussione in modo generico la sentenza del 29 gennaio 2019 della Corte cantonale;
 
che, in tali circostanze, la ricorrente si esprime tutt'al più sulla motivazione abbondanziale della CARP, ma non contesta specificatamente il suddetto motivo di inammissibilità;
 
ch'ella non spiega in particolare per quali ragioni, alla luce delle procedure da lei precedentemente intraprese, la Corte cantonale avrebbe disatteso il diritto, riconoscendo nel suo comportamento processuale una violazione del principio della buona fede;
 
che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo e di emanazione di misure cautelari contenuta nel gravame;
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alla ricorrente e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 7 ottobre 2020
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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