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Informationen zum Dokument  BGer 4A_369/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_369/2020 vom 02.09.2020
 
 
4A_369/2020
 
 
Sentenza del 2 settembre 2020
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SAGL,
 
patrocinata dall'avv. Ergin Cimen,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
entrambe patrocinate dall'avv. Stefano Arnold,
 
opponenti,
 
D.________ AG,
 
patrocinata dagli avv.ti Riccardo Schuhmacher e Michela Gianola.
 
Oggetto
 
difetti,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 maggio 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2019.53).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. B.________ e C.________ hanno convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano la A.________ SAGL e la D.________ AG con petizione 7 dicembre 2017, emendata il 19 dicembre 2017. Il 5 febbraio 2019 il Pretore ha respinto la petizione "in ordine in quanto irricevibile", reputando che non vi fosse identità fra la domanda formulata dalle attrici davanti all'autorità di conciliazione e quella oggetto della petizione e che, mancando una sufficiente chiarezza, quest'ultima non avrebbe nemmeno potuto assurgere a dispositivo della sentenza. Ha pure ritenuto che le allegazioni attoree non permettessero l'identificazione delle singole pretese.
 
2. Con sentenza 27 maggio 2020 la II Camera civile del tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento di un appello delle attrici, annullato la pronunzia pretorile e ritornato la causa al giudice di primo grado "per la continuazione della causa e l'emanazione del giudizio ai sensi dei considerandi". La Corte cantonale ha ritenuto che, anche nell'ipotesi in cui la domanda di causa presentata davanti all'autorità di conciliazione vada considerata diversa da quella proposta innanzi al Pretore, sussisterebbe un'ammissibile mutazione dell'azione e che le richieste di giudizio, formulate in maniera infelice, vanno sanate dal giudice. Ha infine aggiunto che le tre tipologie di danno erano state sufficientemente allegate.
 
3. Con ricorso in materia civile del 2 luglio 2020 la A.________ SAGL postula l'annullamento della sentenza di appello e la conferma di quella pretorile.
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
 
4.
 
4.1. La sentenza impugnata, che ritorna la causa al Pretore per la continuazione della procedura, non pone fine al procedimento e non costituisce quindi una decisione finale (art. 90 LTF), ma è una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF (DTF 144 III 253 consid. 1.3, con rinvii).
 
La pronunzia d'appello può quindi essere immediatamente attaccata al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). L'impugnazione per motivi di economia processuale di decisioni incidentali notificate separatamente, che non concernono la competenza o domande di ricusa, costituisce una deroga al principio secondo cui il Tribunale federale dovrebbe occuparsi di una causa una sola volta (DTF 144 III 475 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.2). Tale eccezione va quindi applicata in modo restrittivo, ricordato che le parti non perdono alcun diritto, poiché possono impugnare le decisioni incidentali mediante ricorso contro la decisione finale nella misura in cui influiscono su quest'ultima (art. 93 cpv. 3 LTF; DTF 144 III 475 consid. 1.2; 138 III 94 consid. 2.2).
 
Spetta pertanto al ricorrente spiegare perché sono date le condizioni di cui all'art. 93 LTF, fatti salvi i casi nei quali queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 142 V 26 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2). Ciò significa, per quanto riguarda l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, che al ricorrente incombe in particolare di indicare in modo dettagliato quali questioni di fatto sono ancora litigiose, quali prove già offerte o richieste dovrebbero essere assunte e perché ciò provocherebbe una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (DTF 133 III 629 consid. 2.4.2).
 
4.2. In concreto la ricorrente riconosce che la decisione attaccata è incidentale, ma si limita ad apoditticamente affermare che questa sarebbe in concreto impugnabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, perché l'accoglimento del ricorso porterebbe a una decisione finale, consentendo alle parti di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa. Essa sostiene che le opponenti riproporranno verosimilmente la perizia che hanno già chiesto a titolo cautelare, ma non indica perché questa sarebbe particolarmente dispendiosa o defatigante. Non supplisce a tale omissione la semplice richiesta di richiamare l'incarto della procedura cautelare.
 
5. Da quanto precede discende che i presupposti dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF per poter validamente proporre un ricorso immediato contro una decisione incidentale non sono stati sufficientemente allegati. Ne segue che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, a quelli della D.________ AG e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 2 settembre 2020
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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