VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1C_476/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 10.10.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1C_476/2020 vom 22.09.2020
 
 
1C_476/2020
 
 
Sentenza del 22 settembre 2020
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Chaix, Presidente,
 
Jametti, Merz,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Paolo Luisoni,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
Municipio di Minusio,
 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
 
Ufficio delle domande di costruzione,
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
Licenza edilizia per la costruzione di un nuovo appartamento,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 agosto 2020
 
dal Tribunale cantonale amministrativo (52.2018.543).
 
 
Fatti:
 
A. C.________ è stato promotore di un complesso immobiliare denominato xxx composto di quattro stabili. Lo stabile D comprendeva sei piani fuori terra, per un'altezza complessiva di 19.30 m. Dopo l'approvazione di alcune modifiche, la variante del 14 agosto 1987 prevedeva la formazione di un piano attico, già realizzato in forma grezza, e il conseguente innalzamento fino a 24 m, ossia 7,50 m oltre l'altezza massima consentita. L'annullamento di questa licenza edilizia da parte del Consiglio di Stato e del Tribunale cantonale amministrativo è stato confermato dal Tribunale federale con sentenze 1P.368/1992, 1P.526/1993 e 1P.552/1993 del 3 febbraio 1994.
1
B. Il 15 settembre 1993 il Municipio ha quindi ordinato a C.________ e agli altri comproprietari di demolire il piano attico (settimo piano). Quest'ordine, passato in giudicato, non è ancora stato eseguito.
2
C. Il 17 marzo 2015 C.________ ha presentato una domanda di licenza edilizia relativa allo stabile D, volta in sostanza alla modifica della costruzione grezza dell'attico, ridimensionandolo e portando a termine i lavori di finitura, demolendone quindi parzialmente la volumetria esistente, progetto al quale si è opposto il vicino B.________. Il 6 dicembre 2016/2 gennaio 2017 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia per la demolizione totale dell'attico grezzo esistente, negando il permesso per la formazione, al suo posto, di un nuovo appartamento di 4,5 locali, ritenuto il superamento dell'altezza massima consentita. Con decisione del 10 ottobre 2018 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza edilizia, come pure il Tribunale cantonale amministrativo con giudizio del 13 agosto 2020.
3
D. Avverso questa sentenza, in seguito al decesso di C.________, l'erede A.________, attualmente proprietaria dell'immobile in questione, presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede di annullare la licenza edilizia del 2 gennaio 2017.
4
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
5
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale esamina liberamente se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 145 II 168 consid. 1 pag. 170).
6
1.2. Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in ambito edilizio, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 89 cpv. 1 e 90 LTF.
7
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 LTF, il ricorso al Tribunale federale, rimedio ordinario, devolutivo e di regola riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF), deve contenere le conclusioni (cfr. DTF 137 II 313 consid. 1.3 pag. 317; 133 II 409 consid. 1.4 pag. 414). Ora, nelle sue conclusioni la ricorrente si limita a postulare unicamente l'annullamento della licenza edilizia comunale. In maniera inammissibile si limita poi a criticare la motivazione della sentenza della Corte cantonale senza contestarne il dispositivo, né chiederne l'annullamento. Ella, assistita da un legale, non postula infatti di annullare detta decisione, che continua pertanto a produrre i suoi effetti. Come noto, visto l'effetto devolutivo del ricorso al Tribunale federale, la conclusione di annullare la decisione di un'autorità inferiore, in concreto quella del Municipio, è inammissibile. D'altra parte il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF; sul tema vedi FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2aed., n. 14, 17 e 20 ad art. 42; LAURENT MERZ, in: BSK Bundesgerichtsgesetz, 3aed., n. 15 seg., 20 e 22 ad art. 42). Il ricorso, in quanto ammissibile, sarebbe comunque, infondato.
8
 
Erwägung 2
 
2.1. La ricorrente sottolinea di contestare la decisione della Corte cantonale unicamente riguardo alla richiesta, al suo dire rimasta inevasa, relativa al postulato annullamento e non al mancato rilascio della licenza edilizia. Critica il fatto che il Municipio le ha rilasciato la licenza per la demolizione totale dell'attico, da lei non sollecitata, visto che nella domanda di costruzione aveva postulato solo la demolizione parziale della struttura grezza dello stesso. La stessa perseguiva lo scopo di realizzare, nell'attico, un appartamento con una volumetria più contenuta, al suo dire più conforme alle nuove norme edilizie comunali, mentre la demolizione totale non si concilierebbe con detto progetto. Fa valere che la Corte cantonale avrebbe pronunciato un giudizio di opportunità, ma non di legalità, e che non avrebbe motivato la sua decisione di confermare la demolizione totale dell'attico.
9
2.2. La critica, che non adempie del resto le esigenze di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106), è priva di fondamento. Contrariamente all'assunto ricorsuale, la criticata decisione adempie l'obbligo di motivare le sentenze e non viola pertanto il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), poiché spiega i motivi posti a fondamento della criticata scelta (DTF 145 IV 99 consid. 3.1 pag. 109; 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157). La Corte cantonale ha infatti dapprima compiutamente spiegato perché il prospettato progetto e la relativa diminuzione della volumetria dell'attico abusivo non possono essere autorizzati, neppure sulla base del nuovo diritto. Ha poi ritenuto che la demolizione totale dell'attico indicata nella licenza edilizia non pregiudica per nulla la ricorrente, che non è tenuta ad avvalersene. Questa conclusione è corretta, ritenuto che in seguito al diniego del postulato permesso di costruzione, il rilascio di una licenza edilizia per la demolizione parziale dell'attico non avrebbe avuto alcun senso. La Corte cantonale ha infatti rettamente aggiunto che la demolizione integrale dell'attico (grezzo) esistente, abusivo, è già oggetto di un ordine di demolizione passato in giudicato da tempo, provvedimento che dev'essere pertanto attuato, semmai in via sostitutiva a spese dell'interessata, senza ulteriori indugi. In tali circostanze anche l'interesse pratico e attuale a insorgere della ricorrente, che non si esprime al riguardo e non critica il diniego d'approvazione del suo progetto edilizio, è tutt'altro che evidente, ritenuto che non spiega quale interesse degno di protezione, segnatamente quale vantaggio pratico trarrebbe dall'annullamento della licenza edilizia (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 pag. 143; 141 II 307 consid. 6.2 pag. 312).
10
3. In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
11
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Municipio di Minusio, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 22 settembre 2020
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Chaix
 
Il Cancelliere: Crameri
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).