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Informationen zum Dokument  BGer 1F_18/2020  Materielle Begründung
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BGer 1F_18/2020 vom 24.08.2020
 
 
1F_18/2020
 
 
Sentenza del 24 agosto 2020
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Chaix, Presidente,
 
Kneubühler, Jametti,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________e B.________,
 
istanti,
 
contro
 
C.________,
 
controparte,
 
Municipio di Gravesano,
 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione,
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino,
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, Giudice delegato.
 
Oggetto
 
revisione,
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1F_9/2020 del 17 giugno 2020.
 
 
Fatti:
 
A. Il 25 giugno 2019 il Municipio di Gravesano, respinta l'opposizione di A.________ e B.________, ha rilasciato una licenza edilizia a C.________, decisione confermata dal Consiglio di Stato.
1
B. Con sentenza del 28 gennaio 2020, il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile per carenza della capacità processuale il ricorso in quanto presentato da A.________, respingendolo in quanto ricevibile riguardo a B.________.
2
C. Mediante sentenza 1C_72/2020 del 5 marzo 2020, il Tribunale federale, accertato che il co-curatore del ricorrente, prodotta la ratifica dell'Autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne, ha ritirato il gravame in quanto presentato da A.________, ha stralciato la sua causa dai ruoli e dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione, il ricorso in quanto inoltrato da B.________. Con sentenza 1F_9/2020 del 17 giugno 2020 il Tribunale federale ha poi dichiarato inammissibile una domanda di revisione inoltrata dagli interessati.
3
D. Contro quest'ultima sentenza l'8 luglio 2020 A.________ e B.________ presentano una domanda di revisione al Tribunale federale, chiedendo di annullarla.
4
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. La domanda di "astensione" del presidente Chaix e del cancelliere Crameri dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF. In effetti, come noto agli istanti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole, in particolare quella oggetto dell'istanza di revisione in esame, non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4 che li concerne).
5
1.2. Secondo la costante prassi, nota agli istanti (sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2 che li riguarda), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43).
6
1.3. Con decisioni cautelari del 30 settembre 2019 e del 9 dicembre 2019, l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha nominato all'istante due curatori di rappresentanza giusta l'art. 394 CC, con il compito, in particolare, di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi.
7
Con scritto del 17 agosto 2020 il co-curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare - limitatamente a A.________ - la domanda di revisione, chiedendo l'esenzione dal pagamento di spese giudiziarie. In quanto presentata da A.________ l'istanza è quindi inammissibile.
8
 
Erwägung 2
 
2.1. Giusta l'art. 121 LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata, segnatamente, se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (art. 42 cpv. 2 LTF).
9
2.2. B.________, accennando all'art. 38 cpv. 3 LTF, fonda la domanda di revisione su un'asserita lesione di norme concernenti la composizione della Corte giudicante e sulla ricusazione. Al riguardo ella ripropone semplicemente, in maniera inammissibile, le censure già esaminate e respinte nella sentenza dedotta in revisione, in particolare l'infondata critica circa la mancata comunicazione anticipata della composizione della Corte, nonché il fatto che non è stato richiamato l'incarto cantonale né è stato ordinato uno scambio di scritti, provvedimenti superflui, visto che il ricorso e la domanda di revisione erano inammissibili.
10
Ella non è poi legittimata a far valere che il Tribunale federale non avrebbe appurato la validità della ratifica di rappresentanza dei curatori nei confronti di A.________ (sul tema vedi sentenza 5A_155/2020 del 30 marzo 2020 consid. 1 e 2 nei loro confronti). Il quesito era stato del resto trattato, ricordato tuttavia che sia il ricorso sia la domanda di revisione, in quanto proposti da B.________, erano stati dichiarati inammissibili per carenza di motivazione. Infine, le critiche alle nomine dei curatori e alla richiesta di destituirli esulano dall'oggetto del litigio.
11
3. Del tutto generica, l'istanza di revisione, in quanto presentata da B.________, va ritenuta insufficientemente motivata ed è quindi inammissibile (art. 42 cpv. 2 LTF). La stessa può pertanto essere evasa senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF).
12
La generica domanda di assistenza giudiziaria, introdotta anche da B.________, che non ha peraltro dimostrato una sua eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole della domanda di revisione (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF).
13
Il Tribunale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la sentenza 1C_72/2020 del 5 marzo 2020 (cfr. art. 42 cpv. 7 LTF; sentenza 5F_5/2020 del 7 aprile 2020 consid. 8).
14
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. La domanda di revisione è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico di B.________.
 
3. Comunicazione agli istanti, al co-curatore avv. Pascal Cattaneo, a C.________, al Municipio di Gravesano, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 24 agosto 2020
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Chaix
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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