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Informationen zum Dokument  BGer 2F_14/2020  Materielle Begründung
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BGer 2F_14/2020 vom 19.08.2020
 
 
2F_14/2020
 
 
Sentenza del 19 agosto 2020
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Seiler, Presidente,
 
Aubry Girardin, Hänni,
 
Cancelliere Savoldelli.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
istante,
 
contro
 
B.________ SA,
 
opponente,
 
Oggetto
 
Trasmissioni televisive del 4,
 
20 e 28 novembre 2019,
 
domanda di revisione del decreto di stralcio emanato l'8 giugno 2020 dal Tribunale federale svizzero (incarto 2C_286/2020).
 
 
Fatti:
 
A. Il 14 aprile 2020 A.________ ha contestato davanti al Tribunale federale la decisione del 5 marzo 2020, con cui l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) non entrava in materia sui suoi ricorsi esperiti in relazione ad alcune trasmissioni televisive.
1
Chiamato ad esprimersi in qualità di co-curatore in rappresentanza giusta l'art. 394 CC di A.________ - con il compito di "rappresentare il curatelato in ogni processo giudiziario civile o amministrativo" e di "chiudere dove possibile quelli per i quali non vi è nessun senso o scopo giuridico a mantenerli in essere" -, il 2 giugno 2020 l'avv. C.________ ha dichiarato di non ratificare il ricorso, chiedendone lo stralcio senza percepire spese. Con decreto dell'8 giugno 2020, il Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, ha quindi preso atto del ritiro del ricorso, stralciato la causa dai ruoli e rinunciato al prelievo di spese (causa 2C_286/2020).
2
B. Con istanza del 23 luglio 2020, A.________ chiede la revisione del citato decreto.
3
In tale contesto, formula le seguenti testuali domande: 1) si annulla la sentenza 2C_286/2020 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale; 2) è fatta intimazione al Tribunale federale di emettere la sentenza rispetto alla presentazione ricorsuale del 14 aprile 2020 senza perturbamento di giudizio dell'avv. C.________; 3) è fatta intimazione al Tribunale federale di assegnare l'emissione della revisione ad altra sezione del Tribunale Federale dando indicazione preventiva della composizione di corte ed esclusione del Presidente Seiler Hans Georg e cancelliera Raffaella leronimo Perroud; 4) è fatta intimazione al Tribunale federale di assegnare la multa disciplinare di fr. 1'000.-- per l'avv. C.________ che ha turbato l'andamento della causa; 5) è fatta intimazione al Tribunale federale di assegnare la multa disciplinare di fr. 5'000.-- per l'avv. C.________ per il comportamento recidivo e contraddittorio di partecipazione nell'assistere e patrocinare A.________ e senza nemmeno nessuna autorizzazione di stralcio dai ruoli dall'autorità di nomina; 6) è fatta intimazione al Servizio finanze del Canton Ticino di assegnare i risarcimenti art 8 cpv. 2 LALEF, per quanto irrimediabilmente cagionato secondo l'indennizzo ex aequo et bono qui riproposto ad personam e secundum eventum litis di fr. 5'000.-- per curatore; 7) la Confederazione assegna fr. 5'000.-- a titolo di indennità di inconvenienza per le responsabilità degli abusi di diritto art. 146 Cost. e l'accertamento della verità materiale delle violazioni dei doveri di servizio secondo art 18-19 Lresp; 8) non si prelevano spese giudiziarie art 64 cpv. 1 LTF.
4
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
Il Tribunale federale verifica d'ufficio se e in che misura una domanda può essere esaminata nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1 pag. 365).
5
Confrontato con una richiesta di revisione il Tribunale federale è chiamato a statuire nella composizione ordinaria e cioè, di regola, a tre giudici (sentenza 2F_6/2019 del 21 marzo 2019 consid. 1.2). In questo contesto, vaglia però solo le richieste relative a tale domanda (sentenza 5F_2/2019 del 15 febbraio 2019 consid. 2).
6
2. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii).
7
La domanda di "esclusione" del Presidente della II Corte di diritto pubblico e della Cancelliera Ieronimo Perroud dall'intervenire nel giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto pare ritenere l'istante, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a lui sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 1.2.2). In tali circostanze, non occorre quindi nemmeno avviare la procedura prevista dall'art. 37 LTF (sentenza 5F_15/2020 del 3 giugno 2020 consid. 3).
8
3. Si pone il problema della capacità processuale di A.________, il quale ha inoltrato personalmente l'istanza di revisione all'esame.
9
Con decisioni cautelari del 30 settembre 2019 e del 9 dicembre 2019, l'Autorità regionale di protezione 9 sede di X.________ ha nominato a A.________ due curatori di rappresentanza giusta l'art. 394 CC, con il compito, in particolare, di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi.
10
La questione di sapere se l'istanza di revisione debba essere trasmessa loro per ratifica (art. 42 cpv. 5 LTF) può pero rimanere aperta, dato che essa, come si vedrà, sfugge a un esame di merito (sentenze 1F_9/2020 del 17 giugno 2020 consid. 3.1 e 5F_3/2020 del 7 aprile 2020 consid. 5).
11
4. Preso atto del ritiro del ricorso formulato dall'avv. C.________, con decreto emanato l'8 giugno 2020 il Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha stralciato la causa dai ruoli rinunciando al prelievo di spese. L'istante chiede la revisione di tale decisione richiamandosi all'art. 121 LTF.
12
4.1. Giusta l'art. 121 LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata: se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), se il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte (lett. b); se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d).
13
Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: in questo contesto, non basta pretendere l'esistenza del motivo di revisione, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza del Tribunale federale (art. 42 cpv. 2 LTF; sentenza 2F_7/2018 del 4 maggio 2018 consid. 2.1).
14
4.2. Indipendentemente dal fatto che in merito alla possibilità di addurre in revisione un decreto di stralcio emanato a seguito del ritiro di un ricorso sia la giurisprudenza che la dottrina esprimono riserve (sentenza 2F_7/2009 del 14 ottobre 2009 consid. 2.1; ELISABETH ESCHER, Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 3a edizione, 2018, n. 4 ad art. 127 LTF con un ulteriore rinvio), una simile motivazione manca però nella fattispecie che ci occupa. Nel suo scritto, l'istante si riferisce infatti all'art. 121 LTF. In relazione alla pronuncia dello stralcio, formulato dal Tribunale federale dopo avere constatato il ritiro del ricorso, non sostanzia tuttavia l'esistenza di nessun motivo di revisione, né mostra - quindi - perché un suo eventuale riconoscimento comporterebbe anche la modifica del dispositivo della pronuncia in questione.
15
Ritenuto che una domanda di revisione può essere posta solo riguardo a quanto "deciso" - qui, come detto, lo stralcio a seguito del ritiro del gravame - (DTF 118 II 477 consid. 1 pag. 478; sentenze 1F_8/2012 del 24 aprile 2012 e 5F_2/2011 del 12 maggio 2011 consid. 3.3.2), a priori escluso è nel contempo il riconoscimento di motivi di revisione relativi a questioni sollevate con il ricorso stesso.
16
 
Erwägung 5
 
5.1. Per quanto precede, la domanda di revisione è inammissibile e può essere evasa senza uno scambio di scritti (art. 127 LTF).
17
5.2. Considerate le circostanze del caso si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Ciò rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria interposta dall'istante. Non si assegnano ripetibili né "indennità di inconvenienza".
18
5.3. Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione (art. 42 cpv. 7 LTF; sentenza 5F_16/2020 del 3 giugno 2020 consid 6).
19
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. La domanda di ricusazione è inammissibile.
 
2. La domanda di revisione è inammissibile.
 
3. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
4. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e, per conoscenza, ai curatori D.________ e avv. C.________.
 
Losanna, 19 agosto 2020
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
Il Cancelliere: Savoldelli
 
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