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Informationen zum Dokument  BGer 6B_271/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_271/2020 vom 03.09.2020
 
 
6B_271/2020
 
 
Sentenza del 3 settembre 2020
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Denys, Presidente,
 
Muschietti, Koch,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Ergin Cimen,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Grave infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 gennaio 2020 dalla Corte di appello e di revisione penale del
 
Cantone Ticino (n. 17.2019.200+280).
 
 
Fatti:
 
A. Il mattino del 10 maggio 2018, giorno festivo dell'Ascensione, A.________ ha circolato a bordo di un'autovettura a una velocità di 144 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) su un tratto autostradale in cui vigeva il limite di 80 km/h. In loco vi era un ingombrante cantiere, che aveva comportato il restringimento delle carreggiate, a bordo delle quali erano posizionati i macchinari da lavoro.
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B. In seguito a questi fatti, con sentenza del 5 giugno 2019 la Corte delle assise correzionali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale giusta l'art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr e lo ha condannato alla pena detentiva di 12 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.
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C. Il 28 gennaio 2020 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto l'appello presentato da A.________ contro la sentenza di prime cure, confermando sia la condanna per titolo di grave infrazione alle norme della circolazione stradale sia la pena pronunciata.
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D. Avverso questo giudizio A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. In via principale, contestate spese e ripetibili, postula la derubricazione dell'accusa a infrazione grave delle norme della circolazione stradale secondo l'art. 90 cpv. 2 LCStr e la sua condanna a una pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, in luogo della pena detentiva. Subordinatamente chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa all'autorità precedente per nuova decisione.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto:
 
1. Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso in materia penale è proponibile e di massima ammissibile, essendo inoltrato nei termini legali (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 45 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
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2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.2). Esso fonda invece il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. Può scostarsene o completarli solo se sono stati effettuati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 146 I 83 consid. 1.3), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto, il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle rigorose esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati e precisare in cosa consiste la violazione. Non basta opporre il proprio punto di vista alle conclusioni del giudizio impugnato; il Tribunale federale non esamina le critiche di carattere appellatorio (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo della valutazione delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 143 IV 500 consid. 1.1).
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3. Il ricorrente non contesta la realizzazione degli elementi oggettivi del reato di cui all'art. 90 cpv. 3 LCStr. Ritiene tuttavia che non sarebbero dati i presupposti dell'intenzionalità. Al riguardo la CARP avrebbe accertato i fatti in modo manifestamente inesatto e ritenuto a torto l'adempimento dell'aspetto soggettivo dell'infrazione, applicando in modo errato la nozione di intenzionalità di cui all'art. 90 cpv. 3 LCStr.
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3.1. Commette una grave infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore (art. 90 cpv. 3 LCStr). Sussiste una grave inosservanza di un limite di velocità in particolare nel caso in cui la velocità massima consentita è superata di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h (art. 90 cpv. 4 lett. c LCStr).
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Sotto il profilo oggettivo il cosiddetto reato di pirata della strada giusta l'art. 90 cpv. 3 LCStr presuppone la violazione di una norma elementare della circolazione e la creazione di un forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti. Il superamento delle soglie di velocità fissate dall'art. 90 cpv. 4 LCStr costituisce sistematicamente una violazione di una norma elementare della circolazione (DTF 143 IV 508 consid. 1.1). Di principio, inoltre, un simile eccesso di velocità è sufficiente a creare un forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Trattasi tuttavia di una presunzione che può essere rovesciata in presenza di circostanze eccezionali, ad esempio nel caso in cui il limite di velocità superato non abbia quale scopo quello della sicurezza stradale (DTF 143 IV 508 consid. 1.6).
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La grave infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale è un reato intenzionale. L'intenzione deve riferirsi alla violazione di una norma elementare della circolazione nonché al forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 142 IV 137 consid. 3.3). Chi supera la velocità massima consentita nella misura prevista dall'art. 90 cpv. 4 LCStr adempie di regola le condizioni soggettive di detta infrazione. Il giudice dispone però di un margine di manovra, seppur limitato, per escludere il dolo in presenza di circostanze particolari (DTF 142 IV 137 consid. 11.2), quali un guasto tecnico del veicolo (disfunzionamento dei freni o del regolatore di velocità), una pressione esterna (minaccia, presa d'ostaggio) o improvvisi malori (v. sentenza 6B_1224/2019 del 24 gennaio 2020 consid. 2.3, in SJ 2020 I 273).
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3.2. La CARP ha dapprima osservato che il limite di velocità sul tratto autostradale, dove è stato rilevato il superamento rimproverato al ricorrente, rispondeva a un'esigenza di sicurezza generale per tutti gli utenti della strada dettata dalla presenza di un grosso cantiere, era adeguato alla situazione, tenuto conto anche dell'importante restringimento delle corsie, e sussisteva il pericolo, circolando alla velocità rilevata in concreto, di causare un incidente con feriti gravi o morti, nonostante quel giorno il cantiere fosse chiuso. Ha in seguito ricordato che la sola presenza di un cantiere avrebbe imposto un'attenzione e una prudenza accresciute, poco importa che quel giorno gli operai non erano impegnati al lavoro, perché i macchinari da lavoro al bordo della carreggiata e i delineatori di corsia che determinavano un importante restringimento delle corsie lente e di sorpasso non permettevano di escluderli a priori, malgrado il giorno festivo. La Corte cantonale non ha poi creduto alla mancata conoscenza addotta dall'insorgente del limite in vigore su quel tratto. Infatti, da un lato, i segnali indicanti il limite massimo di velocità erano di schiacciante evidenza, dall'altro lato, avendo per sua stessa ammissione percorso quel tratto di strada in diverse occasioni, è più che ragionevole che il limite, originato dal cantiere presente già da un paio di mesi, gli fosse ben noto. Non è ipotizzabile che non si sia avveduto dei segnali indicanti il limite di velocità, considerate peraltro la media di chilometri che percorre annualmente nonché la sua buona esperienza alla guida, egli è quindi avvezzo a prestare attenzione alla segnaletica stradale. Del resto, l'insorgente ha scorto il precedente limite di 100 km/h indicato con una segnaletica meno evidente rispetto a quella relativa al limite di 80 km/h, ciò che rende ancor meno verosimile che non si sia accorto di quest'ultima indicazione. Nemmeno, continua la CARP, è plausibile che il ricorrente non si sia avveduto dell'elevata velocità alla quale stava circolando, in quanto abituato a guidare quell'auto quotidianamente e su lunghe distanze, trattandosi in ogni caso di una disattenzione a lui solo imputabile. A titolo meramente abbondanziale, essa ha rilevato ancora che l'insorgente circolava a cavallo tra le due carreggiate, circostanza che, unitamente alla considerevole velocità raggiunta, contribuisce a dimostrare una certa disinvoltura e spregiudicatezza alla guida. L'autorità precedente ha quindi escluso l'esistenza di circostanze eccezionali che permetterebbero di negare la realizzazione di una grave infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale.
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3.3. Il ricorrente definisce credibile e lineare la sua versione dei fatti, secondo cui non si sarebbe accorto del limite di velocità di 80 km/h, sottolineando che le condizioni oggettive in essere avrebbero indotto chiunque a ritenere altamente improbabile l'imposizione di un limite così basso. Non avrebbe peraltro mai riferito di aver già percorso quel tratto autostradale dopo l'apertura del cantiere e non avrebbe potuto pertanto già sapere il limite di velocità ivi vigente, non essendo in ogni caso oggettivamente corretto pretendere da un conducente che sia costantemente al corrente del preciso limite di velocità in vigore su ogni chilometro di autostrada. Neppure la sua lunga esperienza alla guida potrebbe comprovare la sua consapevolezza sul limite di velocità valido sul tratto del controllo in cui è incorso, non escludendo inavvertenze. Il restringimento del campo stradale lo avrebbe confortato nell'idea che il limite vigente fosse di 100 km/h, convinto che in quel tratto non sussistesse un particolare rischio di generare incidenti con feriti gravi o morti. Il ricorrente sottolinea ancora di non aver avuto la percezione di circolare a una velocità così elevata, l'autovettura utilizzata dandogli una sensazione di stabilità e di sicurezza tale da sentirsi "sempre fermi a 120 km/h". Infine si avvale della perizia psicologica, completamente ignorata in sede cantonale, che attesterebbe l'assenza di una qualsiasi sua propensione al rischio. Non avrebbe dunque la 
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3.4. Le critiche sull'accertamento dei fatti sono di stampo appellatorio: l'insorgente controbatte alle argomentazioni della CARP, senza tuttavia dimostrarne l'insostenibilità o la chiara contraddizione con gli atti di causa. Benché la sua versione dei fatti sia stata lineare, l'autorità non l'ha ritenuta credibile con una compiuta motivazione. Tale valutazione, oltre ad apparire sostenibile, è anche condivisibile. È infatti poco verosimile che il ricorrente non si sia avveduto del limite di velocità vigente su quel tratto di autostrada, perché chiaramente segnalato, circostanza peraltro non contestata. Aveva del resto scorto la precedente riduzione del limite a 100 km/h indicata in modo meno evidente. Vi era poi un cantiere con conseguente importante restringimento delle carreggiate, costellazione che solo eccezionalmente non comporta un limite di velocità a 80 km/h. Ma soprattutto che il limite vigente gli fosse noto può senza arbitrio essere stabilito dalla sua consuetudine a percorrere quel tragitto. Se effettivamente, come obiettato nel gravame, nei suoi interrogatori dinanzi alla polizia e al pubblico ministero non ha affermato aver già circolato su quel tratto autostradale dopo l'apertura del cantiere, dalla perizia di psicologia della circolazione, a cui egli medesimo si richiama, risulta invece che dall'Italia si reca con frequenza settimanale a Lugano (v. incarto del Tribunale penale cantonale, documento n. 1 dell'atto n. 8, pag. 3). Tenuto conto che il cantiere e la connessa limitazione della velocità consentita erano presenti già da un paio di mesi prima dei fatti qui in giudizio, è in modo del tutto sostenibile che la CARP non ha ritenuto credibile la versione fornita dall'insorgente. Neppure appare plausibile che egli non si sia accorto dell'entità della velocità a cui circolava. Secondo quanto da lui stesso dichiarato, percorre quotidianamente parecchi chilometri, conosce quindi perfettamente la prestanza del veicolo guidato. Certo, riprendendo l'argomentazione del tribunale di prima istanza, la CARP ha evidenziato che gli incombeva l'obbligo di monitorare il contachilometri per controllare la velocità e adeguarla alle circostanze del caso concreto e che il fatto di non rendersi conto della velocità raggiunta costituisce una disattenzione alla guida. Tuttavia, contrariamente a quanto preteso nel ricorso, così facendo essa non ha affatto confermato che egli non avesse alcuna evidenza della velocità a cui circolava. Subito dopo ha infatti precisato di non credergli al riguardo, apparendo ben poco verosimile che, abituato a guidare quotidianamente quell'auto per lunghe distanze e titolare della licenza di condurre da oltre quattro decenni, non si sia avveduto di aver raggiunto una velocità così elevata.
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L'accertamento dei fatti operato dalla CARP va dunque tutelato: il limite di velocità vigente sul tratto di autostrada in cui è avvenuto il controllo gli era noto ed era consapevole della velocità a cui circolava.
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3.5. Sulla base di tale accertamento, l'autorità cantonale ha correttamente ritenuto realizzato anche l'aspetto soggettivo del reato di cui all'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr. Non sussistono infatti in concreto quelle circostanze eccezionali evocate dalla giurisprudenza (v. supra consid. 3.1) per escludere il dolo. Con il superamento della velocità massima consentita nella misura prevista dall'art. 90 cpv. 4 LCStr, l'insorgente ha accettato anche il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, tenuto conto della presenza di un imponente cantiere stradale, dell'importante restrizione delle carreggiate e della generale impossibilità di evitare un grave incidente in presenza di ostacoli o in caso di perdita della padronanza del veicolo (v. DTF 142 IV 137 consid. 11.2). La CARP ha peraltro osservato che, oltre alla considerevole velocità raggiunta, il ricorrente circolava a cavallo tra le due corsie di marcia, denotando così una certa sua disinvoltura e spregiudicatezza in quanto conducente. Nulla muta al riguardo la perizia psicologica del traffico a cui l'insorgente si è sottoposto e che attesta l'assenza di una propensione al rischio o di una tendenza all'imposizione aggressiva nel traffico, rispettivamente di impulsività. L'art. 90 cpv. 3 LCStr pone sullo stesso piano i sorpassi temerari, la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore e la grave inosservanza di un limite di velocità, sicché non è d'ausilio al ricorrente affermare di non avere una 
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4. Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, si rivela infondato e va respinto.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico del ricorrente.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 3 settembre 2020
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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