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Informationen zum Dokument  BGer 1C_670/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_670/2019 vom 20.08.2020
 
 
1C_670/2019,
 
 
1C_397/2020
 
 
Sentenza del 20 agosto 2020
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Chaix, Presidente,
 
Jametti, Haag, Müller, Merz,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Gianluca Padlina,
 
Studio legale Sulser Jelmini Padlina e Partner,
 
ricorrente,
 
contro
 
1C_670/2019
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino,
 
CSt-2019, ricorso contro il verbale di accertamento dei risultati della votazione di ballottaggio del 17 novembre 2019 per l'elezione di due deputati al Consiglio degli Stati per il Cantone Ticino,
 
e
 
1C_397/2020
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
atti preparatori della votazione di ballottaggio del 17 novembre 2019per l'elezione di due deputati al Consiglio degli Stati per il Cantone Ticino (tempestività dell'invio del materiale di voto agli elettori all'estero),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 giugno 2020 dal Tribunale cantonale amministrativo (incarto 52.2019.599).
 
 
Fatti:
 
A. Con decreto del 5 giugno 2019 il Consiglio di Stato ha convocato le assemblee dei Comuni del Cantone per domenica 20 ottobre 2019 per eleggere, in un circondario unico costituito dall'intero Cantone e con il sistema maggioritario, due deputati al Consiglio degli Stati per la legislatura 2019-2023 (Foglio ufficiale n. 46/2019 del 7 giugno 2019 pag. 5479). L'Esecutivo cantonale ha stabilito che, nel caso in cui la maggioranza assoluta non fosse stata raggiunta, il ballottaggio si sarebbe tenuto domenica 17 novembre 2019.
1
B. Il 20 ottobre 2019 ha avuto luogo il primo turno; nessuno dei candidati ha raggiunto la maggioranza assoluta. Tre candidati non hanno conseguito il numero di voti necessario per poter partecipare al turno di ballottaggio (FU n. 86/2019 del 25 ottobre 2019 pag. 10122). Il Governo, accertato che due candidati avevano nel frattempo rinunciato a parteciparvi, ha confermato lo svolgimento dell'elezione per domenica 17 novembre 2019 con il sistema della maggioranza relativa (decreto del 25 ottobre 2019, FU n. 87/88 del 29 ottobre 2019 pag. 10245).
2
C. Domenica 17 novembre 2019 ha avuto luogo il turno di ballottaggio. Mercoledì 20 novembre 2019, il Consiglio di Stato ha stabilito i risultati, pubblicandoli il 22 novembre seguente (Foglio ufficiale n. 94/2019 pag. 11136). I candidati hanno ottenuto i seguenti voti:
3
Filippo Lombardi, 1956, PPD+GG  36'423
4
Marina Carobbio Guscetti, 1966, PS  36'469
5
Marco Ch iesa, 1974, Lega dei Ticinesi/UDC  42'548
6
Giovanni Merlini, 1962, PLR  33 '278
7
Sono stati proclamati eletti Marco Chiesa e Marina Carobbio Guscetti, quest'ultima avendo ottenuto 46 suffragi in più del deputato uscente Filippo Lombardi, giunto terzo.
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D. Avverso il verbale di accertamento dei risultati di quest'ultima elezione, il 23 dicembre 2019 l'avv. Gianluca Padlina, cittadino di Mend risio, ha presentato al Tribunale federale un ricorso per violazione del diritto di voto dei cittadini (causa 1C_670/2019). Chiede di rinunciare a prelevare un anticipo delle spese postulando, in via principale, di annullare la proclamazione e l'accertamento dei risultati della votazione, di ordinarne la ripetizione e d'invitare il Consiglio di Stato a convocare le assemblee a tale scopo; in via subordinata chiede di accertare l'irregolarità della procedura preparatoria della votazione di ballottaggio.
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Il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso. In replica il ricorrente ribadisce le proprie conclusioni, come il Governo nella duplica del 15 aprile 2020, trasmessa per conoscenza al ricorrente.
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E. Nel frattempo, martedì 19 novembre 2019, Gianluca Padlina aveva chiesto in via provvisionale al Consiglio di Stato di ordinare ai municipi di conservare le buste contenenti le schede di voto e le carte di legittimazione del turno di ballottaggio pervenute o che sarebbero giunte dopo il 17 novembre 2019. La Cancelleria dello Stato ha chiesto ai comuni di conservarle e di comunicare il numero di ticinesi all'estero che avevano votato al primo turno e in occasione del ballottaggio, nonché il numero di buste depositate dopo il termine del primo turno, differenziando se possibile per provenienza dall'estero o residenti.
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F. Il 20 novembre 2019 Gianluca Padlina è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo lamentando l'operato delle cancellerie comunali riguardo alla tempestività dell'invio del materiale di voto agli elettori all'estero per il turno di ballottaggio. Dopo la settuplica, con giudizio del 3 giugno 2020, la Corte cantonale, dichiarate tardive le censure relative ad asserite discrepanze tra il numero di buste inviate all'estero e quello dei ticinesi all'estero iscritti nei cataloghi elettorali, ha respinto in quanto ricevibile il ricorso.
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G. Con ricorso in materia di diritto pubblico per violazione dei diritti politici del 6 luglio 2020, Gianluca Padlina impugna questa sentenza dinanzi al Tribunale federale ( causa 1C_397/2020). Ne postula l'annullamento e ripropone, in via principale le conclusioni formulate nel precedente ricorso e, in via subordinata, di accertare l'irregolarità della procedura preparatoria e che il materiale di voto non sarebbe pervenuto a tutti gli elettori ticinesi residenti all'estero entro il termine di 10 giorni fissato dal diritto cantonale; in via ancora più subordinata chiede di rinviare gli atti alla Corte cantonale affinché, esperiti accertamenti relativi a possibili errori operati da alcuni comuni circa la determinazione degli aventi diritto di voto, si pronunci nuovamente.
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In questa causa non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
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Diritto:
 
1. 
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1.1. Il ricorrente chiede di congiungere i due gravami da lui presentati. La richiesta può essere accolta, ritenuto che le cause concernono la medesima fattispecie (art. 24 cpv. 2 PC [RS 273] e 71 LTF).
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1.2. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 II 168 consid. 1 pag. 170). La legittimazione del ricorrente, quale avente diritto di voto nell'affare in causa e che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 89 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LTF), è pacifica.
17
1.3. Il ricorso in materia di diritti politici (art. 82 lett. c LTF) è dato contro la violazione del diritto di voto dei cittadini e le elezioni a livello federale, cantonale e comunale (DTF 138 I 171 consid. 1.1 pag. 175). I gravami sono tempestivi (art. 100 cpv. 1 LTF) e diretti contro decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza. Con riferimento alla causa 1C_670/2019 giova rilevare infatti che le decisioni del Consiglio di Stato inerenti ai ricorsi contro i risultati delle votazioni e delle elezioni sono definitive, riservato il diritto federale (art. 134 cpv. 1 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018, entrata in vigore il 1° settembre 2019; LEDP; RL 150.100 e art. 88 cpv. 2 secondo periodo LTF; cfr. DTF 143 I 426 consid. 3 pag. 431). Anche nell'impugnato verbale di accertamento dei risultati della votazione di ballottaggio quale rimedio di diritto è indicato il ricorso al Tribunale federale. I ricorsi contro i risultati delle elezioni non sospendono l'entrata in carica delle persone elette (art. 134 cpv. 3 LEDP).
18
1.4. Per contro, riguardo alla causa 1C_397/2020, occorre rilevare che avverso gli atti della procedura preparatoria, ossia quelli compiuti fino alla chiusura delle operazioni di voto, in concreto dai municipi, può essere interposto dapprima ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 133 cpv. 1 e 2 LEDP), il cui giudizio costituisce una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza, impugnabile al Tribunale federale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF).
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1.5. Le esigenze in materia di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF valgono anche per i ricorsi secondo l'art. 82 lett. c LTF (DTF 141 I 78 consid. 4.1 pag. 82, 36 consid. 1.3 pag. 41). Questa Corte non è pertanto di massima tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 145 II 153 consid. 2.1 pag. 156; 144 V 388 consid. 2 pag. 394). Quando il ricorrente, come in concreto, invoca la violazione di diritti costituzionali (buona fede, principio dell'affidamento), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380) : in caso contrario esso non può accogliere un ricorso neppure quando si sia effettivamente in presenza di una violazione della Costituzione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286 e rinvii). Come si vedrà, gli atti di ricorso disattendono in larga misura queste esigenze di motivazione.
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1.6. Il Tribunale federale, quando come nella causa 1C_397/2020, si tratti di un'autorità giudiziaria, fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 97 cpv. 1 e art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 138 I 171 consid. 1.4 pag. 176; GEROLD STEINMANN/ADRIAN MATTLE, in: BSK Bundesgerichtsgesetz, 3aed., n. 90 e 91 ad art 82). Esso può scostarsene solo se tale accertamento è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, ciò che spetta al ricorrente dimostrare (DTF 145 V 188 consid. 2 pag. 190; 142 II 355 consid. 6 pag. 358). Di massima, il Tribunale federale non deve procedere esso medesimo all'assunzione di prove (DTF 136 II 101 consid. 2 pag. 104).
21
1.7. Secondo l'art. 95 lett. a, c, nonché d LTF, nel ricorso per violazione dei diritti politici si può far valere la lesione del diritto federale, dei diritti costituzionali cantonali, come pure delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari. Il Tribunale federale esamina liberamente queste censure nonché l'interpretazione e l'applicazione del diritto federale e del diritto costituzionale cantonale, come pure delle norme di rango inferiore che sono strettamente legate al diritto di voto o ne precisano il contenuto e la portata; vaglia per contro soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio l'applicazione delle norme di procedura e d'organizzazione che non toccano il contenuto stesso dei diritti politici (DTF 141 I 221 consid. 3.1 pag. 224; 138 I 171 consid. 1.5 pag. 176).
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Erwägung 2
 
2.1. In larga misura i Cantoni sono di massima liberi nell'organizzare i loro sistemi politici e le procedure di elezione in materia cantonale, come è quella dell'elezione dei deputati al Consiglio degli Stati (art. 39 cpv. 1 Cost.). Questa competenza viene esercitata nel quadro dell'art. 34 cpv. 2 Cost., secondo cui la garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto (DTF 145 I 207 consid. 2.1 pag. 215; 143 I 211 consid. 3.1 pag. 212).
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La libertà di voto e di elezione garantisce al cittadino elettore che siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla sua volontà liberamente espressa (art. 34 cpv. 2 Cost.) e pertanto di criticare attraverso un ricorso fondato sull'art. 82 lett. c LTF ogni circostanza che si presti a falsare l'espressione della volontà dei votanti. Questa garanzia tutela il diritto dei cittadini di non subire pressioni o di essere influenzati in maniera inammissibile nella formazione e nell'espressione della loro volontà politica (DTF 143 I 211 consid. 3.1 pag. 212; 140 I 338 consid. 5 e 5.1 pag. 341 seg.). La stessa potrebbe essere pregiudicata quando una parte rilevante degli aventi diritto di voto, in concreto quelli residenti all'estero, sarebbe, di fatto, esclusa dall'esercizio del diritto di voto, cosicché non si potrebbe più parlare di una composizione corretta del corpo elettorale (DTF 116 Ia 359 consid. 3b pag. 365; 114 Ia 42 consid. 4a pag. 44; sentenza 1C_243/2011 del 15 settembre 2011 consid. 2.1, in: ZBl 113/2012 pag. 143).
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Il diritto costituzionale federale impone che nel quadro di uno spoglio, l'autorità incaricata di procedervi conti con cura e diligenza i suffragi e garantisca la regolarità del conteggio nonché la corretta determinazione dei risultati dello scrutinio (DTF 141 II 297 consid. 5.2 pag. 299). In particolare, l'autorità deve procedere con cura, e conformemente alle norme applicabili, alle differenti operazioni di cernita del materiale di voto, della qualificazione delle schede e del conteggio dei suffragi (DTF 141 I 221 consid. 3.2 pag. 225; 138 II 13 consid. 6.3 pag. 20). Trattandosi dell'esattezza dello scrutinio, l'art. 34 Cost. impone un obbligo di risultato, ma non prescrive alcuna procedura particolare riguardo alle operazioni di spoglio. Spetta in primo luogo al diritto cantonale definire la natura e la portata delle verifiche da effettuare nell'ambito dello spoglio; le autorità di ricorso devono tuttavia esaminare accuratamente le censure sollevate contro i risultati di elezioni o votazioni, in ogni caso qualora il risultato sia molto serrato e il ricorrente indichi elementi precisi che permettano di desumere un conteggio errato dei voti o un comportamento non consono delle autorità incaricate di garantire lo svolgimento corretto della votazione o dell'elezione (DTF 141 I 221 consid. 3.2 pag. 225). Questi aspetti garantiscono un funzionamento sicuro, regolare e corretto della democrazia (DTF 145 I 207 consid. 2.1 e consid. 4.1 pag. 5; 143 I 78 consid. 4.3 pag. 82; sentenza 1C_396/2019 dell'8 novembre 2019, apparsa in: ZGRG, Rivista grigionese di legislazione e giurisprudenza, n. 4/2019, pag. 188).
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2.2. Quando il Tribunale federale accerta l'esistenza di errori nello svolgimento di votazioni o elezioni, esso le annulla soltanto qualora le criticate irregolarità siano rilevanti e abbiano potuto influenzare l'esito dello scrutinio. In questi casi, il cittadino non deve dimostrare che il vizio ha avuto ripercussioni importanti sull'esito della votazione, essendo sufficiente che - sulla base dei fatti accertati - una siffatta conseguenza sia possibile, ciò che il Tribunale federale esamina, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie, liberamente. In tale contesto, esso considera in particolare l'ampiezza della differenza dei voti, la gravità del vizio accertato e la sua importanza nel quadro complessivo della votazione (DTF 145 I 1 consid. 4.2 pag. 5; 143 I 78 consid. 7.1 pag. 91 seg.).
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Erwägung 3
 
Nella causa 1C_670/2019, il ricorrente sostiene d'impugnare i risultati della votazione di ballottaggio. Egli non critica né adduce tuttavia alcuna irregolarità nel conteggio delle schede, non censura l'accertata differenza di 46 voti né mette in dubbio la correttezza di questo risultato; non fa neppure valere che, visto l'esito molto stretto, dinanzi alle autorità cantonali avrebbe postulato di procedere a un riconteggio adducendo seri indizi secondo i quali lo spoglio delle schede non sarebbe avvenuto in maniera regolare, ricordato che il Cantone Ticino non prevede un obbligo di riconteggio in presenza di un risultato molto stretto (cfr. DTF 141 II 297 consid. 5.2-5.5 pag. 299 segg.; 138 I 171; 138 II 5 consid. 2 e 3 pag. 7 segg.; sentenza 1C_651/2017 del 9 marzo 2018, apparsa in: RtiD II-2018 n. 23).
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In questa causa egli non fa valere infatti che vi sarebbero state delle irregolarità nell'ambito dello spoglio, come ad esempio un comportamento non consono o non diligente delle autorità nel quadro della qualificazione delle schede e nel conteggio dei suffragi, che avrebbero potuto influire sulla corretta determinazione dei risultati. Egli non critica nemmeno la correttezza del verbale di accertamento dei risultati. Il gravame è in effetti incentrato solo indirettamente sul risultato del ballottaggio, ritenuto ch'egli contesta unicamente pretese irregolarità asseritamente compiute nell'ambito della procedura preparatoria riguardo a ipotizzati ritardi negli invii del materiale di voto agli elettori residenti all'estero. Al riguardo egli si limita a ribadire gli argomenti che aveva precedentemente addotto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, alla cui procedura egli rinvia, censure poi riproposte nella causa 1C_397/2020. Queste critiche esulano dall'oggetto di un ricorso contro i risultati dell'elezione, dovendo essere esaminate nell'ambito di quello presentato contro gli atti della procedura preparatoria, irregolarità che avrebbero se del caso potuto influire poi, di riflesso, sul risultato dello scrutinio. Dette critiche sono inoltre inammissibili, perché al riguardo non si è in presenza di una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF). In effetti, il ricorrente precisa che i fatti descritti nel primo ricorso sono identici a quelli addotti nel secondo, nel quale riprende le censure sollevate nel primo. In quanto ammissibile, il ricorso nella causa 1C_670/2019 dev'essere quindi respinto (sulle condizioni per impugnare congiuntamente il verbale di accertamento e la decisione che accerta la validità degli atti della procedura preparatoria cfr. sentenza 1C_346/2018 del 4 marzo 2019 consid. 1.2).
28
 
Erwägung 4
 
4.1. Come rilevato dal ricorrente, la procedura d'elezione dei deputati al Consiglio degli Stati è determinata dal diritto cantonale (art. 150 cpv. 3 Cost.; cfr. anche gli art. 39 cpv. 1 Cost. e 15 cpv. 2 della legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero, LSEst, RS 195.1, secondo cui per i diritti politici in materia cantonale e comunale è fatto salvo il diritto cantonale). Nel Cantone Ticino i deputati al Consiglio degli Stati sono eletti con il sistema maggioritario ogni quattro anni contemporaneamente ai deputati al Consiglio nazionale, con la maggioranza assoluta al primo turno in un circondario unico costituito dall'intero Cantone (art. 48 cpv. 1 Cost./TI e art. 73 cpv.1 LEDP), secondo le modalità previste dalla LEDP (art. 1 cpv. 1 LEDP). L'art. 30 Cost./TI dispone che la legge definisce i casi in cui il cittadino ticinese all'estero acquista i diritti politici e ne stabilisce l'esercizio. Giusta l'art. 3 LEDP, ha diritto di voto in materia cantonale ogni cittadino ticinese all'estero di diciotto anni compiuti il cui comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone (lett. b). La disciplina relativa al materiale di voto è regolata nel capitolo quarto della LEDP. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LEDP, l'autorità competente per la votazione o l'elezione prepara il materiale di voto e se ne assume i costi, riservato quanto previsto dal capoverso 2, che stabilisce che quello messo a disposizione dal Cantone è pagato da questo, mentre le spese di invio sono assunte dal Comune. Nelle elezioni il materiale di voto comprende le schede e le istruzioni sulle modalità di voto. Il Governo può emanare ulteriori prescrizioni sul materiale di voto e sulla sua custodia (cpv. 6).
29
L'art. 18 LEDP ha il seguente tenore:
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1 La cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di voto in modo che questo lo riceva al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno della votazione o dell'elezione.
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2 Nel caso di elezione del Sindaco o di turno di ballottaggio, il termine minimo del capoverso 1 è ridotto a dieci giorni.
32
4.2. Il ricorrente critica il mancato esame da parte della Corte cantonale delle sue contestazioni, ritenute tardive, inerenti all'asserita discrepanza tra il numero di buste inviate all'estero con quello dei ticinesi all'estero aventi diritto di voto. Al riguardo adduce una violazione della massima d'ufficio, del principio inquisitorio e di quelli dell'affidamento e della buona fede, nonché la violazione del divieto di formalismo eccessivo. A torto.
33
4.2.1. I giudici cantonali hanno ritenuto che questa critica è diretta contro un ulteriore atto preparatorio svolto dai comuni, segnatamente quello della stampa delle schede di legittimazione, che al dire del ricorrente sarebbe verosimilmente avvenuto sulla base di cataloghi elettorali errati. Egli non contesta, rettamente, che la censura non concernerebbe un atto preparatorio (DTF 142 I 42 consid. 4a pag. 44). Al riguardo i giudici cantonali hanno stabilito che per l'insorgente il preteso vizio era desumibile dalla tabella trasmessagli dal Governo il 23 dicembre 2019, ma ch'egli ha contestato tale aspetto soltanto con la triplica del 10 gennaio 2020, ovvero quando il notorio termine di tre giorni per impugnare quest'atto preparatorio era ampiamente scaduto (art. 133 cpv. 5 LEDP), visto che la LEDP non prevede ferie giudiziarie (art. 130 cpv. 1 LEDP).
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4.2.2. I giudici cantonali hanno ritenuto tardive anche le censure volte a contestare asserite anomali variazioni dei cataloghi elettorali, visto che i relativi dati erano contenuti nei verbali di accertamento dei risultati dell'elezione, pubblicati nel Foglio ufficiale del 25 ottobre, rispettivamente del 22 novembre 2019. Contravvenendo al suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), il ricorrente non contesta quest'argomentazione. Ora, secondo la consolidata prassi, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100).
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4.2.3. Quale terza motivazione hanno aggiunto ch'egli non poteva pretendere che la Corte cantonale esaminasse queste domande a titolo indipendente, tali aspetti non essendo rilevanti ai fini dell'oggetto del litigio, limitato alla criticata tempestività dell'invio del materiale di voto. Hanno poi ricordato ch'essa non è autorità di vigilanza in materia elettorale. Il ricorrente non contesta questa tesi.
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4.2.4. Quale quarta motivazione hanno rinviato alle spiegazioni, ritenute pertinenti, espresse dal Governo con la quadruplica e la sestuplica. Ora, il ricorrente non si confronta con le stesse, limitandosi a rilevare in maniera generica che dette spiegazioni non sarebbero sufficienti e/o soddisfacenti, visto che non indicherebbero il numero determinante degli iscritti in catalogo. Anche questa critica è quindi inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 LTF).
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Inoltre, nella misura in cui il ricorrente parrebbe criticare la tenuta dei cataloghi elettorali, occorre sottolineare che in tale ambito egli nemmeno accenna a una pretesa violazione dell'art. 5 LEDP, secondo cui i Municipi tengono i cataloghi elettorali (cpv. 1), che devono essere costantemente aggiornati fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione (cpv. 2). Né tenta di spiegare perché sarebbe stato legittimato a contestare quelli di altri Comuni, ritenuto che nella lista di quelli che avrebbero inviato all'estero un numero di buste asseritamente superiore a quello degli iscritti in catalogo non figura il suo. Secondo l'art. 5 cpv. 3 LEDP, soltanto gli aventi diritto di voto nel Comune hanno infatti il diritto di consultarlo. Secondo l'art. 132 cpv. 1 LEDP, solo i cittadini attivi nel Comune possono poi interporre ricorso al Governo contro il catalogo elettorale federale, cantonale e comunale del proprio Comune (art. 8 LEDP); contro le decisioni governative, limitatamente al catalogo elettorale cantonale e comunale, è poi dato il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 132 cpv. 2 LEDP). 
38
4.3. La critica sarebbe comunque infondata. Egli si limita infatti ad addurre che dopo aver ricevuto la duplica governativa ha chiesto la fissazione di un termine per esprimersi sulla stessa, istanza accolta dalla Corte cantonale. Ciò nulla muta al fatto che una semplice lettura dei rimedi di diritto previsti dalla LEDP, segnatamente degli art. 132-134 (ricorsi contro il catalogo elettorale, contro gli atti della procedura preparatoria e contro i risultati delle votazioni ed elezioni), permetteva al ricorrente, peraltro avvocato di professione e che aveva già inoltrato gravami in tale materia, di impugnare correttamente e tempestivamente il nuovo, asserito vizio.
39
Certo, l'art. 25 cpv. 1 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), applicabile anche alle autorità di ricorso, stabilisce che l'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti e valuta le prove secondo libero convincimento. Ciò tuttavia, qualora sia debitamente adita con i relativi rimedi di diritto, condizione non adempiuta in concreto. La circostanza che il ricorrente ha sollevato detta problematica, sollecitando "chiarimenti" al riguardo, non imponeva alla Corte cantonale d'esaminarla compiutamente d'ufficio, in maniera non consona con la LEDP: non si è quindi in presenza di un diniego di giustizia formale né di una violazione del principio della buona fede (DTF 145 I 201 consid. 4.2.1 pag. 204; 144 II 184 consid. 3.1 pag. 192; 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157).
40
5. 
41
5.1. Il ricorrente ricorda d'essere stato contattato da cittadini ticinesi residenti all'estero che lamentavano di non avere ricevuto tempestivamente il materiale di voto. Osserva che nel decreto governativo del 25 ottobre 2019 si precisa che per i ticinesi all'estero le Cancellerie comunali, non appena in possesso delle schede ufficiali, procedono "immediatamente" alla loro spedizione, visto che nel turno di ballottaggio il termine è ridotto a 10 giorni. Egli censura l'invio tardivo del materiale di voto, nonché la pretesa irregolarità consistente nell'affrancatura al suo dire errata e insufficiente di un importante numero di buste, inviate tramite Posta B (economy), segnatamente 71 buste da parte di cinque Comuni e 1330 schede inviate da 32 comuni dopo il 29 ottobre 2019, per un totale di 1401 schede. Sostiene che l'art. 18 cpv. 2 LEDP istituirebbe un termine chiaro e inequivocabile circa la ricezione del materiale di voto, norma che la Corte cantonale avrebbe interpretato in maniera arbitraria. È vero che il tenore e lo scopo di questa norma sono di per sé chiari e facilmente intelligibili, per cui essa non necessita di massima di alcuna interpretazione, ritenuto che il limite dell'interpretazione è costituito dal senso letterale chiaro e univoco della disposizione (interpretazione letterale; sulle regole d'interpretazione vedi DTF 145 I 26 consid. 5 pag. 35; 145 IV 146 consid. 2.3 pag. 149). Come si vedrà, esaminandone compiutamente l'applicazione da parte dei singoli comuni, la Corte cantonale non l'ha interpretata in maniera anticostituzionale.
42
5.2. Riguardo all'art. 18 LEDP, essa ha rilevato infatti che, facendo dipendere il termine per l'invio del materiale di voto da quello della sua ricezione da parte dell'elettore, il legislatore ha inteso adeguarsi a quanto già previsto dalla legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976 (LDP; RS 161.1), allo scopo di allinearne le modalità di invio. Ciò, in particolare, riguardo all'art. 11 cpv. 3, secondo cui gli aventi diritto di voto ricevono il materiale necessario per votare validamente, secondo la normativa cantonale, al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno della votazione, rinviando al messaggio governativo n. 7185 del 20 aprile 2016 concernente la revisione della LEDP e al relativo rapporto commissionale. In quest'ultimo si rileva che a livello pratico, in occasione delle elezioni, il Servizio dei diritti politici prende contatto con La Posta e da essa riceve una tabella in cui sono riportati i termini di recapito del materiale di voto a dipendenza delle opzioni di invio (posta A, posta B, ecc.). La tabella è trasmessa ai comuni, che si organizzano in modo da consegnare il materiale di voto a La Posta secondo una tempistica che consenta a quest'ultima un recapito tempestivo dello stesso, rilevando che La Posta può sbagliare, casi simili essendo poi regolati dal rapporto contrattuale ch'essa ha con i comuni. Circa eventuali ricorsi contro presunte ritardate spedizioni del materiale di voto, un argomento ch'era stato sollevato dalla minoranza commissionale, si osserva che sono già successi alcuni casi simili, ma i comuni interessati sono sempre riusciti a dimostrare che avevano trasmesso per tempo il materiale di voto. La minoranza della Commissione riteneva per contro che i termini previsti per il ricevimento del materiale di voto non potrebbero essere garantiti, a maggior ragione trattandosi di cittadini residenti all'estero, motivo per cui essi potrebbero contestare al Municipio di non averlo spedito in tempo. Visto che non si può verificare quando l'elettore riceve il materiale di voto, ma per converso la data della sua spedizione proponeva di fissare quest'ultima data quale criterio determinante, e non quella della sua ricezione: questa proposta non è stata accettata.
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Riguardo al termine di 10 giorni in caso di ballottaggio, dal messaggio risulta che il Governo era cosciente del problema della ricezione tempestiva del materiale di voto, anche all'estero. Esso ha quindi proposto al Parlamento di anticipare il termine per il ritiro delle candidature, non volendo tuttavia modificare quello di quattro settimane tra il primo turno e quello di ballottaggio. Tale tempistica teneva conto della volontà, da un lato, di disporre di più tempo per il recapito del materiale di voto e, dall'altro, di permettere l'insediamento dei deputati al Consiglio degli Stati per poter partecipare all'elezione del Consiglio federale, proposta adottata senza discussione.
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Certo, come rilevato dai giudici cantonali, l'art. 18 LEDP impone alle cancellerie comunali di spedire tempestivamente il materiale di voto, ma non istituisce tuttavia un diritto alla ricezione tempestiva dello stesso da parte dell'elettore. Al loro dire, ciò non sarebbe del resto nemmeno possibile, perché l'autorità non è in misura né di verificare né di garantire che il materiale di voto consegnato a La Posta a una determinata data giunga entro un giorno stabilito a tutti gli elettori, siano essi in Svizzera o all'estero. L'invio tramite posta comporta infatti il rischio ch'esso sia recapitato tardivamente o anche smarrito; eventuali ritardi possono essere dovuti anche a omissioni da parte degli elettori nell'annunciare modifiche dell'indirizzo di recapito, carente apposizione del nome sulla cassetta delle lettere, ecc. Per gli elettori all'estero, questi rischi sono accresciuti dalla circostanza che gli attori incaricati del trasporto sono ovviamente più numerosi, includendo anche servizi postali stranieri.
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Secondo la Corte cantonale, il fatto che il Legislatore cantonale non abbia inteso istituire un diritto soggettivo alla tempestiva ricezione del materiale di voto è confermato proprio dalla tempistica prevista per la procedura di ballottaggio, anche per gli elettori all'estero. Infatti, pur avendo in occasione della revisione della LEDP inteso rendere più agevole la partecipazione al voto di questi ultimi, il Parlamento per la procedura di ballottaggio ha comunque mantenuto una tempistica assai serrata. Nel caso in esame, tra il momento in cui le liste sono divenute definitive, segnatamente giovedì 24 ottobre alle ore 18:00, e giovedì 7 novembre 2019, termine entro il quale il materiale avrebbe dovuto essere recapitato agli elettori, erano a disposizione unicamente nove giorni lavorativi (considerando la festività cantonale di venerdì 1° novembre) per effettuare tutte le operazioni necessarie (stampa del materiale di voto, preparazione per ciascun comune, consegna alle cancellerie, confezione delle carte di legittimazione e delle buste e invio, trasporto e recapito all'elettore). Tale interpretazione troverebbe inoltre conforto pure nel fatto che l'attuale impostazione della LEDP deriva dalla volontà di allinearla a quella federale. In tale ambito l'art. 12 cpv. 4 dell'ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero del 7 ottobre 2015 (OSEst; RS 195.11), dispone che l'avente diritto di voto all'estero che riceve il materiale di voto in ritardo, sebbene sia stato spedito tempestivamente, o la cui scheda perviene troppo tardi al comune di voto, non può far valere alcun diritto per questi ritardi.
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5.3. Il ricorrente, riproponendo le censure addotte nella causa 1C_670/2019, sostiene che il materiale di voto non sarebbe pervenuto almeno dieci giorni prima al domicilio di un numero estremamente elevato di elettori all'estero, al suo dire 1'401, ossia a tutti i destinatari dei 1'330 invii effettuati per posta priority dopo il 29 ottobre 2019, rispettivamente i 71 destinatari degli invii per posta economy. Adduce poi un asserito crollo della partecipazione di detti elettori tra il primo turno e quello di ballottaggio di 620 votanti. Davanti alla Corte cantonale egli ha contestato la tempestività degli atti preparatori con cui le cancellerie comunali hanno consegnato le buste a La Posta, censura riproposta dinanzi al Tribunale federale, senza tuttavia confrontarsi come si vedrà, con gli accertamenti e le conclusioni ritenuti dai giudici cantonali al riguardo. Fa valere che il mancato rispetto del termine di 10 giorni sarebbe imputabile ai comuni che, per negligenza non avrebbero inviato immediatamente il materiale di voto violando in tal modo il punto 3b del decreto governativo del 25 ottobre 2019, e/o che l'hanno spedito per posta economy, violando la direttiva n. 2 Svizzeri e ticinesi all'estero.
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5.4. In concreto, il 24 ottobre 2019 la Cancelleria dello Stato ha comunicato ai municipi che il materiale di voto sarebbe stato disponibile a partire da lunedì 28 ottobre 2019. Riguardo ai ticinesi all'estero, ha attirato l'attenzione sul fatto che, a causa dei termini brevi, occorre inviare il materiale di voto il più presto possibile e con modalità di spedizione rapide. La Corte cantonale osserva che il rispetto dei termini di cui all'art. 18 LEDP non dipende dalla verifica dell'effettiva ricezione del materiale di voto da parte degli elettori, bensì dalla dimostrazione della tempestività del suo invio. Ha quindi esaminato se al riguardo le cancellerie comunali hanno o no adottato la diligenza necessaria, domanda alla quale ha in sostanza risposto affermativamente. Ha stabilito che il semplice fatto di avere spedito le schede per posta non prioritaria, non comporterebbe di per sé una violazione del diritto. Ha nondimeno ritenuto - rettamente - che nel caso in esame, considerati i tempi ristretti del ballottaggio, gli invii per posta
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le liste divengono definitive;
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- venerdì 25 ottobre
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le schede stampate sono consegnate ai servizi dello Stato, che cominciano a preparare il materiale e contattano i comuni; una parte dei comuni ritira le schede e 3 procedono con l'invio all'estero per posta priority;
52
- sabato 26 ottobre
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2 comuni procedono con l'invio delle buste all'estero per posta priority;
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- lunedì 28 ottobre
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una parte dei comuni ritira le schede e alcuni le inviano per posta priority; il Comune di Grancia invia 14 buste per posta economy in Europa;
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- martedì 29 ottobre
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gli ultimi comuni ritirano le schede e una parte invia le schede all'estero per posta priority; il Comune di Brusino Arsizio invia 20 buste in Europa e 8 nel resto del mondo per posta economy, il Comune di Personico invia 3 buste in Europa per posta economy;
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- mercoledì 30 ottobre
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una parte dei comuni invia le schede all'estero per posta priority; il Comune di Cadempino invia 22 buste in Europa e 3 nel resto del mondo per posta economy;
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- giovedì 31 ottobre
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una parte dei comuni invia le buste all'estero per posta priority;
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- venerdì 1° novembre
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Ognissanti (giorno festiv
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o ufficiale nel Cantone Ticino);
65
- lunedì 4 novembre
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il Comune di Dalpe invia 10 buste in Europa per posta priority e
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una nel resto del mondo per posta economy;
68
- martedì 5 novembre
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il Comune di Brione Verzasca invia 10 buste (7 in Europa e 3 nel resto del mondo) per posta priority;
70
-mercoledì 6 novembre
71
il Comune di Ponte Capriasca invia 19 buste (15 in Europa e 4 nel resto del mondo) per posta priority;
72
- giovedì 7 novembre
73
termine entro il quale il materiale di voto deve giungere agli elettori.
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5.5. Secondo i giudici cantonali, sulla base della direttiva del 24 ottobre 2019 della Cancelleria dello Stato, le cancellerie comunali non potevano attendersi che la consegna delle schede avrebbe avuto luogo prima di lunedì 28 ottobre, motivo per cui potevano organizzarsi per ritirare il materiale anche nei giorni seguenti, ossia il 29 e il 30 ottobre. Ne hanno concluso che, considerato il tempo necessario per confezionare il materiale di voto e il suo invio, la consegna delle buste a La Posta entro giovedì 31 ottobre 2019, ovvero il giorno successive a quello in cui al più tardi avrebbero potuto con sicurezza disporre delle schede, corrisponderebbe, tutto sommato, alla diligenza organizzativa minima necessaria per adempiere quanto stabilito dall'art. 18 LEDP. Non hanno ritenuto che dal decreto governativo del 25 ottobre, pubblicato il 29 ottobre 2019, secondo cui le Cancellerie comunali procedono "immediatamente" alla spedizione si potrebbe ritenere, come asserito dal ricorrente, l'obbligo di procedere all'invio entro il 29 ottobre. Questa conclusione può essere condivisa.
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5.6. Certo, nell'invocata Direttiva n. 2 Svizzeri e Ticinesi all'estero emanata il 29 agosto 2019 dalla Cancelleria dello Stato si precisa che i Comuni sono tenuti a inviare il materiale di voto sempre per "posta A". Al riguardo si richiama, oltre all'analoga Circolare del 7 ottobre 2015 della Cancelleria federale concernente l'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri all'estero (FF 2015 6157), la Circolare del 20 agosto 2008 del Consiglio federale ai Governi cantonali, all'attenzione dei Comuni, concernente l'esercizio del diritto di voto degli Svizzeri all'estero (FF 2008 6595). Nella stessa si precisa ch'erano pervenuti reclami da numerosi cittadini svizzeri all'estero, che avrebbero ricevuto tardivamente il materiale di voto relativo all'elezione del Consiglio nazionale svoltasi nel 2007. Un quinto circa dei reclami avrebbe riguardato il ballottaggio per l'elezione al Consiglio degli Stati, tematica sulla quale la Confederazione non si era tuttavia espressa, ciò che il ricorrente parrebbe disattendere, perché di spettanza della legislazione cantonale. Per il resto ha ritenuto che uno dei motivi ricorrenti a giustificazione dei ritardi è la lentezza dei servizi postali esteri; nel dieci per cento dei casi, i Comuni inviano il materiale di voto agli Svizzeri residenti in Europa per "posta B", forma di recapito ammessa soltanto se la partecipazione tempestiva allo scrutinio non ne risulta compromessa (art. 10 cpv. 2 dell'ordinanza del 16 ottobre 1991 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero, ODPSE, RS 161.51) : si sottolineava che il materiale di voto va recapitato per "posta A" se è destinato a Paesi extraeuropei e, se necessario, anche a Paesi europei. Si richiamava l'art. 2b dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; RS 161.11), secondo cui i Cantoni provvedono affinché le autorità competenti secondo il diritto cantonale possano far pervenire il materiale di voto agli Svizzeri all'estero al più presto una settimana prima della spedizione ufficiale. Si trattava tuttavia dell'elezione del Consiglio nazionale, disciplinata a livello federale, e non di quella al Consiglio degli Stati, retta dalla legislazione cantonale.
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5.7. Con riferimento ai criticati invii per Posta economy, la Corte cantonale ha accertato che la legge non impone di far capo alla modalità prioritaria per gli elettori all'estero, la stessa essendo prevista unicamente nella citata direttiva n. 2. Al riguardo ha tuttavia condiviso le spiegazioni addotte dal Consiglio di Stato nella quadruplica, ossia che la delega dell'art. 11 del regolamento sull'esercizio dei diritti politici del 5 giugno 2019 (REDP; RL 150.110) concerne unicamente la facoltà per la Cancelleria dello Stato di emanare direttive sul materiale di voto stesso, ma non sulle modalità del suo invio. Questa norma è inserita nel capitolo intitolato "Materiale di voto" che comprende gli art. 8-11 REDP, che si riferiscono unicamente alla forma e al contenuto del materiale di voto, ma non al loro invio. Ha aggiunto, richiamando giurisprudenza e dottrina, che, inoltre, si tratterrebbe di una semplice ordinanza amministrativa, che non fonderebbe né diritti né obblighi per i privati. Il ricorrente non censura queste conclusioni (art. 42 LTF).
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Per quanto riguarda la tabella de La Posta prodotta dal ricorrente e sulla quale egli insiste, la Corte cantonale ha precisato ch'essa non è vincolante, giacché la legge non lo prevede, né la stessa corrisponde a quella citata nel rapporto relativo alla LEDP. Ha stabilito che in ogni caso, detta tabella non milita comunque in favore della tesi ricorsuale, secondo cui il materiale di voto avrebbe dovuto essere spedito entro il 29 ottobre 2019; al contrario. Ciò poiché i tempi indicati nella stessa possono variare di molto: nel caso degli invii priority si va in effetti da un minino di 2 a un massimo di 14 giorni, per la modalità economy i tempi si allungano notevolmente, essendo necessari dai 4 ai 30 giorni. Si tratta quindi di un margine molto ampio, che non permette di garantire che il materiale di voto venga ricevuto nei termini stabiliti dalla legge, tesi non contestata dal ricorrente (art. 42 LTF).
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Erwägung 6
 
Il ricorrente insiste sulla direttiva del 24 ottobre 2019 che indicava che il materiale di voto doveva essere inviato "il più presto possibile". Ne deduce che se l'invio all'estero il 29 ottobre 2019, ossia un giorno dopo la data preannunciata in quella direttiva, è accettabile, non sarebbe più conforme alla diligenza attendere ancora due o tre giorni. Poiché le schede sono state messe a disposizione venerdì 25 ottobre 2019, i loro invii avrebbero dovuto aver luogo entro martedì 29 ottobre.
79
La Corte cantonale ha accertato che le buste inviate all'estero sono in massima parte destinate a paesi della tariffa europea (7060 rispetto a 1416 nel resto del mondo). Qualora si volesse misurare la diligenza minima che i comuni dovevano adottare in base alla tabella invocata dal ricorrente, si dovrebbe calcolare quale ultimo termine per la spedizione il tempo medio d'invio nei paesi sottoposti a questa tariffa: per i paesi sottoposti a tariffa Europa il tempo di spedizione per posta priority oscilla tra un minimo di 2 e un massimo di 8 giorni. Ha valutato che, facendo la media di tutti i tempi, si ottiene una forchetta di 2.5 - 4.2 giorni. Inoltre, nella quasi totalità di questi Paesi, il tempo minimo previsto varia dai 2 ai 3 giorni; il tempo massimo è di 4 giorni in oltre i 3/5 dei Paesi. Ha ritenuto che questo tempo appare pertanto determinante e conferma la tempestività degli invii effettuati entro il 31 ottobre 2019 compreso. Tanto più che Ognissanti non è un giorno festivo a livello svizzero né lo è in molti paesi, per cui in realtà potrebbe essere computato come ulteriore giorno utile.
80
 
Erwägung 7
 
7.1. La Corte cantonale ha quindi esaminato la rilevanza del mancato invio del materiale di voto entro il 31 ottobre 2019, nonché, considerati i tempi particolarmente ristretti nel caso del ballottaggio, anche di tutti quelli effettuati con modalità economy: queste due fattispecie concernono sette comuni, situazioni riportate nella seguente tabella:
81
82
Data invio
83
Totale buste
84
Buste
85
Europa
86
Buste resto
87
del mondo
88
Votanti
89
20.1
90
0
91
Votanti
92
17.11
93
Brione
94
Verzasca
95
5.11
96
10
97
7
98
Priority
99
3
100
Priority
101
1
102
0
103
Brusino
104
Arsizio
105
29.10
106
28
107
20
108
Economy
109
8
110
Economy
111
6
112
4
113
Cadempino
114
30.10
115
25
116
22
117
Economy
118
3
119
Economy
120
4
121
4
122
Dalpe
123
4.11
124
11
125
10
126
Priority
127
1
128
Economy
129
0
130
2
131
Grancia
132
28.10
133
19
134
14
135
Economy
136
5
137
Priority
138
6
139
1
140
Personico
141
29.10
142
3
143
3
144
Economy
145
0
146
0
147
0
148
Ponte Capriasca
149
6.11
150
19
151
15
152
Priority
153
4
154
Priority
155
9
156
7
157
Totale
158
115
159
91
160
24
161
26
162
18
163
Totale invii economy
164
71
165
Ha poi accertato che in questi Comuni le variazioni del catalogo elettorale complessivo tra il primo e il secondo turno sono molto contenute, finanche nulle.
166
L'istanza precedente ha osservato che, globalmente, gli invii effettuati dopo il 31 ottobre 2019 rispettivamente per posta economy concernono 110 invii (91 + 24 dedotti i 5 invii prioritari di Grancia). In secondo luogo ha ritenuto che si può constatare come al primo turno hanno votato 26 elettori, mentre al secondo turno il loro numero è sceso a 18, dunque di 8 unità. Ci ò corrisponde a una riduzione del 30,8 %, che è perfettamente in linea con quella avvenuta per gli elettori all'estero nel complesso dei comuni tici nesi, rispettivamente di quei comuni che hanno inviato il materiale di voto entro il 29 ottobre 2019 per posta priority, data determinante secondo il ricorrente; essa è addirittura inferiore a quella dei pochi comuni che hanno potuto spedire il materiale per posta prioritaria già il 25/26 ottobre 2019, dati compiutamente dettagliati in una tabella, con la quale il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF) non si confronta. Non è ravvisabile alcun motivo per non ritenere corrette queste dettagliate verifiche.
167
I giudici cantonali hanno accertato che una parte delle schede è comunque stata votata persino laddove gli invii sono stati effettuati tra il 4 e il 6 novembre 2019, constatando inoltre che la riduzione di votanti dall'estero in questi comuni rispetto al primo turno è in linea con quella generale. Hanno quindi ritenuto che si potrebbe escludere che la tempistica e le modalità degli invii abbiano effettivamente avuto conseguenze preclusive per i loro destinatari.
168
Hanno inoltre osservato, a ragione, che notoriamente una partecipazione del 100 % degli elettori a un'elezione è irrealistica. Hanno sottolineato, riferendosi ai materiali di archivio, che è altrettanto notorio che la partecipazione al ballottaggio per il Consiglio degli Stati è inferiore a quella del primo turno, ciò che si è verificato anche nell'elezione in esame, sia per gli elettori all'estero sia per la globalità dei votanti. Hanno ritenuto che, anche nell'ipotesi in cui si volesse ammettere che la partecipazione al ballottaggio fosse stata la medesima di quella al primo turno, mancherebbero solamente 8 schede, manifestamente insufficienti per colmare il divario di 46 voti tra la seconda e il terzo classificato.
169
7.2. Quale ulteriore motivazione hanno precisato che si arriverebbe alla stessa conclusione analizzando la partecipazione degli elettori ai quali è stato inviato il materiale di voto all'estero, che al secondo turno, nei sette citati comuni, si è fermata al 15.7 %, mentre in generale si è attestata al 19.8 %, percentuale identica a quella riscontrata nei comuni che hanno inviato il materiale di voto all'estero entro il 29 ottobre 2019. Hanno stabilito che anche volendo applicare ai 115 invii spediti dopo il 31 ottobre 2019 il tasso di partecipazione più elevato del 20 % circa, al più sarebbero rientrate 23 schede, ossia comunque tre in meno rispetto al primo turno e cinque in più di quelle effettivamente rientrate.
170
Ne hanno desunto che per poter modificare il risultato, conseguendo almeno un pareggio tra i candidati in questione, in questi comuni si sarebbe dovuto registrare al secondo turno più che un raddoppio dei votanti dall'estero, percentuale superiore a quella dell'intero corpo elettorale, ferma al 47.84 %, e mai raggiunta nelle ultime cinque volte dal complesso degli elettori per il turno di ballottaggio. Sarebbe inoltre stato necessario che tutti questi elettori votassero per Filippo Lombardi e nessuno per Marina Carobbio Guscetti, ciò che è assolutamente inverosimile. Ne hanno dedotto che, anche nell'ipotesi di irregolarità nell'invio del materiale di voto nei citati comuni, ciò non avrebbe in ogni caso influenzato l'esito dell'elezione.
171
La Corte cantonale ha soggiunto, quale argomento supplementare, che la maggior parte delle buste relative ai sette comuni in questione è comunque stata inviata verso l'Europa. Anche nell'eventualità che il materiale di voto non fosse giunto dieci giorni prima dell'elezione, cioè il 7 novembre 2019, la rilevanza del possibile ritardo andrebbe comunque relativizzata. Ha infatti considerato che in presenza di un turno di ballottaggio, al quale non sono ammessi nuovi candidati (art. 64 cpv. 4 LEDP), i loro profili e le loro posizioni sono note, motivo per cui il processo di formazione della volontà politica del cittadino è ampiamente consolidato, il suo compito potendo quindi essere svolto molto celermente, visto che nel caso in esame si trattava di esprimere due preferenze con soli quattro candidati tra i quali scegliere.
172
7.3. Nell'ambito della rigorosa procedura probatoria, sfociata fino alla settuplica, la Corte cantonale ha compiutamente accertato i fatti, valutandoli accuratamente e in maniera estremamente scrupolosa, fatti che infirmano le supposizioni del ricorrente (cfr. per il caso contrario DTF 114 Ia 42 consid. 4b e 4c in fine pag. 45 segg.).
173
Il ricorrente si limita infatti a riproporre le sue tesi iniziali fondate su ipotetiche fattispecie e calcoli astratti, senza tuttavia confrontarsi con le verifiche e i dettagliati accertamenti concreti poi esperiti dalla Corte cantonale e con le sue deduzioni e conclusioni, né tenta di dimostrare che l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero addirittura insostenibili e quindi arbitrari (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1 pag. 91 seg.; 145 V 326 consid. 1 pag. 328; 143 V 19 consid. 2.2 pag. 23). Queste generiche critiche appellatorie non adempiono le esigenze di motivazione dell'art. 42 LTF e sono quindi inammissibili (sentenza 1C_346/2018, citata, consid. 6.5). L'ipotesi ricorsuale, secondo cui se tutti gli aventi diritto di voto all'estero che hanno partecipato al primo turno, ma non al secondo, avessero votato per il terzo classificato, quest'ultimo avrebbe largamente superato la candidata eletta, costituisce una semplice congettura, che non dev'essere esaminata oltre. In effetti, quando la differenza di voti, come nella fattispecie, è serrata, non ci si può fondare su approssimazioni o supposizioni per valutare pretese irregolarità. Le operazioni elettorali richiedono infatti un notevole formalismo, proprio allo scopo di evitare di affidarsi a deduzioni per ricostruire lo svolgimento delle operazioni che hanno condotto all'accertamento del risultato del voto e per valutarne le asserite irregolarità (DTF 141 I 221 consid. 3.5.2 pag. 229 seg., consid. 3.6.2 in fine). La Corte cantonale non si è fondata su semplici supposizioni, ma, come visto, su fatti e conclusioni oggettive e condivisibili.
174
Questo esito non muta per il richiamo ricorsuale alla sentenza 1C_243/2011 del 15 settembre 2011. Anche in quella causa il ricorrente non aveva infatti dimostrato che gli accertamenti fattuali della Corte cantonale non sarebbero stati corretti (consid. 2.2 e 2.3).
175
8. Ne segue che, nella misura in cui è ammissibile, anche il ricorso oggetto della causa 1C_397/2020 dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Contrariamente all'assunto ricorsuale, non vi sono infatti motivi per scostarsi dalla consolidata prassi sull'accollamento di spese giudiziarie in materia di diritti politici (DTF 133 I 141 consid. 4.1 e. 42 pag. 142; STEINMANN/MATTLE, loc cit., n. 100 ad art. 82).
176
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Le cause 1C_670/2019 e 1C_397/2020 sono congiunte.
 
2. Nella misura in cui sono ammissibili, i ricorsi sono respinti.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 20 agosto 2020
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Chaix
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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