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Informationen zum Dokument  BGer 6B_924/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_924/2020 vom 01.10.2020
 
 
6B_924/2020
 
 
Sentenza del 1° ottobre 2020
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Denys, Presidente,
 
Muschietti, van de Graaf,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Ergin Cimen,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico della Confederazione,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Confisca (abbandono del procedimento penale),
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 15 luglio 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (incarto n. BB.2020.62).
 
 
Fatti:
 
A. In seguito a un'informazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto il 4 marzo 2013 un procedimento penale nei confronti di ignoti per il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP. Il 30 aprile 2013 il procedimento è stato esteso, in particolare, a A.________, sospettato di avere riciclato fondi di spettanza di un'organizzazione criminale. Nell'ambito dell'inchiesta, il MPC ha segnatamente disposto la perquisizione e il sequestro, con contestuale blocco del saldo attivo, della relazione bancaria xxx intestata a A.________ presso la banca B.________ SA di Y.________.
1
B. Dopo una serie di atti procedurali che non occorre qui evocare, con decisione del 2 marzo 2020 il MPC ha decretato l'abbandono del procedimento penale nei confronti di A.________ per intervenuta prescrizione dell'azione penale e ha contestualmente ordinato la confisca ai sensi dell'art. 72 CP del saldo attivo della citata relazione bancaria presso la B.________ SA.
2
C. Con sentenza del 15 luglio 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ha respinto un reclamo del 13 marzo 2020 di A.________, che chiedeva l'annullamento del dispositivo del decreto del MPC relativo alla confisca. Il TPF ha confermato la misura, i valori patrimoniali in questione dovendo essere ritenuti sottoposti alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale.
3
D. A.________ impugna questa sentenza con ricorso in materia penale del 14 agosto 2020 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullare il dispositivo del decreto del 2 marzo 2020 del MPC relativo alla confisca e di dissequestrare a favore di C.________ Trust la relazione bancaria interessata dalla misura. In via subordinata, chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al TPF oppure al MPC per una nuova decisione nel senso dei considerandi. Il ricorrente fa sostanzialmente valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti e la violazione del diritto federale.
4
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.
5
Con decreto del 25 agosto 2020 del Giudice dell'istruzione è stata respinta la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1).
7
 
Erwägung 1.2
 
1.2.1. Giusta l'art. 79 LTF, il ricorso è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del TPF, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedimenti coattivi. Rientrano in questi provvedimenti essenzialmente le misure coercitive quali l'ordine o il mantenimento di una carcerazione preventiva e il sequestro averi, trattandosi di misure gravi che incidono sui diritti fondamentali delle persone interessate (DTF 143 IV 85 consid. 1.2). La giurisprudenza ha esteso la via del ricorso in materia penale alle decisioni della Corte dei reclami penali del TPF in materia di confisca, allorquando detta autorità statuisce direttamente su un reclamo contro una confisca disposta dal MPC nell'ambito di una sospensione delle indagini (DTF 133 IV 278 consid. 1.2.2 pag. 281 seg.). Questa fattispecie deve essere distinta da quella, qui non realizzata, in cui la Corte dei reclami penali del TPF statuisce, quale seconda istanza, su una decisione della Corte penale del TPF nell'ambito di una procedura indipendente di confisca ai sensi dell'art. 376 segg. CPP (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.3-1.5).
8
1.2.2. In concreto, la confisca litigiosa è stata disposta dal MPC nel contesto del decreto di abbandono del procedimento penale (cfr. art. 320 cpv. 2 CPP). Adita direttamente su reclamo del ricorrente, la Corte dei reclami penali del TPF ha confermato la misura. Contro questa decisione, è quindi di principio aperta la via del ricorso in materia penale al Tribunale federale.
9
 
Erwägung 1.3
 
1.3.1. Giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). Spetta di principio al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 138 IV 86 consid. 3). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'interesse giuridicamente protetto deve essere pratico e attuale (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 e rinvii). Quest'esigenza assicura che il Tribunale federale, nell'interesse dell'economia processuale, statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 140 IV 74 consid. 1.3.1). Il Tribunale federale può rinunciare eccezionalmente all'esigenza di un interesse pratico e attuale ed esaminare comunque il ricorso, allorché i quesiti sollevati si potrebbero ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe circostanze e un tempestivo esame da parte del giudice costituzionale sarebbe pressoché impossibile; occorre inoltre che esista un interesse pubblico sufficientemente importante per risolverli (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3; sentenza 1B_61/2017 del 29 marzo 2017 consid. 1.2 non pubblicato in: DTF 143 IV 168).
10
1.3.2. Secondo la giurisprudenza, la legittimazione ricorsuale è di massima data quando il ricorrente è proprietario dei beni confiscati, segnatamente laddove egli è titolare del conto oggetto della confisca (DTF 133 IV 278 consid. 1.3 pag. 282 seg.; sentenza 6B_178/2019 del 1° aprile 2020 consid. 2). Nella fattispecie, il ricorrente rileva tuttavia di avere, quale disponente, fatto costituire il 22 maggio 2020 un trust, volto a tutelare esclusivamente gli interessi di sua figlia, unica beneficiaria dei citati valori patrimoniali, conferiti nel trust. Egli precisa che, secondo l'atto costitutivo del trust, in caso di dissequestro, i valori patrimoniali depositati sulla relazione bancaria in oggetto saranno conferiti nel trust mediante un versamento sul conto bancario del notaio rogante. Il ricorrente rileva di non avere in tal modo alcun potere di disporre sui valori patrimoniali sequestrati. Adduce che la costituzione del trust è irrevocabile e che la funzione di "trustee" sarà esercitata da una società italiana con sede a Roma. A conferma di quanto esposto, il ricorrente produce in questa sede l'atto costitutivo del trust, già prodotto con la replica dinanzi alla precedente istanza. Da tale atto risulta altresì ch'egli non potrà nominare altri beneficiari, né potrà essere lui stesso beneficiario in caso di premorienza della figlia. In tali circostanze, risulta quindi che il ricorrente non fruisce più del potere di disporre degli averi patrimoniali, conferiti ad un trust di cui l'esclusiva beneficiaria è la figlia. Egli difetta perciò di un interesse degno di protezione, pratico ed attuale, all'esame del ricorso, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato. Il ricorrente, che in concreto non agisce quale "trustee" (cfr., al riguardo, la sentenza 6B_1051/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 1.2.2), difetta pertanto della legittimazione ad adire il Tribunale federale giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF. Né è dato un caso in cui questa Corte può rinunciare eccezionalmente all'esigenza di un interesse pratico e attuale alla disamina del gravame.
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2. Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono di conseguenza poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
 
Losanna, 1° ottobre 2020
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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